Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10864 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 864/02 Aula 'B' E UBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 3909/00 Cron.28470 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 13/05/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO ROTELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CAPUTO ALBERTO, USL/4 COSENZA, AIAS ASS ITAL ASSIST SPASTICI;
- intimati -
avversO la sentenza n. 37/99 del Tribunale di LAMEZIA 2002 TERME, depositata il 20/11/99 R.G. N. 44/98; 2086 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 3909/00 Svolgimento del processo 23.10.1991 al RE di Cosenza Alberto Con ricorso del alle dipendenze TO esponeva: che aveva lavorato dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS fino al 31.3.1981, data in cui il servizio di assistenza da quest'ultima espletato era stato trasferito alla Regione Calabria;
che dal 1.4.1981 all'11.6.1985, in forza delle n. 39 del 1981, del deliberazioni del Consiglio Regionale provvedimento della Giunta Regionale n. 721 del 1981 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 30.7.1981 - atti con i quali era stato disposto il trasferimento del patrimonio e personale dell'AIAS alle varie USL del - aveva continuato a prestare la propria opera presso la USL n. 9 di Don Cosenza;
che successivamente, con delibera n. 1976 del 1.2.1989, era stato inquadrato nel ruolo amministrativo con decorrenza 12.6.1985, ma senza il riconoscimento dell'anzianità pregressa. Tanto premesso il TO chiedeva che il RE adito condannasse l'AIAS, la Regione Calabria e la USL n.9 di Cosenza, eventualmente in solido tra loro, ovvero quello dei convenuti a tanto tenuto, al pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto per l'attività espletata in regime privatistico. Il RE, con sentenza depositata il 2.6.1992, dichiarato legittimazione passiva dell'AIAS e della USL, il difetto di condannava la Regione al pagamento di quanto richiesto, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 315 del 1994, rigettava l'appello proposto dalla Regione osservando che dalle 2 varie delibere sopra indicate appariva evidente che detto ente aveva inteso avocare a sé le attività sanitarie inerenti ai servizi di riabilitazione, sia pure affidandone l'esecuzione alle varie USL, fermo il suo subingresso nella posizione giuridica del precedente soggetto erogatore delle prestazioni, attuando in tal modo un trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. Questa decisione, impugnata dalla Regione, veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 6594 del 1997, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme per un nuovo esame. In motivazione la Corte osservava, da un lato, che la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 cod.civ. non era applicabile a soggetti diversi da quelli che svolgono una Одой attività organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni e di servizi, come quelli interessati alla vicenda in esame;
dall'altro che il Tribunale aveva omesso di esaminare gli elementi di fatto acquisiti al processo che potevano rilevare per configurare una delle possibili ipotesi di successione nei debiti, sia nei debiti contratti dall'AIAS fino al 1 aprile 1981, sia nei debiti insorti dopo tale data e fino alla costituzione del rapporto di pubblico impiego. Il Tribunale di Lamezia Terme, in sede di rinvio, con sentenza n. 37 del 1999, rigettava l'appello della Regione e confermava la sentenza del RE di Cosenza. In motivazione il Tribunale Osservava che nella specie il meccanismo successorio non era riconducibile né alla figura del trasferimento di azienda, né alle figure contrattuali della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo di debito, né tantomeno ad una cessione di contratto, ma avuto riguardo alla atipicità dell'operazione, andava spiegato piuttosto con una 3 unilaterale iniziativa della Regione, che era subentrata di imperio all'originario debitore in via esclusiva. Avverso questa sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Regione Calabria denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene: totalmente gliche il giudice di rinvio, disattendendo indirizzi di diritto dettati dalla Corte di Cassazione, non ha fatto altro che attribuire la responsabilità del pagamento dei debiti dell'AIAS alla Regione Calabria in base a comportamenti Юрій dedotti dall'interpretazione dei documenti in atti, i quali, al contrario, non contengono affatto alcuna assunzione di obblighi da parte dell'ente per il pagamento dei debiti dell'AIAS pregressi al 1.4.1981, atteso che dalle delibere n. 39/1981, n. 721/1981 e n. 115/1981 non emerge l'assunzione di alcuna obbligazione in ordine ai debiti insorti prima del 1.4.1981; che il Tribunale di Lamezia Terme, disattendendo la sentenza di rinvio, ha ritenuto la Regione Calabria obbligata al pagamento sia dei debiti dell'AIAS sorti prima del 1.4.1981, sia di quelli insorti con l'ex personale AIAS successivamente al giugno 1985, fino senza individuare la fonte dell'obbligazione, ma ritenendo che con le citate deliberazioni la Regione abbia inteso implicitamente assumersi tale onere con atipico ed autonomo atto d'impero, non inquadrabile fra le figure codicistiche dei negozi modificativi del rapporto obbligatorio, disconoscendo così il principio di legalità per 4 cui gli enti pubblici non possono assumere impegni se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonché difetto di motivazione e lamenta che il Tribunale lametino ha condannato la Regione al pagamento delle spese del giudizio di appello svoltosi dinanzi al Tribunale di Cosenza, che erano state già liquidate nella sentenza n. 315/1994 ed incassate dai beneficiari, mentre ha compensato, senza darne ragione, le spese del giudizio di cassazione, in cui la Regione era risultata vincitrice. Il primo motivo di ricorso è infondato. 14 Questa Corte, con la menzionata sentenza n. 6594 del 1997, l'applicabilità nella specie del disposto dell'art. esclusa Юрт 2112 cod.civ., aveva demandato al giudice del rinvio di accertare il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale si era realizzato il subingresso della Regione non solo nei debiti contratti dall'AIAS prima dell'aprile 1981, ma anche nei debiti derivanti dal rapporto di lavoro con gli ex dipendenti dell'associazione nel periodo in cui la gestione dell'attività fu affidata alle USL, esaminando a tal fine tutti gli elementi di fatto che potevano rilevare per configurare una delle possibili ipotesi di successione nel debito. Questo compito risulta essere stato diligentemente assolto Tribunale di Lamezia Terme il quale, dopo aver preso in dal considerazione i vari istituti civilistici attraverso i quali normalmente si verifica una modificazione soggettiva ex parte debitoris nei rapporti obbligatori, ed averne esclusa l'applicabilità nella fattispecie in esame, ha ritenuto che il subingresso della Regione in dette posizioni debitorie sia avvenuto per effetto di attività provvedimentale amministrativa 5 dell'ente pubblico e quindi con atto unilaterale ed autoritativo. Il Tribunale, con motivazione ampia e coerente sul piano logico-formale, perviene a tale conclusione sulla base di una attenta disanima delle varie delibere, della Giunta e del Consiglio Regionale, che all'indomani dell'istituzione del hanno disciplinato il Servizio Sanitario Nazionale trasferimento dei beni, delle strutture e del personale degli enti erogatori di prestazioni sanitarie agli handicappati alla gestione delle istituite USL. Sulla scorta di tale disanima il Tribunale ha ritenuto che la Regione abbia assunto non solo i debiti dell'AIAS esistenti al 31.3.1981, data di estinzione di detto ente, ma anche quelli sorti nei confronti del personale Oher ex AIAS durante il tempi in cui questi hanno prestato la propria opera presso le USL, non solo in forza delle richiamate delibere, ma anche per effetto del disposto dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2 comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1995 (norma che, in relazione alla istituzione delle ASL, hanno trasferito alla Regione i debiti relativi al pregresso svolgimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle USL) che, sebbene norme sopravvenute in corso di causa, caso di trovane applicazione, quale ius superveniens, anche nel specie. Orbene, le censure che la Regione muove alla sopra indicate argomentazioni della sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, si sostanziano nel rilevare che la Regione Calabria non ha mai inteso assumere obblighi ed oneri nei confronti degli ex dipendenti AIAS e che tutti i amministrativi emanati consentono diprovvedimenti rilevare solo la volontà di assumere le gestione dei servizi 6 riabilitativi, risultando, invece, quanto all'accollo dei debiti, solo meri intendimenti о riserve di provvedere successivamente. Siffatte censure, invero, si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione dei provvedimenti amministrativi presi in esame dal Tribunale, e si pongono in consolidato principio per contrasto con il cui l'interpretazione compiuta dal giudice di merito di atti amministrativi è incensurabile in cassazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione (cfr. tra le tante Cass. n. 7611 del 1998, n. 500 del 1999). Del tutto sprovviste di censure restano invece le argomentazioni che il Tribunale ha tratto dalle leggi n. 724 del 1994 e n. 549 del 1995. Юрг La sentenza impugnata, che con adeguata e congrua motivazione ha posto a sostegno del proprio convincimento, in ordine alla volontà di accollo dei debiti insorti nei confronti degli ex dipendenti AIAS, la valutazione del contenuto dei provvedimenti regionali sopra citati, sfugge quindi a tutte le censure mosse dalla ricorrente. In fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la costante dell'opportunità della compensazione totale 0 valutazione sia nell'ipotesi di parziale delle spese processuali, soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. tra le tante Cass. n. 9271 del 2000, Cass. n. 14576 del 1999, [nella specic peraltro congrua laCass. n. 2949 del 1995); risultande 7 motivazione della compensazione, giustificata dal Tribunale di e la particolare Lamezia Terme con l'esito della lite complessità delle questioni trattate. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. La mancata costituzione dell'intimato esime la Corte dal provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore ahetuTy Pranch Odprtine Phill FANCELLE 3 3 5 0 1 . . N A T S R 3 S A I 7 A ' - D L T 8 L , , - E A O 1 L D S 1 E L I P O S E S B N I G I E N G D S G E I A O L A T A S O A D O T L P E T L , I M E I R O I D R A D T D S I O E G T E N R E S E