Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 2
Anche prima della entrata in vigore del D.Lgs. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..
Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Commentario • 1
- 1. PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET PA, (già FORNACI ET PA) in persona del legale rappresentante pro tempore AO ET, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO D'ANGELOANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI RIVA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LGS PA, (già AUTOTRASPORTI DI PA) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO GAMBA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IMPRESA EDILE DI LU, in persona del legale rappresentante pro tempore LU DI, MILANO ASSIC PA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05177/00 proposto da:
IMPRESA EDILE DI LU, in persona del legale rappresentante pro tempore LU DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato LODOVICO VALSECCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MILANO ASSIC PA, in persona del Dirigente Procuratore Speciale pro tempore Dott. IVANO CANTARALE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
ET PA, LGS PA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 07071/00 proposto da:
MILANO ASSIC PA, in persona del Dirigente Procuratore Speciale pro tempore Dott. IVANO CANTARALE, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
ET PA (già FORNACI MAGHETTI PA) in persona del legale rappresentante pro tempore, LGS PA (già AUTOTRASPORTI DI PA) in persona del legale rappresentante pro tempore, IMP EDILE DI LU, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 592/99 della corte d'appello di Brescia, depositata il 17/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei tre ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza;
udito l'Avv. D'ANGELOANTONIO Claudio, difensore della ricorrente ET PA, che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avv. OZZOLA Massimo difensore del resistente LGS, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per previa riunione. Accoglimento per quanto di ragione del ricorso RG. 3956/00. Rigetto del ricorso RG. 5177/00; accoglimento per quanto di ragione del ricorso RG. 7071/00;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1984 la società L.G.S. (al tempo società Autotrasporti AN) convenne innanzi al Tribunale di Bergamo l'imprenditore edile IG AN che aveva costruito, eseguendo il contratto di appalto che avevano stipulato, un edificio che aveva manifestato gravi difetti costruttivi, e chiese la sua condanna al risarcimento dei danni che aveva subito, ai sensi dell'art. 1669 c.c. Il convenuto si costituì e rispose che i difetti dell'opera erano stati la conseguenza dei vizi dei laterizi usati, prodotti dalla società TT, dalla quale li aveva acquistati;
chiamò quindi in causa tale società, per sentirne dichiarare l'esclusiva responsabilità per i danni lamentati dall'attrice.
La società TT si costituì ed eccepì la prescrizione dell'azione proposta nei suoi confronti da IG AN, ai sensi dell'art. 1495 c.c., ed il suo difetto di legittimazione alla causa relativamente all'azione di cui all'art. 1669 c.c., di cui contestò comunque la fondatezza, nel merito;
chiamò poi in causa la società NO Assicurazione, in virtù del contratto di assicurazione con essa stipulato per essere da lei manlevata.
La società NO Assicurazioni si costituì e chiese il rigetto della domanda proposta nei confronti della sua assicurata, facendo proprie le tesi difensive di quest'ultima.
Istruita la causa, il Tribunale pronunziò il 4 dicembre 1996 sentenza con cui condannò IG AN e la società TT, in solido, a risarcire alla società L.G.S. i danni che aveva subito (ripartendo tra loro nella misura specificata le rispettive responsabilità), e la società NO Assicurazioni a manlevare quest'ultima, secondo quanto convenuto con il contratto di assicurazione che aveva stipulato.
La Corte d'appello di Brescia, pronunziando sulle impugnazioni proposte dalla società TT e da IG AN, ha confermato tali statuizioni, dividendo peraltro in misura diversa le loro resposabilità per i danni subiti dalla società L.G.S., che ha affermato essere entrambe di natura extracontrattuale. Ha in particolare affermato che la responsabilità di IG AN ha riscontro nella norma dell'art. 1669 c.c., e quella della società TT nella norma di cui all'art. 2043 c.c. (osservando che l'azione prevista dalla prima norma ha natura extracontrattuale, e costituisce una specie della generale azione risarcitoria prevista dalla seconda), e che la società L.G.S. aveva affermato e fatto valere anche tale seconda responsabilità, sia perché la chiamata in causa della società TT aveva determinato automaticamente l'estensione de contraddittorio nei suoi confronti, sia perché la società L.G.S. aveva chiesto espressamente in primo grado, dopo la sua costituzione in giudizio, la sua condanna, e la società TT aveva accettato il contraddittorio difendendosi nel merito, per rifiutarlo soltanto in occasione della precisazione delle conclusioni, peraltro in modo tanto generico da far sorgere dubbi sulla riferibilità di tale rifiuto alla domanda risarcitoria proposta dalla società L.G.S. nei suoi confronti.
Dalla diversa qualificazione giuridica delle due azioni che ha ritenuto essere state proposte dalla società L.G.S., contro la convenuta e la chiamata in causa, la Corte territoriale ha fatto discendere la conseguenza che la prescrizione della seconda è quella quinquennale, prevista dall'art. 2947, comma 1^, c.c., decorrente dal momento in cui il danneggiato viene a conoscenza della esistenza e gravità dei danni;
e, individuato nella specie tale momento, ha ribadito il rigetto dell'eccezione, in conformità di quanto deciso in prime cure.
Passando infine all'esame del merito, la Corte d'appello di Brescia ha affermato che la responsabilità della società TT risultava acclarata da quanto accertato e riferito dal consulente tecnico nella sua relazione, della quale ha riferito i momenti salienti, e nel supplemento di quest'ultima, con cui il perito aveva replicato alle osservazioni critiche del consulente di parte della società TT.
Quanto poi alla suddivisione delle concorrenti responsabilità, di quest'ultima e di IG AN, la Corte territoriale ha affermato che il criterio adottato dal giudice di primo grado (il quale aveva attribuito a tutte le cause del danno subito dalla società L.G.S. individuate dal consulente tecnico, sette riferibili a IG AN, ed una soltanto alla società TT, una peri efficienza eziologica, ed aveva conseguentemente affermato che la prima era responsabile nella misura dell'87,5%, e la seconda del 12, 5%) non era condivisibile, perché le cause dei danni erano in realtà nove, non otto, e solo due di queste riferibili alla società TT;
e comunque perché ha ritenuto, in accordo con quanto emergeva dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, che ciascuna di esse aveva una diversa efficienza, in considerazione del fatto che riguardavano parti diverse dell'edificio; svolti quindi alcuni conteggi, ha affermato che IG AN è responsabile dei danni sofferti dalla società L.G.S. nella misura del 64,3%, e la società TT in quella del 35,7%.
Avendo riformato, seppur parzialmente, la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Brescia ha proceduto ad un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio;
ed ha così posto a carico di IG AN e della società TT, in solido, quelle sostenute dalla società L.G.S., vittoriosa, ripartendole tra i soccombenti in misura pari alla loro accertata responsabilità; ha poi compensato per la metà delle spese del rapporto processuale instauratosi tra IG AN e la società TT, nonché, la garante di quest'ultima società NO Assicurazioni, ed ha posto la restante metà a carico del primo, tenuto conto delle domande che avevano tali parti formulato, e dall'esito della lite.
La società TT ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi.
La società L.G.S. ha resistito con controricorso.
Parimenti IG AN e la società NO Assicurazioni, hanno anche chiesto, con ricorso incidentale, la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia, la prima per un solo motivo, la seconda per cinque.
All'odierna udienza i distinti procedimenti, cui hanno dato luogo il ricorso principale e quelli incidentali, sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso la società TT censura la sentenza impugnata per non avere esaminato la domanda proposta nei suoi confronti in base alle norme sulla compravendita, segnatamente di quella che disciplina la garanzia per i vizi delle merce e la prescrizione della relativa azione, di cui denunzia la violazione, evidenziando che essa è stata chiamata in causa nella qualità di venditrice, per l'appunto, dei laterizi che, impegnati nella costruzione del fabbricato della società L.G.S., hanno in tesi concorso a provocare i danni di cui quest'ultima ha chiesto il risarcimento.
Con il secondo motivo del suo ricorso la società TT censura la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile, semplice venditrice di materiali da costruzione, non anche costruttrice del fabbricato della società L.G.S., dei gravi difetti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1669 c.c., che, sostiene, è applicabile solo a coloro che hanno costruito o comunque collaborato alla costruzione, e di cui denunzia quindi la violazione.
Le due censure sono infondate.
Risulta dalla narrativa che precede che la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto che IG AN non ha esperito nei confronti della società TT l'azione di garanzia prevista dall'art. 1490 c.c., relativamente alla compravendita da essi stipulata avente ad oggetto i laterizi di cui si è innanzi detto, ma l'ha chiamata in causa per sentir dichiarare che era responsabile dei danni di cui la società L.G.S. aveva chiesto a lui, nella qualità di costruttore del suo fabbricato, risultato gravemente difettoso, il risarcimento;
in sostanza che ha "girato" alla società TT l'azione risarcitoria proposta contro di lui dalla committente società L.G.S. ai sensi dell'art. 1669 c.c.. È dunque fuor di luogo il richiamo della società TT agli art. 1490 e ss. c.c.. La Corte d'appello di Bologna ha peraltro affermato la responsabilità di quest'ultima non ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo che questa era la norma da applicare nei suoi confronti, anche se non espressamente indicata dalla società L.G.S., per le ragioni in narrativa sintetizzate. Questa Corte non può verificare se la Corte territoriale ha con tale statuizione commesso un errore di diritto, perché tale errore non è stato denunziato.
Con il terzo motivo del suo ricorso società TT censura la sentenza impugnata per non aver applicato la prescrizione triennale prevista dall'art. 13 del d.P.R. 30 luglio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità di coloro che producono e mettono in circolazione prodotti difettosi.
La censura è infondata.
L'art. 16 del decreto presidenziale n. 224 del 1988 stabilisce che le norme con esso introdotte, compresa quindi quella di cui la ricorrente lamenta la mancata applicazione, non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore, e comunque prima del 30 luglio 1988.
Con il quarto motivo del suo ricorso la società TT censura la sentenza impugnata per aver affermato che tra essa, chiamata in causa da IG AN, e la società L.G.S. si era automaticamente instaurato un rapporto processuale tale da consentire la sua condanna al risarcimento dei danni chiesto da quest'ultima, e per aver affermato che comunque tale rapporto si era instaurato per effetto della domanda che in tal senso la società L.G.S. aveva formulato in corso di causa, nel giudizio di primo grado, relativamente alla quale non aveva accettato, anzi, aveva (in occasione della precisazione delle conclusioni) espressamente rifiutato il contraddittorio); e denunzia al riguardo violazione degli art. 183 e 184 c.p.c.. La censura è infondata.
Quando il convenuto chiamato a rispondere dei danni sofferti dall'attore chiama a sua volta in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione della pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di consistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; ed anche se l'attore non estende la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche ad esso, trattandosi di individuare il vero responsabile dei danni, nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (vedi le sentenze di questa Corte n. 4259 del 1995, n. 7039 del 1997, n. 3474 del 1999, n. 2471 del 2000 e n. 10301 del 2001 9). Con il quinto motivo del suo ricorso la società TT sostiene che al tempo in cui si sono verificati i fatti di causa, ossia prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998 n. 224, la responsabilità del produttore e venditore per i danni provocati dai prodotti messi in circolazione era disciplinata esclusivamente dalle norme del codice civile dettate in tema di compravendita di beni mobili;
e censura la sentenza impugnata per aver fatto applicazione dei principi affermati dalla detta legge a fatti verificatesi prima della sua entrata in vigore.
La censura è infondata.
Anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, che disciplina la responsabilità del produttore con effetto non retroattivo, ma secondo criteri anche in precedenza applicabili per la loro coerenza logica con quelli che regolano la responsabilità aquiliana, il danno subito da colui che si serve di una cosa poteva essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima, ed il costruttore poteva essere chiamato a risponderne, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (vedi Cassazione civile, sez. 3^, 13 marzo 1980, n. 1696; sez. 3^, 29 settembre 1995, N. 10274). La Corte d'appello di Bologna ha applicato nel caso di specie esclusivamente tale norma, non anche il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, come sostiene il ricorrente con la censura esaminata. Con il sesto motivo del suo ricorso la società TT censura la sentenza impugnata per non aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica che aveva richiesto, nonostante i "buchi incolmabili" e le incongruenze della relazione peritale che sostiene di aver evidenziato nel giudizio di secondo grado, e che puntualmente ripropone.
La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile. Questa Corte ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale a termini del quale il giudice che ritiene convincenti e condivisibili le valutazioni del consulente di ufficio, non è tenuto, nel fare proprie, ad esporre, in modo specifico ed articolato, le ragioni che lo inducono a tanto, essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese.
Ciò vale anche per le osservazioni e le conclusioni che il consulente tecnico rassegna replicando alle critiche che le parti abbiano mosso al suo operato dopo il deposito della sua relazione:
anche in tal caso il giudice, che ritiene di doversi ancora una volta uniformare al parere dell'esperto, non è tenuto, nel farlo proprio, ad esporre le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche delle parti (vedi Cassazione civile, sez. 1^, 21 febbraio 2001, n. 2486; sez. lav., 9 marzo 2001, n. 3519; ed in particolare sez. 1^, 9 giugno 1998, n. 5677). Nel caso di specie si rinvengono, nella sentenza impugnata, i richiami all'elaborato peritale cui appena innanzi si è fatto cenno.
Ed alla richiesta della società TT di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica, la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, laddove, osservando che "la chiarezza delle argomentazioni (del consulente tecnico) non lascia spazio a dubbi", ha implicitamente affermato la superfluità di ulteriori indagini tecniche, dandone adeguato conto.
Il settimo motivo del ricorso della società TT ha ad oggetto la statuizione con cui la Corte di Brescia ha stabilito le percentuali di responsabilità addebitate ad essa e al costruttore IG AN, correggendo quelle fissate dal giudice di primo grado;
la ricorrente sostiene che le ragioni esposte nella sentenza impugnata per giustificare la decisione adottata sono apodittiche, ed addirittura "sconvolgenti", e che essa non ha riscontro in valutazioni del consulente tecnico. La censura è inammissibile. Le ragioni esposte dalla Corte d'appello di Brescia per dar conto della decisione censurata, e che in narrativa sono state riferite, non sono affatto apodittiche, e la ricorrente non spiega perché siano "sconvolgenti".
Va piuttosto rilevato che dalla sentenza impugnata risulta che la quantificazione percentuale delle due concorrenti responsabilità di IG AN e della società TT non era stata richiesta ed effettuata dal consulente tecnico, ma ad essa aveva provveduto il giudice di primo grado, applicando il criterio della pari efficienza delle diverse cause dei danni subiti dalla società L.G.S., come si è accennato in narrativa, da esso ritenuto il più idoneo. La Corte d'appello di Brescia, come parimenti si è accennato in narrativa, ha ritenuto inidoneo tale criterio, osservando che dalla stessa relazione del consulente tecnico emergeva la diversa efficienza delle diverse cause dei danni;
e, rinvenuti nella stessa relazione del consulente tecnico gli elementi per quantificare tale diversa efficienza delle concause, ha esso stesso stabilito la percentuale della responsabilità dei due danneggianti. La Corte d'appello di Brescia ha dato quindi conto e ragione della sua decisione, e le argomentazioni che ha sviluppato nella sua sentenza non sono state oggetto di specifiche critiche. Le cinque censure proposte dalla società NO Assicurazioni sono identiche a quelle proposte dalla società TT, e per essi vale quanto detto per queste ultime.
Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale IG AN censura la statuizione della sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Brescia ha regolato le spese giudiziali relative al rapporto processuale da lui instaurato con la società TT, e con la sua garante società NO Assicurazioni.
Il ricorrente sostiene che la disposta compensazione parziale non ha ragion d'essere, essendo egli risultato vittorioso in appello nei confronti ella società TT;
inoltre che non è chiaro perché dovrebbe rifondere alla società L.G.S. il 64,3% delle spese da quest'ultima sostenute nel giudizio di secondo grado, posto che in tale secondo grado non ha minimamente contestato il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno.
La censura è infondata.
Il ricorrente, nel formularla, ha preso in considerazione soltanto l'esito del giudizio di appello, e non l'esito complessivo della lite, nei due gradi in cui si è articolato il giudizio di merito, come ha invece fatto la Corte d'appello in ossequio ad una consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 23 aprile 2001, n. 5987; sez. 2^, 23 aprile 2001, n. 5988;
sez. 2^, 17 aprile 2002, n. 5497). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003