Sentenza 2 novembre 2010
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per la tardività della richiesta ministeriale di mantenimento della misura custodiale, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare la successiva emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità albanesi).
Commentario • 1
- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40040 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/11/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1660
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37180/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA EDISON, N. IL 04/11/1975;
avverso la sentenza n. 34/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 25.5.2010 la Corte d'appello di Genova, preso atto che in pari data era stata "disposta l'estradizione" del cittadino albanese EDISON LA, in relazione ad ordine di esecuzione della pena di quindici anni inflitta, con sentenza in giudicato del Tribunale di Valona, per due episodi di furto aggravato (in realtà rapine con armi) di autovetture risalenti al 1998, applicava al LA - nel frattempo posto in stato di libertà - la custodia cautelare in carcere "al fine di estradizione". La Corte genovese argomentava in particolare che il Ministro della Giustizia aveva già richiesto l'emissione di tale misura, che era necessario assicurare la consegna di LA all'autorità albanese richiedente e che doveva ritenersi estremamente probabile che l'estradando si sottraesse alla consegna "per un così grave fatto".
2. Nell'interesse di LA ricorre per cassazione il difensore fiduciario, con i seguenti motivi:
- violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 704 c.p.p., comma 3 e ss., perché l'ordinanza era stata emessa senza la precedente prescritta richiesta del Ministro: in atti vi era la sola richiesta ministeriale di mantenimento della custodia carceraria conseguente alla convalida dell'originario arresto, misura che era stata tuttavia revocata l'11.3.2010. Una nuova misura, pertanto, avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da nuova ed autonoma richiesta del Ministro, ai sensi dell'art. 704 c.p.p.;
- vizi di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari, da escludersi per la condotta del LA dopo la prima scarcerazione ed alla luce della documentazione in atti, attestante la stabile convivenza con il proprio nucleo familiare in Chiavari;
- eccessività della misura adottata.
3. Il primo motivo del ricorso è fondato, e ciò è assorbente. Risulta dagli atti che il LA è stato arrestato dalla polizia giudiziaria il 6.11.2009, con successiva convalida dell'arresto ed adozione di misura cautelare. Il Ministro ha richiesto tardivamente il mantenimento della custodia carceraria, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 4, ed il LA è stato pertanto scarcerato.
Non vi è più stata alcuna richiesta ministeriale di custodia del LA, neppure al momento della richiesta al procuratore generale di procedere in esito all'avvenuta ricezione della formale domanda estradizionale.
La Corte genovese pare pertanto aver fatto riferimento - l'ordinanza sul punto è generica - a quell'unica richiesta del 18-19.11.2009. Ma questa Corte ha già insegnato (Sez. 6, sent. 47527 del 13.11 - 21.12.2007) che una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà - come nella fattispecie - è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare la successiva emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, non essendo possibile provvedere in proposito d'ufficio.
Tale richiesta non è necessaria solo nel caso in cui, essendo già stata proposta efficacemente la richiesta di mantenimento della custodia cautelare, questa permanga ininterrottamente fino alla decisione giurisdizionale che attesta la sussistenza delle condizioni per l'estradizione (decisione, questa, che compete al Ministro: da qui, tra l'altro, l'erroneità della dizione del dispositivo della sentenza 25.5.2010). Ma nel caso di specie la custodia cautelare si è interrotta, e la soluzione di continuità imponeva una nuova e diversa richiesta del Ministro.
Solo se vi è una tale richiesta, infatti, una volta deliberata la sentenza ex art. 704 c.p.p., comma 2 le esigenze cautelari non sono più rilevanti (Sez. 6, sent. 746 del 24.2 - 9.4.1999). Altrimenti, non vi è alcun automatismo che consenta, e tantomeno imponga, l'adozione d'ufficio della misura cautelare sol perché è stata deliberata quella sentenza.
Del resto, appare opportuno evidenziare la decisiva diversità strutturale tra il procedimento del mandato di arresto europeo (nel quale la sentenza dispone direttamente la consegna ed è immediatamente efficace, se non è presentata impugnazione, o dopo la definizione della procedura con la sentenza di cassazione) e quello dell'estradizione (nel quale la sentenza si limita a dichiarare esistenti le condizioni per l'estradizione, essendo poi la relativa decisione atto autonomo del Ministro, caratterizzato da piena discrezionalità politica). Sicché, nel procedimento di estradizione innanzitutto non può escludersi che la decisione del Ministro possa essere negativa e, in secondo luogo, il termine entro il quale la decisione ministeriale deve intervenire - i 45 giorni di cui all'art.708 c.p.p. - è ordinatorio, l'unica conseguenza per il caso della sua inosservanza essendo quella della cessazione di efficacia della misura cautelare eventualmente già pendente, il tutto rende ulteriormente ragione della necessità, oltre che per norma positiva, anche sistematica di una specifica apposita ed attuale domanda cautelare del Ministro, quale presupposto legittimante l'adozione di una misura cautelare in fase precedente quello in cui si pervenga al momento di efficacia del suo eventuale decreto di estradizione (per la fase successiva a tale momento, invece, è consentita l'applicazione di misura che è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità di attuazione: Sez. 6, sent. 1881 del 27.11.2008 - 19.1.2009). Ciò perché, come avvertito dalla ricordata sentenza Sez. 6, sent. 47527/2007, la detenzione dell'estradando non è conseguenza necessaria dell'avvio e della pendenza del procedimento estradizionale.
Consegue a quanto argomentato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con la conseguente immediata liberazione del LA se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione del LA se non detenuto per altra causa. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010