Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11710
CASS
Sentenza 5 agosto 2002

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In materia di procedimento civile, la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purché tale qualità risulti dall'intestazione o anche dal contesto dell'atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite.

In tema di riduzione della penale, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché, ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento.

Il criterio normativo per l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l'interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto ( da valutarsi in termini oggettivi, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende ) e non quello al risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento, e non rilevano, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura.

La riduzione giudiziale della penale, il cui fondamento va ravvisato nella riconduzione - mediante l'equo contemperamento degli interessi delle parti - dell'autonomia privata nei limiti in cui essa è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, costituendo pertanto espressione dell'equità non già suppletiva bensì integrativa o più esattamente correttiva, è soggetta al principio della domanda, e può essere dalla parte invocata tanto in via di azione, quanto in via di eccezione, allorché tende a paralizzarne, sia pure in parte, la domanda di attribuzione, e in quest'ultimo caso è proponibile anche nel giudizio d'appello.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11710
Data del deposito : 5 agosto 2002

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