Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 1
In tema di spese processuali, quando il giudizio si articola in più fasi o gradi, se la sentenza conclusiva del giudice d'appello o del rinvio riforma anche parzialmente quella pronunziata in primo grado, l'effetto si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che detto giudice ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese, considerando l'esito complessivo della lite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso IG GARDIN, difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA ER, titolare dell'omonima impresa di costruzioni edili, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato CARLO A ROTILI, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO QUADRUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 14/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato LOPARDI Riccardo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 1978
l'imprenditore edile AL ZA convenne innanzi al Tribunale di L'Aquila MB RI, per il quale aveva eseguito dei lavori di completamento di un capannone industriale, e chiese che fosse condannato al pagamento del corrispettivo che non aveva versato, ammontante e lire 13.132.356, "ed il risarcimento dei danni nella misure ritenuta di giustizia".
Il convenuto si costituì e, denunziati vizi e difformità dell'opere eseguito, ne chiese in riconvenzionale la eliminazione a spese dell'appaltatore; sostenne poi, per le ragioni nei dettaglio esposte, che a tutto concedere egli era rimasto debitore della minor somma di circa otto milioni di lire.
In occasione della precisazione delle conclusioni, AL ZA chiese condanna del convenuto al pagamento dei tredici milioni chiesti con l'atto di citazione, con la rivalutazione e con gli interessi compensativi o comunque moratori;
e MB RI dichiarò di non accettare il contraddittorio sulla domanda di rivalutazione monetaria del credito, perché domanda nuova, e quindi inammissibile.
Il Tribunale condannò MB RI al pagamento di lire 9.349.859, con gli interessi, e rigettò la domando di rivalutazione di AL ZA, perché quest'ultimo non aveva provato, neppure con presunzioni, la concrete incidenze dell'inflazione sul suo credito. La Corte d'appello di L'Aquila, pronunziando sui contrapposti appelli delle parti, accolse quello di AL ZA relativo a quest'ultima statuizione, ed in riforma della sentenza del Tribunale, per il resto confermata, condannò MB RI a risarcire a AL ZA il maggior danno da quest'ultimo sofferto per la suo mora, in misura pari alla sopravvenuta svalutazione monetaria. La Corte affermò in particolare che era irrilevante accertare se la domanda con cui AL ZA aveva chiesto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2^ cod. civ. ere stata tempestivamente proposta (ed in particolare se essa doveva ritenersi già formulato con l'atto di citazione, con il quale, come innanzi si è accennato, AL ZA aveva chiesto anche "il risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia"), perché "sulla questione poteva decidersi anche d'ufficio"; e che tele domanda ere fondato, dovendosi presumere il ricorso di AL ZA, imprenditore ed uomo d'affari, al credito bancario, in mancanza di puntuale pagamento di quanto e lui dovuto.
MB RI propose ricorso per la cassazione di tale sentenza, che questa Corte, con la sentenza n. 944 del 26 gennaio 1995, accolse, affermando che non è consentita la condannò al risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2^ cod. civ. senza una domanda in tal senso del creditore;
la sentenza della
Corte di appello fu per tele ragione cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, perché accertasse se AL ZA aveva tempestivamente proposto la detta domanda.
Il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato che la domando di risarcimento del maggior danno, da liquidarsi in misura pari alla sopravvenuto svalutazione monetaria, formulata da AL ZA a conclusione del giudizio di primo grado, in occasione della precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, è null'altro che la specificazione delle domanda riscircitoria da lui formulata con l'atto introduttivo della lite, e conseguentemente che essa era ammissibile;
ne ha altresì affermato le fondatezza per le stesse ragioni che in precedenza aveva esposto la Corte d'appello di L'Aquila.
MB RI ha chiesto la cassazione di tele sentenza, per quattro motivi.
AL ZA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso MB RI sostiene che il giudice del rinvio non si è uniformato al principio di diritto affermato da questa Corte innanzi sintetizzato, e che la domande di risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2^ cod. civ., proposta da AL ZA per la prima volta all'udienza di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grado, è manifestamente diversa, e nuova, rispetto a quella formulata con l'atto introduttivo della lite;
denunzia pertanto violazione dell'art. 384 cod. proc. c v., e vizi di motivazione. La censura è per un verso infondata, per altro verso inammissibile.
In occasione del suo precedente intervento questa Corte, dopo aver affermato il principio di diritto sintetizzato in narrativa, ha osservato che nel caso di specie era necessario interpretare l'atto introduttivo della lite, per verificare se la domanda risarcitoria che AL ZA aveva proposto in primo grado all'udienza di precisazioni delle conclusioni era contenuto in quella proposta con l'atto introduttivo della lite;
e proprio per consentire al giudice del merito, istituzionalmente competente, tale interpretazione, ha disposto il rinvio, altrimenti superfluo.
La soluzione che la Corte di appello di Perugia ha dato a tale problema interpretativo non è poi censurabile in questa sede, perché il ricorrente non ha evidenziato violazioni dei canoni ermeneutici stabiliti della legge, ma si è limitato a contrapporre all'interpretazione che il giudice del rinvio ha dato dell'atto introduttivo della lite di AL ZA una sua diversa e contrastante interpretazione, di cui ha affermato in modo apodittico l'esattezza, senza allegare specifici vizi di motivazione della decisione censurata.
Con il secondo motivo del suo ricorso MB RI censura lei sentenza impugnata per aver affermato che la sola qualità di imprenditore consente di ritenere provato che egli, in caso di mora del suo debitore, subisce il maggior danno previsto dell'art. 1224 comma 2^ cod. civ., e tale danno posso essere liquidato senz'altro in misura pari alla sopravvenuta svalutazione monetaria. La censura è infondate.
Il giudice del rinvio ha reso la decisione censurato facendo corretta applicazione di un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ed ha puntualmente citato le sentenze di questa Corte che tele principio hanno più volte affermato.
Il ricorrente si è limitato e contrapporre un precedente di diverso segno, remoto e superato.
Con il terzo motivo del suo ricorso MB RI censura la sentenza impugnata per non aver esaminato la domande con cui aveva chiesto la restituzione di quanto pagato più del dovuto, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, poi cassata;
e denunzio violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile.
Il ricorrente non si avvede che il giudice del rinvio, stabilendo quanto è dovuto a AL ZA, si è implicitamente ma non equivocamente pronunziato anche sulla domanda di cui ha lamentato l'omesso esame.
Il conto del dovuto e del dato andrà fatto in sede di esecuzione della sentenza che contiene la pronunzia sul merito conclusiva del giudizio.
Con l'ultimo motivo del suo ricorso MB RI censura la sentenza della Corte d'appello di Perugia per aver compensato, senza motivazione alcuna, le spese del giudizio di appello e di cassazione, e per aver posto a suo carico le spese del giudizio di rinvio. La censura è inammissibile.
Quando il giudizio si articolo in più gradi ed in più fasi, e la sentenza conclusiva del giudice dell'appello o del rinvio riforma parzialmente quella pronunziata in primo grado, compete a quest'ultimi statuire nuovamente sulle spese dell'intero giudizio, considerando il suo esito complessivo (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 2^, 10 ottobre 2000, n. 13485). Con la pronunzia censurata il giudice del rinvio ha inteso all'evidenza compensare una parte delle spese dell'intero giudizio, e porle e carico di MB RI per la restante parte. E poiché MB RI non puo certo considerarsi la parte vincitrice (dell'intero giudizio), la pronunzia censurata sfugge al sindacato di questa Corte (vedi da ultimo Cassazione civile sez. 3^, 3 luglio 2000, n. 8889). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetto il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002