Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN D ED POPOLO ITALIANO0 2 P EM DI CAS12/03 LA CORTE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIV. İLE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16141/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente CAPPUCCIODott. Giammarco Consigliere Cron.5117 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere -Rel. Consigliere Rep.647 Dott. Walter CELENTANO FORTE - Consigliere Ud.18/09/2002 Dott. Fabrizio 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO DI SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 893, presso l'avvocato DANIELA EMPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO FIUME, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO INTERFIDI SPA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, rappresentato e 2002 difeso dall'avvocato FRANCESCO IANDOLO, giusta procura 1638 in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 946/00 della Corte d'Appello di MILANC, depositata il 11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, 1'Avvocato IANDOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditc il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il h rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il curatore del fallimento della S.p.a. Interfidi convenne in giudizio (citazione del 25.02.1997), dinan- zi al tribunale di Milano, il Banco di Sicilia per sen- tir dichiarare inefficaci i versamenti eseguiti dalla società poi fallita entro l'anno anteriore alla dichia- razione di fallimento (sentenza 25.28.02.1992) sul con- to corrente n. 3370 presso l'agenzia di Catania per complessive lire 133.280.935. Il curatore dedusse la natura solutoria dei versa- menti suddetti nonché la piena consapevolezza del Banco circa l'insolvenza della sua cliente, onde ne richiese la condanna alla restituzione della somma, oltre ac- cessori. هرا 2 In contraddittorio del Banco, che aveva sostenuto l'irrevocabilità dei versamenti, avuto riguardo alla esistenza di affidamenti per complessive lire 220.000.000, in luogo del limite di 20.000.000 indicato dal curatore, nonché la propria inscientia decoctionis, il Tribunale accolse la domanda (sentenza 12.11.1998). Appellante il Banco, la Corte territoriale, con sentenza emessa in data 11.04.2000, confermò la pronun- cia del tribunale. Sui due motivi di gravame, la Corte osservò a) secondo un consolidato indirizzo giurispruden- che, ziale, al quale il tribunale si era attenuto ed a cui anch'essa intendeva conformarsi, ai fini dell' assog- gettamento a revocatoria fallimentare delle rimesse in quanto aventi natura solutoria, era da escludere la possibilità di cumulare l'affidamento di somme in conto corrente e l'accettazione di titoli per lo sconto;
b) che la scientia decoctionis del Banco risultava provata sulla base tanto della conoscenza delle risultanze del bilancio 1990 della società, depositato in data ante- riore ai versamenti oggetto della revocatoria, quanto dal comportamento del Banco stesso il quale, dopo il deposito del suddetto bilancio, aveva "congelato" il conto della società poi fallita, tant'è che sino alla data del 15.02.1992 non erano stati più eseguiti pre- 3 lievi bensì soltanto rimesse in valuta che avevano ri- dotto l'esposizione debitoria dall'importo di 150.000.000 alla data del 15.10.1990, a quella finale di lire 17.026.377, inferiore al limite di 20.000.000. Per di più, considerò la Corte, dagli e.c. risultava per tabulas l'indisponibilità delle rimesse e la desti- nazione delle stesse alla sola riduzione dell' indebitamento. Avverso tale sentenza il Banco di Sicilia ha pro- postc ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la curatela fallimenta- re. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente Banco di Sici- lia denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l.f. nonché degli artt. 1842, 1843, 1852, 1857, 1322 e 1362 c.c. e dell'art. 113 c.p.c.". Denuncia il ricorrente "l'erronea interpretazione e qualificazione giuridica della fattispecie da parte del giudice di appello, il quale, al fine di determina- re il limite di provvista oltre il quale le rimesse hanno carattere solutorio, in luogo di considerare il fico complessivamente concesso per entrambe le aperture di credito, aveva fatto riferimento al solo limite di Gli 4 20.000.000 di lire della cosiddetta facoltà di SCO- perto, senza tener conto che esso Banco era obbligato a tenere a disposizione della cliente anche l'importo dell'affidamento concesso con la seconda apertura di credito per anticipi in c/c a fronte di ricevute banca- rie presentate s.b.f., e pari a lire 200.000.000, sic- ché non avrebbero potuto ritenersi revocabili le rimes- se destinate a ricostruire la complessiva provvista di lire 220 milioni". Sono svolte argomentazioni a sostegno del "collegamento negoziale" tra i due rapporti, individua- bile, secondo l'assunto, dal comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione dei rapporti contrattuali stessi, sulla base del quale non avrebbe potuto essere trascurata la rilevanza del fatto che "anche il danaro derivante dalle singole operazioni di sconto era con- fluito sul medesimo C.C. al quale era incardinata l'apertura di credito ordinario". Il motivo è infondato. Costituisce principio giuridico consolidato nel- la giurisprudenza di questa Corte alla stregua delle - pronunce n. 9479 del 1993, n. 4718 del 1995, n. 778 e n. 1083 del 1997, n. 5634 del 2000, dalle quali non v'é ragione di discostarsi per il caso di specie, che non offre elementi di novità l'esistenza di מנן - che 14 S fido per lo sconto di titoli non può far ritenere co- perto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il ca- rattere solutorio delle rimesse effettuate su tale con- to da cliente poi fallito se nel corso del rapporto il cliente medesimo abbia sconfinato (come nel caso di -- specie risulta accertato dai giudici di merito) dal li- mite di affidamento concessogli con il contratto di ch. apertura di credito. Detto principio giuridico è basato sulla diversità strutturale dei due distinti negozi (il c.d. "castelletto di sconto" e l'apertura di credito che, essa soltanto, implica l'obbligo immediato della banca di tenere a disposizione del cliente la somma og- getto dell'affidamento) e sulla irrilevanza della mera delle somme ricavate dalle operazioni di confluenza sconto sul conto corrente affidato. Per il caso di specie, nessun collegamento giu- ridico tra i due negozi, diverso da quello di mero fat- to, e dunque irrilevante, costituito dalla confluenza delle somme derivante dall'incasso dei titoli sul Me- desimo conto corrente, il ricorrente ha indicato, on- de al fine che egli persegue con l'impugnazione, di far ritenere non revocabili le rimesse in questione, non può riconoscersi alcun significato giuridico rilevante alla dedotta "unitarietà dei fini" dei due diversi ne- bly gozi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la "violazione e falsa applicazione dello stesso art. 67 1.f., la mancata prova della scientia decoctionis e la carenza di motivazione sul punto". Anche tale censura è infondata già soltanto per la ragione che essa muove dal presupposto che la scientia decoctionis sia stata ritenuta provata dai giudici di merito sulla base "della semplice lettura dei bilan- ci annuali". Sennonché la Corte di Appello (v. pag. 6 ed oltre della sentenza ora impugnata) ha rilevato, respingendo il motivo di gravame sul punto, che già il tribunale aveva posto in correlazione la conoscenza da parte del Banco del bilancio 1999 della società poi fallita, la condotta tenuta dal Banco stesso, e i dati ricavabili dagli estratti-conto, desumendo la conoscenza dello stato di insolvenza della cliente dal "congelamento" del conto, nel senso della indisponibilità delle rimes- confluitevi, e dall' utilizzazione del conto stesso se funzione della sola progressiva riduzione in dell'indebitamento. Valutazioni e giudizi in merito, sul punto specifico della scientia decoctionis, in re- lazione ai quali nessuna censura il ricorrente ha svolto 19 RG. 16141/00 Il ricorso va dunque rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 72,30 oltre euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorario. Così deciso addì 18 settembre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. (Angelo GrecotoGrice Il Presidente Il Consigliere estensore (Walter Celentano) اس PONE IL CANCEL CRE CORT Andre Bianchi Depoust 14 FEB 2003 i IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 4C3.2.3...... versate 168,00 22.04.2003 FUNZIONARIO 6+49,77- 8