Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40040
CASS
Sentenza 2 novembre 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per la tardività della richiesta ministeriale di mantenimento della misura custodiale, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare la successiva emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi).

Commentario1

  • 1Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40040
Data del deposito : 2 novembre 2010

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