Sentenza 13 gennaio 1995
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora la pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena è irrogata sia qualitativamente omogeneo ("della stessa indole") rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne; tale esclusione, infatti, deriva non solo dalla dimostrata attitudine del soggetto a commettere reati, ma anche dalla prevedibile, insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di persona che non ha dimostrato alcun ravvedimento nonostante abbia già subito un trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/01/1995, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA n. 1
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1) Dott. Aldo VESSIA Consigliere REG. GEN.
2) Dott. Guido GUASCO Consigliere N. 16810/94
3) Dott. Pasquale LA CAVA Consigliere
4) Dott. Francesco MORELLI Consigliere
5) Dott. Mariano BATTISTI Consigliere
6) Dott. Giorgio LATTANZI Consigliere
7) Dott. Antonio MORGIGNII Consigliere
8) Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Cuneo nel proc. SA GI, n. a Taranto in data 8 giugno 1938;
avverso la sentenza del RE di Cuneo datata 7 ottobre 1993. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Claudio APONTE che ha concluso per il rigetto;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 7 ottobre 1993, il RE di Cuneo riconosceva AC GI responsabile del reato di cui all'art.2 d.l.12 settembre 1983 n.463, conv. con modif. in L. 11 novembre 1983 n.638,
per aver omesso il versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti fino alla data del 20 maggio 1990, e, per l'effetto, respinta la richiesta di patteggiamento lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa, disponendo, ai sensi dell'art.53 L. n. 689 del 1981, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di lire 2.250.000.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo erronea applicazione di legge in ordine alla disposta applicazione della sanzione sostitutiva, argomentando che a tale applicazione era ostativa la previsione dell'art.59 comma 2 lett. a) L. n. 689 del 1981. Difatti, il AC avendo , nel corso degli ultimi dieci anni, più di due condanne per reati della stessa indole (assegni a vuoto), non poteva beneficiare del trattamento sanzionatorio in esame, ancorché il reato oggetto del presente giudizio non fosse della stessa indole dei precedenti. Difatti, contrariamente alla tesi sostenuta dal RE nell'impugnata sentenza l'aver riportato più di 'due' condanne per reati della stessa indole comportava di per sé l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive, non essendo richiesto, a tal fine, che il nuovo reato fosse della stessa indole dei precedenti.
La Sezione 3 penale di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, avendo rilevato che stilla questione oggetto del ricorso esisteva contrasto giurisprudenziale, ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite.
2. La questione è incentrata sull'interpretazione dell'art.59 comma 2 lett. a) cit., e cioè se, ai fini della operatività del limite soggettivo alla sostituzione della pena detentiva, debba aversi riguardo all'identità di indole tra i reati dì cui alle precedenti condanne ed il "fatto commesso nell'ultimo decennio" ovvero se sia sufficienti che tale identità sussista solo relativamente ai fatti reato pregressi.
In altre parole, la questione attiene al contenuto della condizione soggettiva di esclusione della sostituzione: se sia integrata o no dall'identità di indole del fatto commesso nell'ultimo decennio rispetto ai reati delle precedenti condanne.
3. La prevalente giurisprudenza della Corte è orientata nel senso della prima tesi (sez. 6, 3 marzo 1984 n. 2026, Strifele, Mass. 162968; sez. 4, 18 giugno 1985 n. 6099 Schiros, Mass. 169808; sez. I 9 dicembre 1993 n. 11293, p.m. in proc. Casati, Mass. 195600), e ciò in considerazione della ratio ispiratrice della legge n.689 del 1981, volta a favorire la sostituzione delle pene detentive brevi per evitarne l'effetto desocializzante.
La tesi opposta è basata sul dato letterale del testo normativo, in quanto non disporrebbe esplicitamente che il reato per cui si procede abbia la stessa indole di quelli progressi, ma soltanto che tale identità' vi sia tra le condanne precedenti (sez. 4, 20 febbraio 1985 n. 1738, Benedettini, Mass. 167996; sez. 6, 30 dicembre 1985 n. 12569, Leoni, Mass. 171474). Al suddetto orientamento, - sempre in ragione del criterio ispiratore della normativa -, è stato opposto (sez. 1, 9 dicembre 1993 n. 11293, cit.) che "l'automatica esclusione della possibilità di applicazione di pena sostitutiva in caso di recidiva determinata da tre o più reati, contravvenzionali, di indole eguale tra loro ma diversa rispetto a quella del reato per cui si procede, sarebbe irrazionale, non potendosi dedurre senza altri elementi dalla commissione del nuovo reato, di indole diversa, una persistenza nel comportamento criminale tanto pervicace da escludere la possibilità di evitare la detenzione".
4. La suddetta ultima tesi appare a questo Collegio maggiormente rispondente al criterio di interpretazione non solo teleologico, ma sistematico e logico - letterale sulla base (del testo normativo in esame.
Va, premesso che il legislatore del 1981 ha introdotto il sistema delle sanzioni sostitutive, delle pene detentive brevi, ritenendo che le predette sanzioni potessero sufficientemente garantire, ancorché cori il livello minimo di "intimidazione - ammonimento" da esse rappresentato, le esigenze di prevenzione e di difesa sociale innanzi a fatti di minore apprezzabilità criminale, con il vantaggio di ridurre il risultato desocializzante tipico dell'irrogazione delle pene detentive, anche brevi.
L'esigenza di difesa sociale, che pur rendeva necessaria l'applicazione di un trattamento dissuasivo adeguato nei confronti dell'autore del fatto illecito, ed il carattere di ridotta afflittività delle misure sostitutive ha trovato il criterio di mediazione nella meritevolezza del soggetto ovvero nella Prognosi della specifica e concreta attitudine di costui a commettere reati, e quindi ad avvertire l'efficacia dissuasiva della sanzione sostitutiva applicata.
Prescelta la finalità di ti non desocializzazione" del responsabile di alcuni fatti illeciti, il legislatore ha subordinato l'applicazione delle misure in esame alla ragionevole presunzione, - oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (art. 58 ult. comma L. n.689 cit.), che la sanzione risulti efficace sia al "reinserimento sociale" del condannato sia al soddisfacimento dell'esigenza di difesa sociale, in rapporto al suo contenuto afflittivo ed al grado di dissuasione raggiungibile in concreto in considerazione ella specifica attitudine del soggetto al reato. D'altra parte, il legislatore ha avvertito la necessità di introdurre, come correttivo, uno strumento di verifica della suddetta prognosi prevedendo la revoca delle pene sostitutive, con il disposto dell'art.72.
5 . Orbene, accanto a finalità di prevenzione generale - proprie di qualsiasi tipo di sanzione -, il legislatore ha posto limiti esterni all'applicazione delle misure sostitutive ispirate a scelte di prevenzione speciale, con riferimento sia all'esclusione oggettiva di alcuni reati (art. 60), sia alla previsione di "condizioni soggetti e per la sostituzione" (art. 59): ispirate entrambe a garantire alle misure in esame la funzione di intimidazione-ammonimento in misura sufficiente a raggiungere comunque un ridotto livello di stigmatizzazione della pena. Nell'ambito della suddetta finalità si pone la norma in esame (art. 59 comma 2 lett. a), che, in linea con la finalità ispirata a contrattare al minimo risultato definisce un limite soggettivo e della pena., definisce un limite soggettivo all'applicazione delle misure sostitutive, in termini di rapporto tra attitudini a commettere reati ed efficacia dissuasiva delle sanzioni. E, nel definire il predetto parametro di valutazione, il legislatore ha inteso caratterizzare il fatto commesso - oggetto del giudizio - con riferimento sia al dato temporale - "....fatto commesso nell'ultimo decennio..." - , sia alla iteratività criminosa - soggetto condannato "più di due volte ...." -, sia infine all'identità dell'indole dei reati.
Difatti, dovendosi desumere l'esclusione soggettiva non solo dall'attitudine del soggetto a commettere reati, ma dall'insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva, confronti di un soggetto che non ha dimostrato alcun ravvedimento nonostante un trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante, appare, logico assumere che tale conclusione non possa prescindere dalla commissione di un reato qualitativamente omogeneo rispetto a quelli precedenti, secondo un quadro prognostico di una inclinazione specifica al reato.
In conclusione, dalla iteratività criminosa non solo quantitativa ma anche qualitativa in un arco di tempo predeterminato può farsi discendere - in modo di ragionevole affidabilità - la non meritevolezza della sanzione di minore afflittività, poiché si deve ritenere che il responsabile di un fatto di identica indole rispetto a reati pregressi non possa avvertire, onde orientare positivamente la condotta in futuro, la dissuasività di sanzioni meno gravose.
6. La tesi interpretativa privilegiata da questo Collegio non appare contraddetta dal dato letterale della norma in esame, che non può prescindere da una lettura coordinata della premessa del capoverso ("La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: ..."), con la parte successiva del testo indicata sub "a".
Ed invero, la valenza della locuzione "della stessa indole" pur inserita nella parte sub " a", ove è collegata ai "reati" per i quali si siano riportate condanne per "più di due volte ", non può non essere estesa nel suo significato di determinazione qualitativa al fatto commesso nell'ultimo decennio" costituendo questo uno dei sui termini di correlazione argomentativa.
Ciò posto, i 1 motivo dedotto dal pubblico ministero impugnante è infondato, ed il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 13 gennaio 1995.