Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, il giudice deve individuare in modo preciso ed effettivo lo spazio disponibile per il singolo soggetto recluso, non essendo sufficiente la sola indicazione dell'elenco delle basi di calcolo utili per la quantificazione della misura finale di tale spazio, e solo successivamente può riparametrare l'eventuale "deficit" dello spazio minimo con i fattori compensativi, relativi alla durata della detenzione ed alla complessiva offerta trattamentale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del detenuto, limitandosi ad individuare lo spazio disponibile sulla sola scorta dell'elenco delle basi di calcolo e ritenendo sussistenti i fattori compensativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2019, n. 11333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11333 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1333-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1656/2019 GERARDO SABEONE -Presidente - CC 19/12/2019- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 37054/2019 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2019 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG Marco DAIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al periodo detentivo sofferto presso la casa circondariale di EN. ев RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, decidendo quale giudice del rinvio in seguito ad annullamento parziale della Prima Sezione Penale con sentenza n. 52528 del 14/6/2018 dell'ordinanza del medesimo giudice datata 5.12.2017, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto IN CR per risarcimento da detenzione inumana e degradante ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., limitato, in seguito al vincolo di rinvio, ai periodi di detenzione sofferti presso le case circondariali di EN e Siracusa in condizioni contrarie all'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
2. Avverso l'ordinanza predetta propone ricorso IN CR, tramite il difensore avv. Simonetta Deli, deducendo un unico motivo con cui censura la motivazione del provvedimento per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter ord. pen. in riferimento al computo dello spazio vitale minimo in cella collettiva. Il ricorrente rappresenta che per spazio minimo individuabile in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, sicchè da tale misura vanno detratti lo spazio destinato ai servizi igienici, quello occupato dagli arredi fissi e quello occupato dal letto (si citano le sentenza n. 52819 del 2016 e n. 2433 del 2017 della Corte di cassazione, nonché la sentenza della Corte EDU, GC, Mursic c. Croazia del 12.3.2015). Secondo il ricorrente, presso la casa circondariale di EN il limite dei 3 mq non sarebbe stato rispettato, poiché dagli 8 mq della cella, divisa con un solo altro detenuto, andrebbero detratti i 3 mq corrispondenti alla superficie del bagno annesso, oltre a quelli degli arredi costituiti dal letto a castello e da uno scrittoio fisso (misurante 0,4264 mq) non menzionato nella nota della Direzione del carcere;
inoltre, la limitazione a tre soli giorni alla settimana della possibilità di fruire della doccia costituisce per l'intero periodo di detenzione del ricorrente dal 2009 al 2014 una condizione inidonea a garantire il suo diritto ad un trattamento non degradante, tanto più che si omette di rilevare da parte dell'amministrazione la frequente mancanza di acqua e, pertanto, la non esattezza della circostanza dedotta nel provvedimento impugnato della possibilità di fruire della doccia a giorni alterni. Si rappresenta, altresì, che la finestra del bagno di detta casa circondariale era di piccole dimensioni. Quanto al carcere di Siracusa, si riformula il computo dello "spazio minimo" in cella da tre detenuti, facendo notare che in alcuni periodi, espressamente indicati in ricorso, il prospetto allegato alla relazione del carcere esaminata mostra come la cella non avesse la superficie dichiarata dall'amministrazione penitenziaria di 18 mq, bensì misurasse solo 12 mq, sicchè lo spazio minimo per ciascuno dei tre detenuti risultava pari a soli 2 AB 1,25 mq, detratti la cucina ed il bagno annessi, due armadietti fissi e il letto a castello (ed un risultato inferiore al limite minimo di tre metri si ottiene anche non decurtando la superficie corrispondente alla cucina).
3. Il Sostituto Procuratore Generale Marco DAIO ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periodo detentivo sofferto presso la casa circondariale di EN, poiché invece supporterebbe i canoni di legittimità convenzionale il calcolo da lui stesso proposto nella requisitoria scritta relativamente alla detenzione sofferta nella cella del carcere di Siracusa, in assenza dell'indicazione espressa da parte del Tribunale di Sorveglianza di l'Aquila. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. La Corte di cassazione, nella pronuncia rescindente, ha parzialmente annullato la precedente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila - con cui si era accolto il 炒 reclamo limitatamente a 530 giorni di detenzione e si era ridotta, di conseguenza, la pena di 53 giorni - evidenziando, relativamente ai periodi di detenzione sofferti presso le case circondariali di EN e Siracusa, come il giudice di sorveglianza avesse indicato soltanto le basi di calcolo dello spazio, senza sviluppare alcuna conclusione precisa e senza prendere in esame, per l'ipotesi di cella collettiva di misura compresa tra i tre e i quattro metri quadrati, la complessiva qualità dell'offerta trattamentale, così come invece imposto dalla giurisprudenza di legittimità. E' noto, infatti, che in tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, se lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, superabile in applicazione dei principi - affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte EDU, 20 ottobre 2016, Mursic v. Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell'offerta di attività esterne alla cella e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione (cfr. Sez. 5, n. 53731 del 7/6/2018, Rv. 275407; Sez. 2, n. 11980 del 10/3/2017, Mocanu, Rv. 269407). La Corte di legittimità ha adottato, pertanto, nelle sue più recenti pronunce sul tema, il medesimo parametro interpretativo utilizzato dalla sentenza dalla Grande Camera, 20/10/2016, Mursic v. Croazia, secondo cui, lì dove lo «spazio minimo» sia inferiore alla quota-limite dei tre metri quadrati, sussiste una forte presunzione di trattamento degradante, compensabile con: a) la brevità della permanenza in tale condizione;
b) 3 ella l'esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella;
c) l'adeguata offerta di attività esterne alla cella;
d) le buone condizioni complessive dell'istituto; e) l'assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti. Limitando, pertanto, l'oggetto della sua indagine a tale contesto di rinvio (l'insufficienza del riferimento alle sole basi di calcolo, priva del computo preciso dei metri quadrati di vivibilità offerti al detenuto, e l'assenza di una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione), il provvedimento del 19.2.2019 ha riesaminato le note già in atti delle Direzioni dei due istituti penitenziari ed ha concluso nel senso di ritenere il quadro detentivo analizzato compatibile con gli standard di coerenza con l'art. 3 CEDU individuati dalle Corti Europee, sia con riferimento allo spazio personale assicurato al reclamante, ritenuto superiore al limite minimo dei tre metri quadrati, sia avuto riguardo alla complessiva offerta trattamentale, evidenziando che entrambi i locali detentivi (camera di pernottamento e bagno) erano dotati di ampie finestre, il servizio igienico era dotato di acqua corrente, i locali doccia forniti di acqua calda e fruibili da tutti i detenuti con orari prestabiliti, benchè a giorni alterni, i periodi di permanenza all'aperto adeguati e idonei anche gli spazi comuni per attività di svago. In particolare, si sottolinea come la sola limitazione della fruibilità del servizio doccia a giorni alterni nel carcere di EN (fino al 2014, essendo la situazione migliorata dopo tale anno, con la dotazione di docce calde in ogni bagno annesso a ciascuna cella) non può costituire di per sé condizione degradante.
2.1. Tuttavia, anche nell'ordinanza emessa dal giudice di rinvio, non è stato risolto il problema del computo specifico, preciso ed effettivo dei metri quadrati disponibili per la cella di ciascuno dei due istituti penitenziari, espressamente oggetto del vincolo di rinvio, per tale ragione da ritenersi non adempiuto ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. Il Tribunale di Sorveglianza si è limitato, ancora una volta, ad indicare, in maniera dettagliata benché non esattamente puntuale, l'elenco delle basi di calcolo dalle quali dedurre la quantificazione dello spazio disponibile in cella per il ricorrente (una volta depurate le cifre dalla condivisione del locale di detenzione), dando atto soltanto, dopo tale elencazione, dell'adeguatezza dello spazio minimo concesso al detenuto, senza precisarne la cifra del valore finale. Tale approssimazione afferente la fase cruciale e più importante della valutazione concreta demandata al giudice della sorveglianza - e cioè il calcolo ultimo dello spazio vitale disponibile nel corso della detenzione non è accettabile né legittima, essendo tenuto, invece, il Tribunale ad individuare la misura finale del computo tratto dalle basi di calcolo e non potendo sfuggire a tale onere motivazionale, direttamente incidente sulla decisione, con meccanismi di elusivo riferimento ai valori di calcolo, peraltro neppure chiari nell'esposizione in fatto, quanto all'inserimento in essi o meno dei servizi igienici in special modo. 4 ell In tal senso, è obbligo della Corte di legittimità richiamare il giudice di sorveglianza alla pienezza del proprio dovere accertativo e motivazionale, strumentale ad assicurare la tutela migliore dei diritti umani fondamentali del detenuto. Ciò sebbene debba darsi atto del contributo della Procura Generale della Corte di cassazione con cui l'Ufficio si è fatto carico di calcolare direttamente i metri quadrati riservati al ricorrente, sopperendo alla mancanza del giudice di sorveglianza e traendone la conclusione della non conformità del periodo detentivo sofferto presso la casa circondariale di EN al parametro vitale minimo dettato dalla Corte europea dei diritti umani poiché inferiore ai tre metri quadrati (viceversa per il carcere di Siracusa, essendo lo spazio ricompreso tra i tre e i quattro metri quadrati, secondo i calcoli del Procuratore Generale).
2.2. Corretta, invece, è stata la valutazione, per entrambi gli istituti oggetto di rinvio, delle complessive condizioni di detenzione, quanto alle strutture di rieducazione e trattamento esistenti (campi sportivi, teatro, sale hobby, biblioteche, palestra multifunzionale, attività lavorative di recupero); nonché al tempo di apertura delle celle, ritenute motivatamente sufficienti ad assicurare la conformità del trattamento di detenzione alle finalità rieducative ed alla tutela dei fondamentali diritti della persona.
3. Deve farsi luogo, pertanto, all'annullamento della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, affinchè i giudici adempiano al vincolo imposto dal Collegio e relativo all'onere di calcolare espressamente la metratura dello spazio detentivo riservato al ricorrente durante il periodo di reclusione nelle case circondariali di EN e Siracusa, non limitandosi a richiamare le basi di calcolo dalle quali se ne è tratta la compatibilità con i parametri fissati dalla CEDU, in tal modo sciogliendo anche qualsiasi dubbio circa la loro effettiva consistenza (ed in ciò rimangono assorbite le ulteriori doglianze difensive relative alla stessa formazione e struttura degli elementi alla base del calcolo dello spazio disponibile in cella). E' evidente, invero, che, per quanto l'analisi delle componenti compensative del trattamento detentivo sia stata adeguatamente condotta dal provvedimento impugnato, tuttavia il nuovo esame dovrà necessariamente riguardare il trattamento detentivo nel suo complesso, alla luce dei calcoli dello spazio precisamente formulati ed indicati, potendo ovviamente essere confermati i parametri compensativi individuati in concreto, in adesione ai canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di Strasburgo già richiamati. In altre parole, il giudice del rinvio dovrà prima precisare il calcolo e poi riparametrare eventuali deficit dello spazio minimo al trattamento carcerario complessivo "compensativo" del deficit stesso. 5 ello
P. Q. M.
esame al Tribunale di Annulla i provvedimento impugnato e rinvia per nuovo Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 19 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Matilde Brancaccio beh erand Schion DEMOUNTED -- 3 AFR 2000 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONA S Cristina D'Angelo dott.ssa 6