Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2014, n. 9897
CASS
Sentenza 5 dicembre 2014

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Massime1

Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al Codice della navigazione, è titolare di un'ampia posizione di garanzia, in base alla quale egli ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia delle persone imbarcate, ivi compresa l'attività svolta dal medico di bordo direttore del servizio sanitario. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, pronunciata dal g.u.p., di proscioglimento del comandante della nave per il reato di omicidio colposo di uno dei passeggeri, deceduto in ragione delle cure non appropriate somministrategli, rimettendo al giudice di merito ulteriori approfondimenti in ordine all'eventuale coinvolgimento dell'imputato nelle decisioni assunte dal medico di bordo).

Commentario1

  • 1La responsabilità del comandante per violazione di norme antinfortunistiche: una questione di giurisdizione
    Davide Carannante · https://www.iusinitinere.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2014, n. 9897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9897
Data del deposito : 5 dicembre 2014

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