Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7146 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula A I TAL IANA RE PUBBLI CA In nome del Popolo Italiano SUPREMA DI07146/03 LA SE IONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16853/00 R.G. 16696/00 Presidente Dott.Salvatore Senese IO TA Donati Viscido Consigliere ་་ " DO LL " Rep. ✓ #1 Cron 15931 " RO OC " Ud.5/12/2002 " Giovanni Giacalone ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CALABRIA, in persona del Presidente pro- REGIONE tempore,elett.dom.in Roma, via A. Severo n. 73, presso lo studio Salerni, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo dell'avv.IO Paparo, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
UI MA IA, AR IE, SA US,GIANFRANCA COSENZA, NA IA, OS ET, AD CA, RM FA, RD, AR AT, SA PILEGGI,RG RI, AN RI AR, CA TRIPODI;
INTIMATI 5154 4 P 1 NONCHE' SANITARIA LOCALE N. 4 di ZA, in UNITA' SOCIO ITALIANA ASSISTENZAliquidazione;
A.I.A.S.-ASSOCIAZIONE SPASTICI, sezione di ZA;
INTIMATI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 26luglio 1999,n.36 (R.G.N.45/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 5/12/2002,la Cons.Dr.IO Donati relazione della causa svolta dal TA Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella del persona Sost. Proc. Gen.Dr.Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SA TA ed altri tredici litisconsorti convenivano in giudizio davanti al Pretore del lavoro di ZA la Regione Calabria e l'Unità Sanitaria Locale deducendo: che avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici-AIAS fino al 1° aprile 1981,data in cui la proprio i servizi di Regione Calabria aveva assunto in riabilitazione del territorio succedendo nei rapporti attivi e passivi facenti capo prima a tale ente;
che con deliberazione del Consiglio della Regione numero 39 del 1981 e successivi provvedimenti della Giunta Regionale era stato disposto il loro trasferimento presso l'Unità Sanitaria Locale n.9 (poi 4 ) di 2 ZA ove avevano continuato a svolgere le precedenti mansioni;
che solo a far data dal 12 giugno 1985 erano stati immessi nel ruolo sanitario regionale, in forza del disposto dell'art.3 della legge n.207 del 1985,con conseguente instaurazione di un rapporto di pubblico impiego senza riconoscimento dell'anzianità pregressa. Tanto premesso, ne chiedevano distintamente la condanna al pagamento di quanto loro dovuto per trattamento di fine rapporto in relazione al servizio, rispettivamente, prestato sino all'aprile 1981 e da tale data sino al giugno del 1985. e l'USL, nel costituirsiLa Regione Calabria in e, nel giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione passiva merito, l'infondatezza delle pretese. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici. Con sentenza del 12 giugno 1992 il Pretore dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Associazione e della Unità Sanitaria Locale condannando la Regione Calabria al pagamento delle somme richieste dai lavoratori. La decisione, appellata dalla Regione Calabria, veniva confermata dal Tribunale di ZA che,con sentenza del 25 marzo 1994, rigettava il gravame sul rilievo che la Regione era subentrata nelle posizioni giuridiche attive e passive dell'AIAS avocando tutte le attività da questa esercitate. Su ricorso per cassazione della Regione Calabria, che denunciava con due motivi vizi di motivazione e falsa applicazione 3 dell'art.2112 c.c.,la decisione del Tribunale di ZA veniva cassata con sentenza del 2 luglio 1997, n.5927 dalla Corte Suprema che affermava l'inapplicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art.2112 c.c., in tema di trasferimento d'azienda,per avere tale norma postulato che tale trasferimento si attui tra soggetti che svolgono un'attività organizzata allo scopo della servizi produzione dello scambio di beni o di e, perciò, un'attività avente natura economica, caratterizzata da un fine di lucro o,almento, di redditività. Rilevava, inoltre, la Corte che il Tribunale aveva omesso di accertare se la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio fosse al periodo antecedenteaccoglibile, relativamente l'aprile 1981, sotto un diverso profilo, con riguardo cioè ad una ipotesi di successione particolare nel rapporto obbligatorio e dell'accollo),idonea a(secondo le figure dell'espromissione realizzare una successione a titolo particolare della Regione Calabria nel rapporto obbligatorio tra la Associazione Italiana Spastici e i ricorrenti con assunzione della responsabilità della stessa Regione per i debiti aventi causa nel rapporto di lavoro intercorso con l'AIAS. La Regione Calabria riassumeva il giudizio davanti al Terme e, deducendo che non era tenuta alTribunale di Lamezia pagamento del trattamento di fine rapporto dei lavoratori, relativamente al periodo in cui gli stessi erano stati alle dipendenze dell'AIAS, chiedeva che, sulla scorta del principio di diritto enunciato, fosse riformata la sentenza del Pretore di N AR ZA dichiarandosi il difetto di legittimazione passiva,con al pagamento delle indennitàcondanna dell'USL e dell'AIAS richieste, se dovute. Si costituivano in giudizio SA EL, RI US, GI ZA, NA IA EN, LL PR e GI IO EN nonché 1'USL n. 4 e 1'AIAS chiedendo il rigetto dell'appello. sentenza del 26 luglio Il Tribunale di Lamezia Terme, con confermando la sentenza pretorile 1999, rigettava l'appello impugnata. La Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione dell'art.1418, comma 2,c.c. (nullità del contratto per mancanza del scritta, ex art. 1325 n. 4) in relazione requisito della forma (accollo), ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si all'art.1273 C.C. censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la Regione Calabria si era accollata il debito dell'AIAS, relativo al trattamento di fine rapporto per il periodo fino al 31 marzo 1981. Richiamandosi quanto deciso dal Tribunale di Reggio Calabria con le pronunce nn.33 e 34 del 2000 in controversie analoghe, si deduce che il giudice di rinvio avrebbe dovuto rilevare la natura nn.39,115 e 721 del 1981unilaterale delle deliberazioni della Regione. 5 R secondo la ricorrente, anche se la primaSempre deliberazione, adottata dal Consiglio Regionale, presenta traccia di momenti di possibile valenza contrattuale, secondo lo schema laddove, nel fare riferimento all'esito deglidell'accollo incontri avvenuti tra i rappresentanti della Giunta Regionale e quelli dell'AIAS, è esposto che "I è emersa la disponibilità di massima della parte privata dell'AIAS) in ordine alla (ossia medesimi, mobili e immobili, verso cessione dei presidi assunzione,da parte della Regione della situazione debitoria già maturata, inerente solo la gestione dei presidi tra trasferire......." contro tale conclusione osta il principio che impone per contratti degli enti pubblici la forma scritta ad substantiam onde l'impossibilità di ravvisare il regime ipotizzato tra la Regione e 1'AIAS. D'altro canto, anche ove si fosse ritenuto di potere qualificare la deliberazione indicata quale accettazione volta a concludere un accordo di accollo, sarebbe comunque mancato un documento contenente la proposta proveniente dall'AIAS. Né è possibile ricavare il supporto formale dal richiamo fatto nella deliberazione n.39 agli incontri tra i rappresentanti dell'AIAS e Regione, trattandosi di dichiarazioni provenienti dall'altrala parte.E' peraltro preclusa la possibilità di appurare se il mancato perfezionamento del contratto possa essere surrogato dalle anzidette deliberazioni, considerate nella loro valenza di atti comunque di atti amministrativi unilaterali,o negoziali inseriti nel unilaterali, piuttosto che di atti R procedimento di perfezionamento di contratti ad evidenza pubblica.Né può attribuirsi efficacia impegnativa alle predette delibere, anche ove configurate come atti unilaterali, opponendosi il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, quello per cui le promesse di pagamento ex art.1988 c.c. non sono idonee a porsi come fonte di nuove obbligazioni e quello, infine, di tipicità delle promesse unilaterali, sancito dall'art. 1987 c.c. Il motivo va rigettato perché infondato. -Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema la quale ha confermato, in analoghe fattispecie,la sentenza del giudice di l'accollo da parte della Regionemerito che aveva ritenuto Calabria, all'atto della immissione nei ruoli regionali del personale già alle dipendenze dell'AIAS, dei debiti derivanti dal pregresso rapporto privatistico dei dipendenti della indicata - l'interpretazione di atti amministrativi compiuta associazione dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata e logica motivazione (Cass., 24 luglio 2002, n.10864;20 gennaio 1999,n.500;3 agosto 1998). e logicitar oli adeguati za Siffatti principi sono stati applicati,in sede di rinvio, dal slat Tribunale di Lamezia Terme. La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 luglio 1997,n.5927, nell'accogliere il ricorso della Regione Calabria,ha di ZAcassato, come si è visto, la decisione del Tribunale demandando al giudice di rinvio la verifica della fondatezza о lavoratori, relativamente al periodo meno della domanda dei 1981, nel profilo di una successione antecedente l'aprile 7 particolare della Regione nel rapporto obbligatorio intercorso tra gli stessi e l'AIAS. In questo aspetto il Tribunale di Lamezia Terme ha interpretato, privilegiando il criterio ermeneutico letterale, la delibera consiliare n.39 del 6 marzo 1981, quella della Giunta Regionale del 14 luglio seguente e la nota del 3 settembre 1991 all'Igiene e Sanità, nel senso che tali atti dell'Assessore amministrativi evidenziano, non meri propositi, bensì una precisa volontà di avocazione,in attuazione della legge n.833 del 1978,dei servizi di riabilitazione e di prevenzione, spesso affidati ad associazioni private, con conseguente assunzione di tutta la posizione debitoria pregressa dell'Ente. E' del resto significativo in tale prospettiva sempre secondo l'impugnata sentenza - il comportamento successivamente tenuto dalla Regione che ha avallato l'esclusione di ogni intento programmatico favorendo, da un lato, la liquidazione delle spettanze,comprensive del trattamento di fine rapporto, a tutto il personale dimessosi о cessato dal servizio per raggiunto limite 1'11 giugno 1985 d'età tra il 1 aprile 1981 e e, dall'altro,versando circa quattro miliardi in sede di condono previdenziale del 1983 per sanare nei confronti dell'INPS proprio la situazione debitoria dell'AIAS per i dipendenti relativamente al periodo precedente il 1 aprile 1981. Sicchè con riferimento a tale ultimo periodo è configurabile nel profilo fattuale, ad avviso del giudice di rinvio,una ipotesi di successione particolare, secondo lo schema dell'accollo, nelle 风 posizioni giuridiche dell'AIAS e,conseguentemente, nel rapporto di lavoro già costituito con la stessa associazione, con conservazione di qualifica e anzianità conseguite al momento del subentro della Regione nel servizio riabilitativo. L'interpretazione dei suddetti atti amministrativi, in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in questa sede.D'altro canto, le doglianze della Regione svolte finiscono col rimettere inammissibilmente in discussione l'anzidetto giudizio. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Non si provvede sulle spese di questo giudizio poiché gli intimati non si sono costituiti. N 84-8-11 S IV OLLINICO
P.Q.M.
SIDIU 89 O La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spes S INDO VO VA V IG '07708 1Ɑ VISOS VSSV Roma, 5 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere est. fabetu1/7 Mono Fuchs B u IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 MAG. 2003 S oggi, P U G IL CANCELLIERE 9