Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10148 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIA10148 /0 1 IN ELI OP LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mediazione in SEZIONE TERZA CIVILE contratto condizionato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2945/99 Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.22756 Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere Rep. 3399 Ud. 22/02/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 000. -25LUG anot sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BAGNARA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso 10 studio dell'avvocato 155 3000 CANCELLERIA PALLOTTA GIAMPIERO, che lo difende unitamente all'avvocato PASQUARIELLO ALFREDO, giusta delega in atti;
OF021898 - ricorrente
contro
BORELLI PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 6, presso lo studio dell'avvocato 2001 MANDARA GIUSEPPE che lo difende unitamente , 378 all'avvocato DI BIASE CLAUDIO, giusta delega in atti;
на з controricorrente avverso la sentenza n. 994/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione III CIVILE emessa il 12/6/1998, depositata il 07/10/98; RG.143/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MANDARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12.9.1986 LO NA, pre- messo di avere favorito la conclusione di un contratto di cessione di azienda, con il quale ER LO RE aveva acquistato da DA CA l'esercizio commerciale da lei gestito, conveniva in giudizio innanzi al tribu- nale di Bologna l'acquirente per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di provvigione della mediazione, della somma di venti milioni di lire, importo che il convenuto si era impegnato a corrispondere. ER LO RE, costituito in giudizio, contra- stava la pretesa, assumendo che il contratto era rima- sto vanificato in tutti i suoi effetti dalla clausola risolutiva espressa in esso contenuta e che, in segui- 2 зиг to, la cedente DA CA aveva concluso altro analogo contratto, avente ad oggetto la medesima azienda, con un diverso acquirente. L'adito Tribunale, con sentenza depositata il 9.11.1996, accoglieva la domanda. La Corte di appello di Bologna, con sentenza depo- sitata il 7.10.1998, rigettava, invece, la domanda di LO NA e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. I giudici di appello, ritenuto che la mancanza del- la scrittura privata, che i contraenti aveva distrutto, impediva di ricostruire sulla base del documento la vo- lontà negoziale delle parti secondo le regole stabilite per la interpretazione dei contratti, consideravano, sulla scorta dei fatti narrati dai testimoni, che il negozio concluso per l'interessamento del NA fosse sottoposto a condizione sospensiva, la quale non si era verificata, per cui era da escludere il diritto del me- diatore alla provvigione, ai sensi dell'art. 1757, 1° comma, cod. civ. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so LO NA, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso ER LO RE. MOTIVI DELLA DECISIONE л 3 и з Con il primo mezzo di doglianza deducendo la insuf- ficiente motivazione della impugnata sentenza, assume il ricorrente che, nella qualificazione della condizio- ne, cui le parti avevano subordinato il contratto da esse stipulato, il giudice di merito -tra la opinione espressa accidentalmente da un testimone, secondo cui si sarebbe trattato di una condizione sospensiva, e le reiterate precisazioni fornite dallo stesso RE at- traverso documenti ed atti processuali dei due suoi di- fensori, secondo cui al negozio era stata apposta una condizione risolutiva- avrebbe dovuto privilegiare la qualificazione assegnata alla clausola dalla opinione dei due avvocati, sintomatica essendo in proposito l'accezione usata di clausola risolutiva espressa. Con il secondo mezzo di doglianza, denunciando la incoerenza della motivazione della impugnata sentenza nonché l'omesso esame di altri mezzi di prova, il ri- corrente deduce che la impostazione della decisione da parte dei giudici di appello (i quali avevano riportato alcuni passaggi delle deposizioni di DA CA e del teste BR ed avevano considerato inverosimile che ER LO RE avesse potuto stipulare un contratto con effetti immediati) era viziata, in quanto il teste non poteva riportare un suo giudizio, ma avrebbe dovuto riferire soltanto un fatto;
erano state omesse quelle r 4 zu parti delle deposizioni testimoniali, che avrebbero po- tuto indurre a qualificare come risolutiva al clausola contrattuale;
erano state ignorate in maniera totale tutte le altre risultanze istruttorie, assolutamente determinanti ai fini dell'indagine sui fatti e sulla interpretazione di essi;
non si era tenuto conto, agli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., della mancata ri- sposta del RE all'interrogatorio deferitogli;
non si era, infine, considerato che i due vani terranei erano già comunicanti attraverso una apertura successi- vamente allargata. I due motivi di ricorso, entrambi riferiti a prete- so vizio di motivazione circa il criterio di qualifica- zione della condizione cui le parti avevano subordinato gli effetti del contratto e circa la valutazione delle risultanze probatorie, vanno esaminati congiuntamente. Rispetto alla sentenza di primo grado -che aveva assegnato alla clausola contrattuale di valore di "condizione risolutiva", detta conclusione fondando sulla conforme qualificazione che ne aveva fornito il precedente legale del RE in una sua missiva del 17.6.1986- i giudici di appello hanno, invece, ritenuto che non poteva attribuirsi valore decisivo alla opinio- ne del suddetto difensore, che non aveva assistito alle trattative e non aveva avuto conoscenza diretta dei r 5 u f fatti, dei quali aveva compiuto una sua personale rico- struzione. La Corte bolognese, alla base della diversa conclusione secondo cui le parti avevano sottoposto il contratto alla condizione sospensiva che i due locali potessero essere unificati con l'abbattimento del muro divisorio tra le distinte proprietà, ha tenuto conto dello scopo palesemente perseguito dal RE, del te- nore delle trattative nonché della medesima progressio- ne dei fatti;
circostanze tutte che inducevano a rite- nere come il negozio concluso per la intermediazione del NA era stato subordinato a condizione sospen- siva, la quale non si era verificata a seguito del ri- fiuto opposto dai proprietari all'abbattimento del mu- ro. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale che individua le fonti del suo convincimento, ne con- trolla la attendibilità e la concludenza ed esprime la sua precisa opzione, privilegiando in via logica talune risultanze processuali e disattendendone altre- non può essere censurata con la riproposizione, in questa sede di legittimità, di un nuovo esame delle risultanze pro- batorie per farne derivare una diversa valutazione. Il ragionamento dei giudici bolognesi, che hanno dovuto procedere alla ricostruzione testimoniale dell'accordo concluso dalle parti senza l'ausilio del documento an- 6 и з dato distrutto, risulta, del resto, ineccepibile, quan- do considera che le parti, secondo la normale cautela che in tali casi assiste la posizione dell'acquirente, sospensivamente subordinare l'efficacia del intesero dei due proprietari all'assenso negozio all'abbattimento del muro divisorio, dato che solo la disponibilità di un unico e più ampio locale corrispon- deva alle esigenze del commercio dell'acquirente. La censura avanzata dal ricorrente, perciò, non ha pregio, poiché, secondo principio del tutto scontato che questa Corte ripete in costante indirizzo, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di in- dividuare le fonti del suo convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la rilevanza e la concludenza e di scegliere tra esse quelle giudicate maggiormente idonee a dimostrare la verità dei fatti;
per cui, quando ciò avviene senza che in motivazione emerga traccia di un mancato о insufficiente esame di punti decisivi della controversia né risulti contrasto insanabile tra le varie argomentazioni, il preteso vi- zio di motivazione deve essere escluso. Con il terzo motivo della impugnazione, denunciando la mancata ammissione di prove di riferimento, assume il ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., che, sul punto decisivo della controversia, consistente 7 л и з nell'avvenuto avveramento della condizione, era stata negata la prova orale e non erano state disposte la esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di infor- mazioni ex art. 213 c.p.c., mezzi istruttori tutti di- retti a verificare che era stata espletata una pratica per l'abbattimento o l'allargamento del muro divisorio. Il motivo non è fondato. Osserva questa Corte che, in ordine alle richieste istruttorie (le quali avrebbero avuto ad oggetto la circostanza dell'avvenuta predisposizione di una prati- ca di abbattimento, che lo stesso ricorrente dichiara essere stata confermata dal teste BR), la moti- vazione della Corte di merito ne riconosce la inin- fluenza, laddove considera il materiale probatorio rac- colto già sufficiente. Non vi è, perciò, ragione di ag- giungere che la prova testimoniale non è stata neppure ritualmente articolata in capi e che le altre richieste ex artt. 210 e 213 c.p.c. sono del tutto generiche. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del pre- sente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- a pagare le spese del giudizio di legittimità, che te liquida in lire 179.000 oltre lire 2.000.000 л 8 и з (duemilioni) per onorario. Roma, 22 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fulm Feduccion Дроба IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 Depositata in Cancelleria 456т 60000 25 LUG. 2001 oggi, li TOT. 310000 E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattis V O N S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato 20 SET. 2001 4 1870.000 al n (lire trecentoches p. 1 D.. FLPPO) (Dott.ssa M. Giudiziari Il Responsane Se 9