Sentenza 24 marzo 2001
Massime • 1
L'impossibilità di individuare l'autore dell'atto amministrativo, sia di natura provvedimentale che di carattere certificativo, a causa della illeggibilità della firma, non ne comporta l'invalidità, quando dall'atto emergano elementi inequivocabili che consentano di individuare l'autorità emanante, salvo che si dimostri, con onere della prova a carico di chi l'allega, la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza nel sottoscritto della qualità di organo dell'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SHIPPING & HOLIDAY BIZ S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore TI CE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che, unitamente all'avv. Marina Marinoni, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabio Fonzo, Antonietta Coretti e Fabrizio Correra, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 231 in data 10 marzo 1998 (R.G. 177/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.2.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti Gabriele Pafundi per delega dell'avv. Romanelli e Antonino Sgroi per delega dell'avv. Fonzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello della Shipping & Holiday Biz s.r.l., in liquidazione, confermando la sentenza del OR della stessa sede, dichiarativa della "nullità" dell'opposizione della società avverso il decreto del medesimo OR che le ingiungeva di pagare all'Inps di L.
1.271.876.933 per omissioni contributive e somme aggiuntive. Unitamente al rigetto dell'appello, il Tribunale ha pronunziato la conferma del decreto opposto. Il Tribunale, premesso che, contrariamente all'assunto del primo giudice, l'opposizione era stata validamente proposta dalla società - destinataria del decreto in quanto soggetto non estinto - ha disatteso il motivo di appello con il quale si assumeva l'inesistenza della notificazione del decreto di ingiunzione, in quanto effettuata in luogo diverso dalla sede legale e non in persona del liquidatore, sebbene la liquidazione fosse completata e la società cancellata dal registro delle imprese. Ha osservato il Tribunale che, nella specie, si configurava nullità, sanata dalla tempestiva opposizione proposta dalla società rappresentata dal liquidatore.
Ha, quindi, ritenuto che costituisse prova idonea, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, c.p.c., l'accertamento del funzionario dell'Inps
in ordine al credito derivante da omesso versamento dei contributi ancorché non risultasse individuata la persona del sottoscrittore del documento;
che, in ogni caso, l'Inps aveva precisato i mesi e gli importi relativi conformemente alle note di rettifica inviate alla società che aveva presentato denunce mensili con erronea applicazione di sgravi e fiscalizzazioni, senza che sul punto fossero state mosse specifiche contestazioni;
che, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'Inps non aveva l'onere di formulare un specifica domanda di condanna, in quanto la richiesta di rigetto dell'opposizione comprendeva quella di conferma del decreto di ingiuntivo. Per la cassazione della sentenza ricorre per tre motivi la società; resiste l'Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 145 c.p.c. e degli art. 2278, 2450 ss. e 2497 c.c., perché la notificazione del decreto presso la sede amministrativa, e non presso la sede legale o al liquidatore, di una società liquidata e cancellata dal registro della imprese, concreta inesistenza, non nullità sanabile della notificazione.
Il motivo non è giuridicamente fondato.
Va premesso che, conformemente a quanto già osservato dal Tribunale, sia pure ai fini della questione dell'esistenza e legittimazione della società all'opposizione, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese è richiesto a fini di pubblicità e non ne determina l'estinzione, ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici che le sono imputati e le relative contestazioni giudiziali, sicché la società conserva, in pendenza di tale situazione, piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva e, ai fini dell'evocazione in giudizio, la liquidazione comporta soltanto il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore (Cass. 1^ dicembre 1989, n. 5283; 17 marzo 1998, n. 2869; 3 novembre 1999, n. 12274 1^ luglio 2000, n. 8842). Ne consegue che trova piena applicazione l'art. 145 c.p.c., comma 1^, come integrato dal disposto dell'art. 46, comma secondo c.p.c., secondo il quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (cfr. Cass. 6 febbraio 1998, n. 1202). È evidente, però, che la facoltà di notificare atti presso la sede effettiva non può essere riconosciuta se tale sede non è più esistente nei suoi profili essenziali di luogo nel quale si svolge l'attività dell'ente, sicché, in questo caso, non è consentita la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Cass. 10 aprile 2000, n. 4529). Certamente, quindi, la notificazione del decreto effettuata presso la sede effettiva (Mestre) a norma dell'art. 140 c.p.c. era affetta da nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., ma, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non inesistente, alla stregua del principio secondo il quale l'inesistenza della notificazione e la sua conseguenziale insanabilità, ricorrono quando essa sia stata eseguita in luogo (o a persona) che non abbia alcuna relazione con il soggetto destinatario, mentre, allorquando in concreto sia ravvisabile un rapporto di collegamento fra il luogo ed il destinatario (nel caso di specie, essere stata in precedenza situata in quel luogo la sede effettiva), ancorché siano state violate le norme che regolano le modalità di esecuzione della notificazione, di essa non si può ravvisare l'inesistenza, ma la nullità, che è sanabile per l'espresso richiamo dell'art. 160 c.p.c. ai precedenti art. 156 e 157 c.p.c. e, in particolare, per effetto della costituzione del destinatario, che integra raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. 29 gennaio 1998, n. 904; 3 novembre 1998, n. 11004;
23 luglio 1999, n. 7949).
Con il secondo motivo, denunziando violazione degli art. 635, comma secondo, 645, comma secondo, e 416 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., la società ricorrente insiste sui rilievi, disattesi dal
Tribunale, secondo cui non sarebbe stato consentito attribuire efficacia di prova ad un'attestazione non riconducibile ad un funzionario dell'ente in quanto non identificato, con l'effetto di rendere la pretesa creditoria del tutto sfornita di supporto probatorio, considerato che l'Inps si era riferita a modelli DM 10/M non meglio precisati ed a note non prodotte in giudizio. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
In tema di sottoscrizione di atti amministrativi, sia di natura provvedimentale che, come nella specie, di carattere attestativo (dichiarazione di scienza), è principio pacifico, nella giurisprudenza ordinaria ed in quella amministrativa, che l'impossibilità di individuare l'autore dell'atto a causa dell'illeggibilità della firma, non ne comporta l'invalidità con incisione sugli effetti tipici dell'atto, quando dall'atto stesso emergano elementi inequivocabili che consentano di individuare l'autorità emanante, a meno che non si dimostri, con onere della prova a carico di colui che l'allega, la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità di organo dell'amministrazione: del sottoscrittore (cfr. Cass. 11 ottobre 1996, n. 8881; 20 gennaio 1994, n. 522). Peraltro, l'attestazione di cui all'art. 635, secondo comma, c.p.c., resta pur sempre una mera dichiarazione relativa a quanto risulta dai dati in possesso dell'amministrazione pubblica e può, quindi, essere contestata, nella sua rispondenza alla situazione reale, con ogni mezzo. Ma, il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile (e neppure oggetto di specifica censura), ha ritenuto che la predetta attestazione, unitamente alle successive specificazioni e precisazioni fornite dall'Inps nel corso del giudizio di opposizione, non erano state minimamente contestate dall'opponente e, quindi, sulla base di tale considerazione, ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza del credito (cfr. Cass. 19 giugno 2000, n. 8323; 9 ottobre 2000, n. 9685). Il terzo motivo di ricorso, denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunziato la conferma del decreto opposto, mentre il OR aveva dichiarato la nullità dell'opposizione, e ciò in difetto di impugnazione incidentale dell'Inps. Merita di essere precisato, al fine di comprendere il significato della censura, che il OR, sul rilievo che la società dovesse considerarsi un soggetto non più esistente, aveva dichiarato la nullità dell'opposizione, ma non del decreto. L'appellante, quindi, aveva specificamente chiesto l'esame del merito dell'opposizione, sussistendo la legittimazione della società rappresentata dal liquidatore. Il Tribunale ha condiviso sul punto i contenuti dell'appello, ma è ugualmente pervenuto all'esito del rigetto dell'impugnazione nel merito, correggendo la decisione impugnata soltanto nella motivazione.
Ne discende che il motivo di ricorso, prima che infondato, è inammissibile per difetto di interesse, perché, anche ammettendo che una pronunzia di rigetto dell'appello non consente, di modificare il dispositivo della sentenza impugnata, resterebbe in ogni caso ferma la pronunzia di primo grado che, per qualsiasi ragione, di rito o di merito, respinge l'opposizione. Orbene, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto di condanna, acquista efficacia esecutiva, in tal caso definitivamente (ed è, quindi, "confermato"), quando l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato, indipendentemente da qualsiasi specifica statuizione di "conferma". Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della società al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione secondo la liquidazione operata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in L. 22.000= e degli onorari di avvocato in L. 12.000.0000 per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2001