Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2019, n. 11333
CASS
Sentenza 19 dicembre 2019

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In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen., ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, il giudice deve individuare in modo preciso ed effettivo lo spazio disponibile per il singolo soggetto recluso, non essendo sufficiente la sola indicazione dell'elenco delle basi di calcolo utili per la quantificazione della misura finale di tale spazio, e solo successivamente può riparametrare l'eventuale "deficit" dello spazio minimo con i fattori compensativi, relativi alla durata della detenzione ed alla complessiva offerta trattamentale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del detenuto, limitandosi ad individuare lo spazio disponibile sulla sola scorta dell'elenco delle basi di calcolo e ritenendo sussistenti i fattori compensativi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2019, n. 11333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11333
    Data del deposito : 19 dicembre 2019

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