Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
Il divieto di sostituzione della pena detentiva, previsto dall'art. 59, comma secondo, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, opera nel caso in cui nel decennio anteriore alla data di commissione del fatto, in relazione al quale è irrogata la pena da sostituire, l'imputato abbia riportato più di due sentenze di condanna per reati della stessa indole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2012, n. 13948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13948 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 29/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 543
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 35598/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 15.12.2010 che, ex art. 444 c.p.p., ha applicato a DE AB, nato a [...] il [...], la pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione Euro 800 di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, convertendo la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissioni degli atti al tribunale;
OSSERVA
Con sentenza in data 15.12.2009 il Tribunale di Trieste applicava, ex art. 444 c.p.p., a DE AB la pena della reclusione e della multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 19083, art. 2 per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti per il periodo aprile, agosto, settembre, ottobre 2008 e convertiva la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente.
Proponeva ricorso per cassazione il PG denunciando violazione di legge per la disposta conversione della pena detentiva in violazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a), che esclude la possibilità di sostituzione quando il fatto sia commesso nell'ultimo decennio se l'imputato sia stato condannato più di due volte per reati della stessa indole.
Il ricorso è infondato.
In tema di esclusione della possibilità della conversione della pena detentiva nell'ipotesi prevista della L. n. 689 del 1981, art. 59, comma 2, lett. a). La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole la giurisprudenza di questa Corte non ha assunto posizioni univoche.
In particolare, la divergenza interpretativa attiene al numero delle condanne riportate (2 o più di 2) anteriormente a quella in relazione alla quale è richiesta la conversione.
Nella decisione n. 1796/1999 RV. 2132121 della quinta Sezione, premesso che il richiamato disposto normativo vieta la sostituzione della pena detentiva comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio in favore di coloro che risultino condannati più di due volte per reati della stessa indole, si era rilevato che, nella specie, il certificato penale dell'imputato registrava ben undici condanne per l'emissione di assegni a vuoto e, dunque, per reati della stessa indole, in quanto qualitativamente omogenei per la presenza di caratteristica fondamentale comune (la violazione della pubblica fede e del patrimonio dei privati).
La decisione era, quindi, aderente al dato normativo e sicuramente agganciata al dato fattuale per l'evidente superamento del tetto numerico fissato dalla norma.
La stessa sezione, secondo la massima n. 5337/1999 RV. 21318 "In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non può essere riconosciuta la sostituzione della pena detentiva a chi abbia riportato due condanne per reati della stessa indole del reato per cui si procede commessi nell'ultimo decennio anteriore", ha adottato un diverso orientamento senza ancorarlo a una convincente supporto argomentativo dato che in motivazione si legge che: "nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che non può essere riconosciuta la sostituzione della pena detentiva a chi abbia riportato due condanne per reati della stessa indole del reato per cui si procede commessi nell'ultimo decennio anteriore (Cass., sez. un., 13 gennaio 1995, Saccomanno, m. 200043)". Nella citata sentenza delle SU, però, non è dato rinvenire alcun valido contributo a sostegno della tesi enunciata nella citata sentenza RV. 213184 poiché la motivazione è incentrata non già sulle condizioni soggettive per la sostituzione della pena pecuniaria con riferimento all'iteratività criminosa soggetto condannato "più di due volte..", ma sull'identità dell'indole dei reati. Al contrario, detta tesi sembra smentita dalla puntualizzazione delle SU secondo cui "il tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora la pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena è irrogata sia qualitativamente omogeneo ("della stessa indole") rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne;
tale esclusione, infatti, deriva non solo dalla dimostrata attitudine del soggetto a commettere reati, ma anche dalla prevedibile, insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di persona che non ha dimostrato alcun ravvedimento nonostante abbia già subito un trattamento punitivo maggiormente stigmatizzante.
Alle medesime conclusioni giunge anche il provvedimento n. 45002 RV. 233510 della sesta Sezione che ha affermato che "in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora fa pena sia stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, a favore di coloro che siano stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, opera esclusivamente quando il reato per cui tale pena e irrogata sia qualitativamente omogenea rispetto a quelli che hanno formato oggetto delle precedenti condanne;
pertanto, il raffronto circa la medesimezza dell'indole va operato tra il reato oggetto della sentenza, rispetto al quale si intende effettuare la sostituzione, e i reati oggetto delle precedenti condanne. (Fattispecie in cui la sostituzione de si da atto alla pena detentiva breve è stata operata in sede di "patteggiamento").
In tale contesto interpretativo non possono condividersi le conclusioni della sentenza della seconda Sezione n. 29566/2006 RV. 235450 che ha sostenuto, richiamando il principio già confutato della massima RV. 213183, che "il divieto di sostituzione della pena detentivo per coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole opera nel caso in cui nel decennio anteriore alla data di commissione dei fatto, in relazione al quale è irrogata la pena da sostituire, siano intervenute almeno due sentenze di condanna per reati della stessa indole" nella cui motivazione, peraltro, si dava atto che l'imputato aveva riportato più di due condanne nel decennio precedente.
Può, quindi, concludersi che il chiaro dettato normativo che testualmente usa l'espressione "più di 2 volte", imponga di ritenere che debba ritenersi esclusa la possibilità della conversione della pena detentiva nell'ipotesi prevista della L. n. 689 del 1981, art.59, comma 2, lett. a), soltanto nei confronti di coloro che sono stati condannati nell'ultimo decennio più di due volte nel senso che sia intervenuta anche la terza condanna per reati della stessa indole.
Poiché, nella specie, l'imputato ha subito due condanne per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, legittima è la disposta conversione della pena pecuniaria.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PG.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 29 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012