Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
L'interpretazione di atti amministrativi compiuta dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza impugnata con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la Regione Calabria si fosse assunta la responsabilità del pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dell'A.I.A.S., senza distinguere la fase relativa al servizio presso detta associazione dalla fase successiva dell'attività svolta, prima dell'immissione nei ruoli del personale della Regione, presso unità sanitarie locali delegate dalla stessa Regione).
Commentario • 1
- 1. Delegificazione regionale e illegittimità derivata: il “caso Campania” alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4998/2024Marco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA n^ 281, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LANZONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO MARIA GALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT OS, IN IA, GE AU;
- intimate -
avverso la sentenza n. 780/95 del Tribunale di COSENZA, depositata il 06/10/95, R.G.N. 199/94;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorsi di AN ET, IA QU e UR EN, già dipendenti dell'A.I.A.S. (Associazione italiana assistenza spastici),rasferite nel ruolo organico della Regione con decorrenza 12 giugno 1985,il PR di Cosenza ingiungeva alla Regione Calabria il pagamento di somme spettanti alle lavoratrici a titolo di TFR maturato dall'inizio del rapporto fino al 12 giugno 1985. Su opposizione della Regione, il PR confermava i decreti ingiuntivi e il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 7 ottobre 1996, rigettava l'appello avverso tale decisione.
Ad avviso del Tribunale, da vari atti (delibere del Consiglio regionale n.39 del 6 marzo 1981 e n. 115 del 30 luglio 81, n. 2262 della Giunta Regionale del 14 luglio 1981) risultava che la Regione aveva espresso la volontà di sostituirsi in tutti i rapporti già facenti capo all'A.I.A.S.; dal 1981 il rapporto di natura privatistica instauratosi con detta associazione era proseguito con la USL n.9, delegata dalla Regione alla gestione dei presidi A.I.A.S., fino al giugno 1985. Il giudice dell'appello riteneva poi infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente appellante, fissando il termine iniziale del decorso della prescrizione alla data del 23 marzo 1989, quando era cessato il rapporto di lavoro privatistico trasformato in rapporto di pubblico impiego.
Avverso questa sentenza la Regione Calabria propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Le intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso reca il titolo "vizio di motivazione in relazione agli artt. 132,1^ comma.n.4,cod. proc. civ. 118 disp.att. cod. proc. civ., nonché art. 360,1^ comma, cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare il rilievo secondo il quale il
PR ha deciso la causa in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. , per avere attinto aliunde elementi non presenti nel fascicolo processuale- Mancata applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.- Vizio di motivazione anche per aver omesso di esaminare il rilievo secondo il quale la Regione Calabria per il periodo successivo all'1.4.1981 non ha intrattenuto rapporto di lavoro con i ricorrenti".
Con tale motivo si deduce che il PR ha posto a base della sua decisioni alcuni provvedimenti che non erano mai stati prodotti in giudizio (delibera n.39 del 6 marzo 1981 del Consiglio Regionale e conseguente provvedimento n.721/1981 della Giunta Regionale;
delibera n.115/1981 del Consiglio regionale;
redazione, ad opera della commissione costituita con delibera n.2262 del 14 luglio 1981, di un prospetto indicativo delle passività accollate, relativo alle indennità maturate dai dipendenti;
versamento all'INPS da parte della Regione dei contributi relativi al periodo antecedente al 1^ aprile 1981; pagamento tramite la U.S.L. n.9 del T.F.R. spettante ai lavoratori cessati dal servizio dopo il 1^ aprile 1981; delibera n.115 del 30 luglio 1981 del Consiglio Regionale). Il Tribunale non ha tenuto conto della doglianza formulata sul punto per la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Si osserva inoltre che l'appellante aveva dedotto in giudizio la propria estraneità al rapporto di lavoro con gli ex dipendenti dell'A.I.A.S., svoltosi dopo il 1^ aprile 1981 con la U.S.L. n.9 di Cosenza: anche tale profilo non è stato esaminato dal Tribunale. Con il secondo mezzo si deducono "omesso o insufficiente esame di documenti prodotti in giudizio in relazione ad un punto decisivo della controversia" nonché vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 1321 1^ comma, n.4, cod. proc. civ. L'attuale ricorrente, premesso di aver prodotto nel giudizio di appello copia delle delibere n. 115/1981 e 39/1981, su cui il primo giudice aveva fondato la sua decisione, sostiene che da tali documenti non emerge affatto l'assunzione di alcuna obbligazione in ordine ai debiti maturati al 1^ aprile 1981; da tali delibere "si argomenta solo l'intendimento di subentrare da parte della Regione Calabria" senza alcuna "statuizione" in ordine ai debiti dell'A.I.A.S.; ne' sussiste prova che la Regione abbia versato all'INPS contributi assicurativi o abbia liquidato agli ex dipendenti dell'A.I.A.S. l'indennità di fine rapporto.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, meritano accoglimento nei limiti qui precisati.
Il Tribunale ha ravvisato, sulla base della "documentazione in atti" (e con particolare riferimento alle citate delibere n.39 e 115 del 1981), la manifestazione di volontà dell'ente di sostituirsi in tutti i rapporti già facenti capo all'A.I.A.S.. "In particolare" - si legge nella sentenza- "per quanto concerne il rapporto con il personale in servizio alla data del 10/4/1981, la Regione non solo ha manifestato in maniera inequivocabile la volontà di proseguire i rapporti di lavoro di natura privatistica, fino alla data di immissione del personale nei ruoli organici, ma di sanare anche qualsiasi situazione debitoria pregressa. Ciò è avvenuto mediante il pagamento da parte della Regione delle retribuzioni maturate dai dipendenti "ancor prima dell'intervento pubblico" mediante il versamento di circa quattro miliardi per il condono previdenziale del 1983, così sanando i debiti che l'A.I.A.S. aveva nei confronti dell'INPS, nonché con "il pagamento, tramite le USL, , del T.F.R. ad alcuni dipendenti dimessi dopo il 1^/4/1981" (sul punto si richiamano due delibere del 1990 e del 1991 adottate dalla U.S.L. n.9 di Cosenza). La sentenza afferma anche che dopo tale data "il rapporto di natura privatistica è proseguito con IUSL n.9, delegata dalla Regione Calabria alla gestione dei presidi A.I.A.S., fino all'11/6/1985".
La Corte osserva in primo luogo l'infondatezza delle critiche attinenti all'utilizzazione di documenti non ritualmente acquisiti al giudizio, inutilmente rivolte alla sentenza di primo grado anziché alla decisione oggi denunciata: questa risulta invece fondata sull'esame di provvedimenti dell'ente regionale dei quali la stessa attuale ricorrente dichiara di aver prodotto copie nel giudizio di appello. Del resto, nessun rilievo specifico risulta essere stato formulato in sede di appello per gli altri documenti richiamati in motivazione;
trova dunque applicazione il principio in base al quale i documenti di causa esaminati dal giudice si presumono ritualmente prodotti, sicché, in mancanza di tempestiva opposizione in sede di merito, l'irritualità della loro produzione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (v. per tutte Cass. 13 novembre 1984 n. 5722). Le censure formulate appaiono poi inammissibili, nella parte in cui - in assenza di una denuncia di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale- investono l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine al contenuto dei provvedimenti amministrativi esaminati, con un'interpretazione incensurabile in sede di legittimità: la parte ricorrente si limita in effetti a proporre una diversa valutazione di tali disposizioni, senza del resto precisare specifici elementi di fatto di cui sia stato trascurato l'esame.
Sono invece fondati, in relazione alla denuncia di vizio di motivazione, i rilievi con i quali si osserva (rispettivamente nel primo e secondo motivo) che il Tribunale non ha tenuto conto della contestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Regione e gli appellati per il periodo successivo al 1^ aprile 1981, ed ha erroneamente ritenuto la stessa Regione obbligata al pagamento del trattamento di fine rapporto senza distinguere la fase antecedente a tale data a quella successiva. In effetti la documentazione esaminata dal giudice del merito è riferibile esclusivamente alla situazione debitoria dell'A.I.A.S. e al periodo antecedente al 1^ aprile 1981, ma la sentenza non indica le ragioni su cui si fonda il convincimento relativo all'assunzione di obbligazioni anche per il periodo successivo del rapporto di lavoro privatistico degli ex dipendenti dell'associazione. A tal fine, appaiono del tutto insufficienti sia il richiamo ai documenti della USL n.9 di Cosenza (ugualmente riferibili- a quanto è dato ritenere- a situazioni debitorie dell'A.I.A.S.) sia l'affermazione relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'Unità sanitaria locale "delegata dalla Regione". In questa prospettiva, si doveva infatti considerare che in caso di delega di poteri tra organi o enti amministrativi, il soggetto delegante, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad altro organo o ad altro ente, autoritativamente ed unilateralmente, una competenza di tipo derivativo nella stessa materia;
il delegato, pertanto, esercita il potere in nome proprio ed è direttamente responsabile del suo esercizio. La Regione non può quindi ritenersi obbligata per il fatto di aver delegato l'Unità Sanitaria Locale ad esercitare i servizi prima svolti dall'A.I.A.S. (cfr. per una fattispecie analoga Cass. 5 agosto 1998 n. 7672). In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi per i profili sopra indicati, resta assorbito l'esame dei due successivi mezzi del ricorso, che investono rispettivamente la statuizione sul credito per svalutazione monetaria (con la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod.civ. e 633 cod. proc. civ., nonché insufficiente motivazione) e sulla prescrizione del credito azionato, con la denuncia di violazione dell'art. 2935 cod.civ. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato nel Tribunale di Lamezia Terme, che procederà a nuovo esame degli elementi acquisiti al processo attenendosi ai criteri indicati e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999