Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2002, n. 7485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7485 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
OGGETTO: 0 74 85 /02 с.с. брой Processo ditr io/parti/capacità in giudizio/Uffici * * : * 6 5 8 N 9 . A O 1 I I N / PU BLICA ITALIANA Z R 4 - / A A 6 B R 2 T . T . L S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U R I . L B P G A I . E . D R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R B L T A E A T A I D D 1 I R SEZIONE TRIBUTARIA S 3 E 1 E N T E T . R.G.N. 007402/2000 S N A N I E Cron. 20841 A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Michele Cantillo Presidente Ud.
5.10.2001 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE Sentenza 69048 N. Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, II° Ufficio delle Imposte Dirette di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,elettivamente domiciliati ricorrente
Contro
Imm.re Vittor Domus di Ing. Dardanio Manuli & C. sas,ora Comunione Immobile di via Vittor Pisani n.22 Milano,in persona dell'amm.re pro tempore geom. Venanzio Bartocci, rappresentata e difesa,per procura 1939 speciale ad litem in autentica notaio S. Vecchioni di Milano, in atti,dall'avv.Silvia Pansieri del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Gradara con studio in Roma piazza Conca D'Oro n.25 resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.294 /36/98,pronunciata il 27.11.1998 e depositata in data 22.3.1999 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la ricorrente Amministrazione Finanziaria l'avv.Criscuoli; Udita per la parte resistente l'avv.S.Pansieri Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con sentenza n.294/36/98, depositata in data 23.3.1999, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dal 2° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano avverso la decisione della Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano n. 15/20/95 che aveva accolto il ricorso della Immobiliare Vittor Domus sas di Manuli & C contro l'avviso di mora relativo ad Ilor 1984,ricorso spedito con il mezzo del servizio postale 1'8.5.1991 al Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Milano.. Il predetto Ufficio,con l'atto di appello, aveva dedotto la propria carenza di legittimazione in quanto chiamato in una controversia,promossa da una società a base personale, per la quale legittimato a partecipare al giudizio sarebbe stato invece il 1° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano. La CTR a fondamento della propria decisione, ha osservato che, in tema di competenza,rileva quella per materia e quella per territorio e che non sono opponibili ai terzi le ripartizioni di attribuzioni all'interno del medesimo Ufficio Finanziario;
che, comunque, nel costituirsi, il 2° Ufficio aveva controdedotto solo nel merito, inviando copia delle deduzioni al 1° Ufficio : sicchè, nessuna lesione al diritto di difesa dell'Amministrazione Finanziaria. sarebbe derivata da siffatta situazione processuale. Ricorrono per cassazione il Ministero delle Finanze ed il II° Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano,con un unico mezzo di gravame. L'intimata società, dopo avere depositato procura speciale recante nomina del difensore e domiciliazione ai fini del giudizio, ha svolto attività difensiva in sede di udienza di discussione del ricorso. Motivi della decisione Con un unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.10 DPR 787/80;dell'art.24 della Costituzione;
dell'art. 101 cpc e dei principi generali in tema di contraddittorio,di legittimazione a contraddire e di soggettività degli Uffici Finanziari;
nonché difetto di motivazione su punti decisivi. Osserva la ricorrente che il 1° ed il II° Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Milano non sono mere ripartizioni interne di un unico Ufficio periferico ma distinti Uffici finanziari,con distinte attribuzioni quanto alla tipologia dei contribuenti ed alle imposte trattate(rispettivamente, persone fisiche e società a base personale,soggetti ad Irpef,il I'Ufficio; persone giuridiche e società di capitali,soggetti ad Irpeg, il II°Ufficio). Inoltre, rileva la ricorrente Amministrazione, è stato il Centro di Servizio di Milano e non il 2° Ufficio II.DD. ad inviare alla Commissione Tributaria di primo grado le proprie deduzioni, sicchè ne è risultato compromesso radicalmente il diritto di difesa,mai essendone venuto a conoscenza il 2° Ufficio, rimasto così impedito dal partecipare al giudizio ed a far valere in concreto le proprie ragioni. Poiché viene dedotta la mancata rituale instaurazione del contraddittorio,con conseguente lesione del diritto di difesa,e cioè un error in procedendo,questa Corte deve verificare la fondatezza dell'eccezione sulla base degli atti processuali. La censura è fondata. Va premesso che l'art. 10 del D.Lgs.vo 546/1992 nell'enunciare quali soggetti rivestono la qualità di parte nel processo tributario specifica - per quanto in questa sede interessa -che se l'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato è un Centro di Servizio ( come nella specie,atteso che il recupero a tassazione dell'Ilor 1984 è avvenuto ad opera del Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Milano), in tal caso parte nel processo è 66 l'Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso". Orbene,rappresenta un dato di fatto pacifico che l'ufficio delle entrate al quale, nel caso in esame, spettano le attribuzioni sul rapporto controverso – che vede come controparte una società commerciale costituita nelle forme dell' accomandita semplice - è l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano,peraltro distintamente articolato - come non è del resto contestato - in I° Ufficio e II° Ufficio,in relazione al differente tipo di imposta a ciascuno di essi attribuita(rispettivamente Irpef -Ilor ed Irpeg Ilor). -Nella specie è accaduto e ciò si ricava dall'esame degli atti - che fin dal primo grado risulta convocato in giudizio non il 1° Ufficio - cui è attribuita anche l'imposta Ilor dovuta dalle società di persone - ma il II° Ufficio cui sono demandate le imposte dovute da società di capitali ed altri enti soggetti ad Irpeg. R D'altro canto le deduzioni( prot. N. 03R034B0063209) formulate dal Centro di Servizio in ordine al ricorso della sas Immobiliare Vittor Domus,fatte pervenire alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Milano,sez.20,risultano inviate in copia al 1° Ufficio delle II.DD( come si legge in calce a tali deduzioni) e non certo al II° Ufficio,chiamato invece - - erroneamente - a partecipare al giudizio. A questa stregua,tenuto conto che mai innanzi alla CTP è stato comunque chiamato a partecipare al contraddittorio il 1° Ufficio, l'unico in possesso del fascicolo e della posizione del contribuente, è evidente che, oltre alla mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio effettivamente titolare del rapporto controverso,si è determinata per l'Amministrazione Finanziaria una concreta lesione del suo diritto di difesa nel procedimento de quo,non avendo il 1° Ufficio avuto modo di esercitarlo in concreto e nella sua più completa e dovuta estensione, nel procedimento de quo. Ciò determina la nullità di entrambi i gradi di giudizio e dei provvedimenti degli stessi conclusivi. Ai sensi dell'art.383 comma terzo cpc,applicabile nella specie in virtù del richiamo alle norme del codice di rito operato dall'art.62 comma secondo del D.Lgs.vo 546/92 e nulla di diverso disponendo sul punto l'art.63 - D.Lgs.vo cit. che regola appunto il giudizio di rinvio - la sentenza impugnata nonchè quella di primo grado vanno cassate con rinvio, anche per le spese,ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano,per nuovo giudizio. V
PQM
Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata nonchè quella n.15/20/95 emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Milano in data 20.1.1995 e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre 2001 Il Consigliere estensore N Il Presidente O Munfantills I Z A S IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casanoсаль DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE 1 Arnaldo Casano Y . I L . . A P E . G . E T D B R L A A E T I A D R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E