Sentenza 27 luglio 2001
Massime • 1
Qualora il convenuto contesti la propria legittimazione passiva e, solo in subordine, eserciti azione di garanzia nei confronti del terzo chiamato in causa, la domanda dell'attore non si estende automaticamente nei confronti del terzo; pertanto, incorre in vizio di extrapetizione il giudice che, assolto il convenuto dalla domanda di risarcimento del danno, pronunci condanna nei confronti del terzo (nella specie, l'attore aveva chiesto il risarcimento del danno da infiltrazioni nei confronti di un condomino e del condominio che aveva chiamato in causa il costruttore; respinta la domanda nei confronti del condominio e del costruttore, aveva proposto appello il solo condomino chiedendo la reiezione della domanda e in subordine la condanna del chiamato a titolo di garanzia; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda nei confronti del condomino e condannato il chiamato a risarcire l'attore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10301 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DITTA IMPRESA FLLI BELLATI, corrente in Rapallo, in persona del titolare pro tempore Sig. LE EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RAOUL CUNEO, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA VILLAGRANDE 2 RAPALLO, in persona dell'Amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPOLITANO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO ANDREA PERNIGOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA EM NA O EL, LO AO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22429/98 proposto da:
LO AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OPITA OPPIO 65, presso lo studio dell'avvocato CARLO GARGIULO, che lo difende anche disgiuntamente dall'avvocato ANTONIO CARBONARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DITTA IMPRESA F.LLI BELLATI, corrente in Rapallo in persona del titolare pro tempore Sig. LE EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA IPALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RAOUL CUNEO, giusta delega in atti,
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
LA EM O EL, CONDOMINIO VIA VILLAGRANDE 2 RAPALLO
- intimati -
avverso la sentenza n. 639/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 07/07/98 e depositata il 30/07/98 (R.G. 825/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Carlo GARGIULO;
udito l'Avvocato Pasquale NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso principale, l'accoglimento del 2^ e 3^ motivo, l'assorbimento motivi ed il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14 settembre 1985 MA LA adiva il Pretore di Rapallo affinché ordinasse a OL OM di provvedere immediatamente alla eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua che si manifestavano nell'appartamento della stessa LA. L'attrice, autorizzata dal Pretore, chiamava in causa il condominio di via Villagrande a Rapallo. Era espletata consulenza tecnica per verificare causa ed estensione delle lamentate infiltrazioni e costi necessari alla riparazione. Stante l'urgenza, le parti si accordavano nel senso che la LA avrebbe provveduto ad eseguire personalmente i lavori. Successivamente il Pretore, tenuta la propria incompetenza per valore, rimetteva le parti davanti al Tribunale di Chiavari, davanti al quale la LA, con atto del 22 aprile 1986, riassumeva il giudizio chiedendo la condanna del OM e del menzionato condominio al pagamento della somma di L. 6.613.595, corrispondente al costo sopportato per le riparazioni.
Il OM si costituiva in giudizio ribadendo il difetto di legittimazione passiva, già eccepito dinanzi al Pretore, sul rilievo che unico eventuale obbligato nei confronti della LA doveva essere considerato il condominio, di cui faceva parte l'appartamento danneggiato. Chiedeva, altresì, nei confronti del condominio il risarcimento del danno subito dal proprio appartamento. Il condominio di Rapallo, via Villagrande resisteva alle domande proposte nei suoi confronti e si faceva autorizzare a chiamare in garanzia l'RE EL EL, costruttrice dell'edificio, la quale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda del condominio.
La causa era rimessa una prima volta al collegio che disponeva consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il costo e la necessità delle riparazioni fatte eseguire dalla LA. Espletata la consulenza tecnica, il Tribunale di Chiavari, con la sente depositata il 17 dicembre 1994, accoglieva la domanda della LA contro il OM, ritenuto responsabile delle infiltrazioni ex art.2051 c.c., e lo condannava al pagamento della somma di L. 6.613.595, oltre rivalutazione ed interessi dal 22 aprile 1986 alla data di pubblicazione della sentenza. Rigettava la domanda della LA nei confronti del condominio, quella del OM nel confronti dello stesso condominio, quella di quest'ultimo nei confronti dell'RE EL EL. Condannava il OM a pagare alla LA le spese processuali, lo stesso OM e la LA in solido a rifondere le dette spese al condominio, il condominio a pagare le spese all'RE EL EL. Avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari il OM proponeva appello. La LA e l'RE EL EL si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. Il condominio chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale avverso la sua condanna al pagamento delle spese di primo grado a favore dell'RE EL EL.
La Corte di appello di Genova, con la sentenza depositata il 30 luglio 1998, accoglieva l'appello del OM, ritenendo che era assente la prova che egli fosse il proprietario della terrazza a livello da dove erano derivate le infiltrazioni di acqua ed osservando ancora che tale terrazza serviva anche da copertura dei piani sottostanti, onde egli non poteva comunque essere responsabile dei danni oltre la misura di un terzo, secondo la regola dell'art.1126 c.c.. La Corte soggiungeva che, avendo la LA esercitato un'azione di responsabilità per fatto illecito (ex artt.2043 e 2051 c.c.), era necessario accertare la responsabilità
delle infiltrazioni di acqua, provenienti dalla terrazza del OM, e che esse erano "da attribuirsi a vizi originari di costruzione del manto di protezione" della detta terrazza, onde dei danni della LA era tenuta a rispondere l'RE EL EL in forza dell'art.1669 c.c., poiché i vizi dell'opera si erano "manifestati entro il decennio dall'ultimazione della stessa". Pertanto la Corte di appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di OL OM, affermava l'esclusiva responsabilità dell'RE EL EL in ordine ai danni subiti dalla LA condannando la detta RE a risarcirli (nella misura determinata dal Tribunale), riteneva "superato" l'appello incidentale proposto dal condominio, condannava l'RE EL EL a pagare le spese di ambedue i gradi del giudizio a favore del OM, della LA e del condominio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova la ditta RE EL EL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi. Hanno resistito il condominio di Rapallo, via Villagrande n. 2 e OL OM, il quale ultimo ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, mentre LA NN LA non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. L'RE EL EL ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del OM ed ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. Il ricorso principale dell'RE EL EL ed il ricorso incidentale del OM vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Iniziandosi l'esame dal corso principale, con il primo motivo la ditta ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.83 e 84 c.p.c. nonché omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.3 e 5 c.p.c.), osserva che essa fu chiamata in causa dal condominio per tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza che a questo fosse derivata dall'accoglimento della domanda proposta dalla LA e che essa ricorrente ebbe ad eccepire l'assenza, nella procura lasciata al difensore del condominio, della facoltà di chiamare terzi in garanzia;
lamenta che tale eccezione, sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta in secondo grado, non sia stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti che questa Corte può compiere per accertare se sussista l'error in procedendo denunziato si desume che il condominio (convenuto dall'attrice LA con l'atto di assunzione davanti al Tribunale di Chiavari, a seguito della incompetenza per valore dichiarata dal Pretore di Rapallo) propose atto di chiamata in causa del terzo RE EL EL, chiedendo di essere garantito e manlevato da quest'ultima "nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici". Nella premessa dell'atto di chiamata in causa del terzo il difensore del condominio avv. Maria Luisa Russo Vignoli dichiarò di agire "per mandato in calce alla copia notificata il 16.10.85 dell'atto di citazione ex adverso notificato". Tale procura ad litem, apposta in calce alla copia notificata dell'atto con cui la LA aveva chiamato in causa il condominio davanti al Pretore di Rapallo, delegava espressamente l'avv. Maria Luisa Russo alla "eventuale chiamata in causa di terzi". Non trova, quindi, riscontro negli atti di causa l'affermazione fatta dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame, secondo cui il "mandato in calce alla copia notificata il 16.10.85 dell'atto di citazione" "non contemplava la facoltà di chiamare terzi in garanzia".
Nessuna questione è stata, invece, sollevata in ordine alle vistose correzioni che tale procura all'avv. Maria Luisa Russo presenta in ordine all'indicazione del nominativo di tale difensore. Da un lato, invero, le correzioni non attengono alla facoltà di chiamare in causa terzi;
dall'altro, sulla qualità del menzionato avv. Russo di difensore del condominio (nel giudizio di primo grado ed in quello di appello) nessuna eccezione è stata mai sollevata.
Deve, quindi, ritenersi insussistente l'error in procedendo denunziato dal corrente, e ciò rende irrilevante l'omissione di motivazione sul punto della sentenza impugnata, poiché il vizio previsto dall'art.360 n.5 c.p.c. concerne la motivazione sul l'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, e non anche sul rispetto delle norme processuali.
3. Pregiudiziale, rispetto agli altri, è l'esame del terzo motivo, con cui il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 81 c.p.c. nonché l'omissione o, quanto meno, l'insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.3 e 5 c.p.c.). La ditta EL EL lamenta che essa sia stata condannata dalla Corte di appello a risarcire i danni subiti dalla LA, la quale non aveva proposto domanda in tal senso perché "si era limitata a chiedere che venisse rigettata la impugnazione del signor OM". Nè la necessaria domanda della LA in appello può essere ravvisata nelle domande proposte dall'appellante OM, al quale non può essere riconosciuta la posizione di sostituto processuale dell'attrice. Il motivo di ricorso è fondato.
Come sì è riferito in narrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalla LA nei confronti del OM gettando tutte le altre domande proposte nel giudizio di primo grado (quella della LA nei confronti del condominio, quella del OM contro il condominio e quella di garanzia del condominio nei confronti della RE EL EL) è stato proposto (per quanto attiene al merito della causa) soltanto dal OM, il quale, in ordine ai danni subiti dalla LA, ha chiesto che la Corte di appello dichiarasse il proprio "difetto di legittimazione passiva" e, in subordine, qualora invece la domanda della LA fosse stata accolta, che il condominio e l'RE EL EL, "in via solidale e/o alternativa" fossero tenuti a garantirlo e manlevarlo. La LA, invece, si è limitata a chiedere al giudice di appello il rigetto dell'appello del OM con la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello, come si è detto, ha accolto l'appello del OM, tenendolo non responsabile dei danni pretesi dalla LA e, successivamente, ha condannato l'RE EL EL a risarcire i detti danni. Questa seconda pronunzia viola il principio della domanda (art.99 c.p.c.) perché l'attrice LA ha agito in primo grado contro il OM ed il condominio e, nel giudizio di appello, ha chiesto la conferma della condanna che il giudice di primo grado aveva pronunziato nei confronti del solo OM, onde ella non ha mai agito contro l'RE EL TI.
Nè sono applicabili, nella descritta fattispecie, gli orientamenti giurisprudenziali affermatisi in tema di accertamento alternativo e di estensione automatica ad altra parte processuale (individuata dal giudice come responsabile) della domanda giudiziale proposta contro diverso soggetto. L'RE EL EL, come si è detto in relazione al primo motivo di ricorso, è stata chiamata in garanzia dal condominio e contro di essa nessuna domanda ha proposto l'attrice LA in primo grado;
ma, soprattutto, la stessa attrice ha, in secondo grado, limitato espressamente la sua domanda alla conferma della sentenza di primo grado, che aveva condannato il solo OM a risarcirle i danni.
Nè la condanna a favore della LA può essere resa processualmente corretta dal fatto che il OM aveva chiesto, in via subordinata e cioè nell'ipotesi di accoglimento della domanda della LA nel suoi confronti (e quindi di conferma della sentenza di primo grado), la condanna dell'RE EL EL a garantirlo e manlevarlo. L'accoglimento della domanda principale del OM da parte della Corte di appello ha reso priva di rilievo detta domanda subordinata.
Deve, quindi, concludersi che la Corte di appello, una volta ritenuto fondato l'appello del OM ed avendo, conseguentemente, rigettato la domanda proposta dalla LA contro l'appellante, non poteva pronunziare la condanna dell'RE LL TI a favore della stessa LA, per assenza di domanda.
4. La fondatezza del terzo motivo del ricorso principale e la conseguente cassazione della sentenza di condanna della ditta ricorrente nei confronti della LA comporta l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale, che censurano la stessa pronunzia per violazione di altre norme processualì (secondo motivo) e sostanziali (quarto motivo) e per vizi relativi all'accertamento di fatto (quinto motivo).
5. Passandosi all'esame del ricorso incidentale del OM, questi, con il primo motivo, lamenta l'omessa pronunzia della sentenza impugnata sulla domanda da lui proposta di risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua nel suo appartamento. Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha omesso ogni pronunzia, sia nel dispositivo sia nella motivazione, sulla domanda proposta dal OM, e risultante dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, con cui il menzionato appellante ha chiesto "dichiarare il condominio medesimo e l'RE EL EL tenuti al risarcimento dei danni" da lui subiti e, "conseguentemente, condannarli in via solidale e/o alternativa o come meglio, al pronto pagamento della somma di L. 590.000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 16/7/86".
La fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1226 c.c.. Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, pronunziare sulla domanda di risarcimento dei propri danni proposta dall'appellante OM, valutando anche l'eccezione, opposta dall'RE EL EL nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria, di inammissibilità di tale domanda per essere stata essa proposta tardivamente nel giudizio di primo grado.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti (terzo motivo del ricorso principale e primo motivo del ricorso incidentale) e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, ne accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e ne dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2001