Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5164
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Anche prima della entrata in vigore del D.Lgs. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..

Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.

Commentario1

  • 1PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5164
Data del deposito : 3 aprile 2003

Testo completo