Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetta l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, presentata per ritenuta decorrenza dei termini di durata massima, è consentito appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., e non ricorso immediato per cassazione, che tuttavia va qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2008, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 20/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 553
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 036709/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO RO, N. IL 12/01/1956;
avverso ORDINANZA del 26/07/2007 GIP TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA. sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano, chiede convertirsi il ricorso in appello.
OSSERVA
Con ordinanza in data 26.7.2007 il GIP Tribunale di Catanzaro, ritenendo la inapplicabilità nella specie della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, ha rigettato la richiesta di LV RO di revoca della misura cautelare in atto per reati di omicidio e di conseguente scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p.. Il LV aveva dedotto che la custodia cautelare doveva essere retrodatata poiché era stato tratto in arresto in precedenza in esecuzione di altre ordinanze di custodia cautelare per cui aveva subito un periodo di carcerazione preventiva, in relazione alle quali i reati contestati con la ordinanza applicativa della misura in atto si ponevano in connessione teleologica;
con la conseguenza che i termini di custodia cautelare dovevano decorrere dal giorno in cui era stata eseguita la prima ordinanza, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ed erano pertanto scaduti.
Il GIP - richiamata preliminarmente la decisione già adottata in ordine alla stessa questione in sede di applicazione della misura cautelare - pur aderendo alla tesi più garantista affermata dalle sezioni unite di questa Corte con le recenti sentenze Rahulia e Librato, rispettivamente del 22.3.2005 e 19.12.2006, per cui non appariva rilevante che si trattasse di reati contestati in procedimenti separati, sotto il profilo che il ritardo anche incolpevole non poteva rendere più gravosa la situazione della persona sottoposta a custodia cautelare, ha però respinto le prospettazioni del LV ritenendo, in primo luogo, che non sussistesse il nesso teleologico fra i fatti delittuosi oggetto dei procedimenti ed in particolare fra l'attuale procedimento ed il procedimento "Garden" che riguardava la associazione per delinquere, in quanto normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica e nel caso concreto gli omicidi non erano stati sicuramente previsti quando era stata costituita la associazione poiché erano stati programmati e commessi a scopo punitivo e come reazione ad altri omicidi. Ha poi richiamato anche il principio per cui occorreva, in caso di ordinanze emesse in procedimenti separati, che gli elementi fondanti la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ed ha rilevato che, in ogni caso la retrodatazione non era possibile per l'assorbente rilievo che le diverse ordinanze attinenti ai diversi procedimenti dovevano essere tutte "in itinere", mentre, nel caso in esame, per il primo processo (Operazione Garden) il ricorrente era stato condannato con sentenza passata in giudicato e per altri procedimenti indicati dal LV non era ipotizzabile alcun collegamento tecnicamente apprezzabile rispetto a quello nel cui ambito era stata applicata la misura cautelare.
Contro il provvedimento del GIP ha proposto ricorso per cassazione la difesa del LV lamentando: il GIP non aveva spiegato i motivi per cui non sussistevano le condizioni per la applicazione dell'istituto della retrodatazione fra i reati contestati nell'ambito di diversi procedimenti, ignorando in particolare che per il procedimento "Piranha", al contrario di quanto avvenuto nel procedimento "Garden", il LV non era stato ancora condannato con sentenza passata in giudicato.
È stato proposto ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali e per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) contro il provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare e conseguente scarcerazione del LV. Si tratta di provvedimento emesso a seguito della definitività del procedimento applicativo della misura cautelare che, quindi, a norma dell'art. 310 c.p.p., doveva essere impugnato per mezzo dell'appello; contro lo stesso non era poi consentito il ricorso diretto per cassazione che, a norma dell'art. 311 c.p.p., comma 2, è previsto per sola violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che dispongono la misura coercitiva. Si tratta di una precisa scelta del legislatore che ha voluto garantire un rimedio estremamente rapido, per sola violazione di legge, contro la prima applicazione della misura, imponendo invece l'appello per le successive richieste di revoca della misura (v. per tutte, Cass. N. 20935 del 2005, rv. 232274), specie se collegate, come nel caso in esame, non soltanto a violazione di legge, ma addirittura a vizi di motivazione che la Corte di Cassazione non potrebbe prendere in esame neppure nel caso di ricorso immediato contro il provvedimento applicativo della misura.
Quanto alle conseguenze della erronea individuazione del mezzo di gravame, si ritiene peraltro possibile, anche nella materia di cui si tratta, la applicabilità dell'art. 568 c.p.p., comma 5, per cui la impugnazione è ammissibile indipendentemente dell'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte che abbia comunque voluto avvalersi di un mezzo di impugnazione (v. Cass. Sez. 1 n. 5242 del 1999, rv. 214565; Cass. N. 23773 del 2006, rv. 234735); ne discende che il gravame deve essere correttamente qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008