Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 4
In materia di procedimento civile, la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite.
In tema di riduzione della penale, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché, ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento.
Il criterio normativo per l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l'interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto ( da valutarsi in termini oggettivi, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende ) e non quello al risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento, e non rilevano, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura.
La riduzione giudiziale della penale, il cui fondamento va ravvisato nella riconduzione - mediante l'equo contemperamento degli interessi delle parti - dell'autonomia privata nei limiti in cui essa è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, costituendo pertanto espressione dell'equità non già suppletiva bensì integrativa o più esattamente correttiva, è soggetta al principio della domanda, e può essere dalla parte invocata tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, allorché tende a paralizzarne, sia pure in parte, la domanda di attribuzione, e in quest'ultimo caso è proponibile anche nel giudizio d'appello.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11710 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOCAR DI MA & C SNC, in persona dell'amm.re e legale rapp.te pro tempore sig. CO Marinelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, difeso dall'avvocato PAOLO SPANTINI con studio in 06019 UMBERTIDE (PG) Piazza XXV Aprile 25, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTEX SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Sig. Alessandro AC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, difesa dagli avvocati GIANCARLO ZUCCACCIA, NERIO ZUCCACCIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/97 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 12/11/97 e depositata il 12/12/97 (R.G. 36/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Paolo SPANTINI;
udito l'Avvocato Carlo RIZZO (per delega Avv., Zuccaccia);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Autocar - conduttrice di immobile adibito alla vendita di autoveicoli - conveniva innanzi al tribunale di Perugia la locatrice s.r.l. Intex per ottenerne la condanna al pagamento della penale (lire 450.000.000) prevista all'art. 11 del contratto di locazione per la violazione del patto di non concorrenza. La società convenuta si costituiva in giudizio e resisteva;
in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la riduzione della penale.
Il tribunale accoglieva la domanda, rigettando la richiesta di riduzione della penale sul rilievo che "la natura dei beni in questione, il volume di affari (accertato dal c.t.u.), la stessa difficoltosa individuazione della portata dell'illecito non consentono di ravvisare la lamentata sproporzione". Proponeva appello la società Intex, deducendo che proprio quella difficoltà avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della richiesta e ribadendo le argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado.
La corte di appello di Perugia, con sentenza resa il 12.11.1997, riduceva la penale a lire 300.000.000, considerando che seppure si doveva condividere il giudizio di gravità dell'inadempimento espresso dai primi giudici e seppure la clausola penale garantiva non già l'esecuzione del contratto, bensì il patto di non concorrenza, tuttavia la detta clausola, "posta a garanzia dell'obbligo per tutto il periodo di vigenza del contratto di affitto pari a sei anni", veniva nella sostanza "a sanzionare un comportamento violatorio concentrato in uno solo dei sei anni di vigenza del contratto". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. Autocar sulla base di cinque motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la srl Intex in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 73, 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, stesso codice, deducendo che l'intero giudizio di secondo grado è nullo per essere stato instaurato sulla base di procura rilasciata da tale AC Alessandro, soggetto diverso dalla Intex, senza spendere il nome della medesima e la nullità, non dichiarata dal giudice di appello, va dichiarata da quello di legittimità siccome rilevabile in ogni stato e grado del giudizio a prescindere dall'eccezione di parte. Il motivo è infondato.
La procura alle liti è valida anche se la persona fisica, che la conferisce, non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica, per la quale agisce, purché tale qualità risulti, come nella specie (deducendosi error in procedendo, è consentito l'esame diretto degli atti), dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto, cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite (Cass. 29.8.1997 n. 8249; Cass. 12.12.1995 n. 12733). Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., deduce che la corte di merito non avrebbe dovuto portare il proprio esame sulla richiesta di riduzione della penale in quanto i primi giudici l'hanno rigettata per tre motivi e la parte interessata ha censurato solo uno di tali motivi, sicché sugli altri si è formato il giudicato con l'effetto di rendere definitivo il rigetto.
Pure questo motivo è privo di fondamento.
Per assolvere l'onere della specificazione dei motivi di appello non basta che siano richiamate le difese svolte in primo grado, anche se tanto consenta l'individuazione delle statuizioni concretamente impugnate, ma pure quando la sentenza sia censurata nella sua interezza è necessario che alle argomentazioni in essa contenute siano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, perché alla parte volitiva dell'appello deve necessariamente accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata (ex plurimis Cass. 22.1.2001 n. 875; Cass. 17.1.2001 n. 573). Se, però, i giudici di primo grado hanno omesso di esaminare le argomentazioni della parte, ponendo la decisione su basi che ne prescindono, è sufficiente che essa le riproduca nell'atto di appello, lamentandone l'omesso esame, perché si debba ritenere assolto l'onere della specificazione dei motivi, salvo che le ragioni poste a fondamento della sentenza non siano di per sè decisive, di tal che la loro stabilizzazione renda la sentenza definitiva. Ora nella specie l'appellante, dopo avere specificamente censurato una delle ragioni adottate dalla sentenza impugnata (la difficoltosa individuazione della portata dell'illecito), ha riproposto le argomentazioni prospettate ai primi giudici e da essi non esaminate, manifestamente chiedendone l'esame a quelli di secondo grado, senza che le ragioni non censurate (natura dei beni in questione;
volume degli affari) fossero autonomamente decisive sì da fare acquistare definitività alla sentenza sul punto. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, lamentando che la corte di merito non abbia dichiarato l'inammissibilità per genericità del motivo di gravame concernente la riduzione della penale e, più radicalmente, che la corte stessa, in luogo dei primi giudici, non abbia ritenuto l'inammissibilità della relativa richiesta a causa della mancata allegazione delle ragioni dell'asserita sproporzione della penale rispetto all'interesse del creditore con l'indicazione degli elementi idonei a provarla.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; dopo avere premesso che nell'esercizio del potere di riduzione della penale il giudice non deve avere riguardo al danno che l'inadempimento abbia in concreto provocato al creditore, bensì all'interesse che lo stesso aveva all'adempimento al momento della conclusione del contratto, la ricorrente sostiene che l'indagine sull'interesse è nella specie totalmente mancata, mentre si è tenuto conto della gravità dell'inadempimento "rapportandolo alla sua estensione temporale qualificata in un certo numero di anni di vigenza ed apprezzandone apoditticamente la gravità". Con il quinto motivo la ricorrente denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione: contraddittoria, perché, da un lato, la corte di merito ha mostrato di condividere il giudizio di gravità dell'inadempimento e, dall'altro, ha ridotto "l'ammontare del risarcimento predeterminato dall'autonomia privata in materia nella quale gli interessi protetti dalla penale ineriscono anche ad interessi immateriali quali l'avviamento commerciale, la concorrenza, la clientela"; insufficiente perché non ha indicato gli elementi, dai quali ha tratto "il convincimento che nel caso di specie vi sarebbe stata una notevole sproporzione tra l'ammontare della penale e l'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligo di non concorrenza".
La stretta interdipendenza dei motivi ne consiglia la trattazione unitaria.
Per quanto concerne la prima parte del terzo motivo valgono le considerazioni svolte nell'esame del secondo motivo, essendo le medesime assorbenti del profilo di genericità dell'appello. Ciò posto, va rilevato che, pur costituendo espressione dell'equità non suppletiva, ma integrativa o più esattamente correttiva (Cass. 24.4.1980, n. 2749), la riduzione della penale è soggetta al principio della domanda.
La relativa richiesta può essere proposta tanto in via di azione che in via di eccezione, come avviene quando tende a paralizzare in tutto o in parte la domanda di pagamento della penale, ed in questo caso può intervenire anche nel giudizio di appello (Cass. 24.9.1994, n. 7859), ma comunque sia proposta ed in qualunque momento intervenga deve essere accompagnata - come è avvenuto nella specie dall'allegazione delle ragioni dell'asserita sproporzione rispetto all'interesse del creditore, nonché dall'indicazione delle fonti di prova precostituite o costituende della medesima (Cass. 23.11.1990, n. 11282; Cass. 21.2.1985, n. 218).
Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata, della quale la clausola penale è espressione, nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass. 9.11.1994, n. 9304; Cass. 24.4.1980, n. 2479). Il criterio normativo per l'esercizio del potere è l'interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto e non quello al risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento, senza che rilevino gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura (Cass. 21.10.1991, n. 11115). La rilevanza dell'interesse deve essere valutata in chiave oggettiva, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende (Cass. 26.3.1997, n. 12655; Cass. 25.6.1981, n. 4146) Come sostenuto dalla ricorrente, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto e non a quello in cui viene chiesto il pagamento della penale, sicché, ove la stessa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento (Cass. 25.6.1981, n. 4146; Cass. 29.3.1973, n. 2349). L'apprezzamento sull'eccessività della penale, così come quello sulla misura della riduzione equitativa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. 9.6.1990, n. 5625;
Cass. 10.10.1981, n. 5321). Nel caso in esame la corte di merito, dopo avere condiviso il giudizio di gravità dell'inadempimento espresso dai primi giudici e dopo avere precisato che la penale sanziona la violazione del divieto di concorrenza che si protragga per tutti i sei anni di durata del contratto, ha individuato la palese eccessività della penale nel fatto che tale divieto sia stato violato per un solo anno. Per questo modo la corte si è attenuta ai principi giuridici enunciati, dando esaustiva giustificazione della concreta valutazione dell'interesse patrimoniale del creditore al rispetto del divieto di concorrenza mediante l'individuazione di un motivo idoneo a concretare il manifesto squilibrio delle prestazioni (durata del divieto) e quindi a legittimare il ricorso all'equità. I motivi sono, pertanto, infondati.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese Euro 77,00 oltre onorari liquidati in Euro 4.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002