Sentenza 16 febbraio 2001
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- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOMI / 010 23 04/ REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Ajicu on virtesion descent with- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18189/98 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Cro n..4781 Consigliere Rep. 735 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 03/11/00 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: CANCELLIERE RESIDENCE LA SVIZZERA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona 1 del liquidatore GUERINO PERUGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3 SC A INT 8, presso lo studio dell'avvocato FERZI C, difeso dagli avvocati LIRE 3000 CANCELLERIA FUMEO MASSIMO, RIVA CARLOMAGNO MARIAROSA, GRELLA UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG068992
contro
IT RI;
- intimato 2000 avversO la sentenza n. 2554/97 della Corte d'Appello 1777 di MILANO, depositata il 25/07/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 03/11/00 dal VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI,che ha concluso per il rigetto. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR IT citò,davanti al Tribunale di Milano, la società Resi= sidence la Svizzera per la deliberazione di una pronuncia di risolu= zione del contratto preliminare con cui la convenuta gli aveva promes- so la vendita della proprietà di un appartamento,e di condanna alla re= stituzione delle somme di denaro che aveva ad essa versato come prezzo. A sostegno delle pretese affermò che la società era inadem= piente perché,prima della conclusione del contratto definitivo, aveva ceduto ad altri l'immobile promessogli. La convenuta, costituitasi in giudizio,si oppose all'accoglimento delle pretese,negando di avere trasferito a terzi l'appartamento promesso al- l'attore,e,con domanda riconvenzionale, chiese l' emanazione di una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso,ai sensi dello : art.2932 del codice civile. ин Con sentenza del 14 giugno 1993 il Tribunale rigettò le domande. d aPropose appello l'attore insistendo l'accoglimento del- le sue istanze. : ! La convenuta resistette al gravame e,con impugnazione incidentale, : chiese, in sostituzione della sua pretesa originaria, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. La Corte d'appello di Milano,con sentenza del 25 luglio 1997,dopo avere confermato la decisione di primo grado, avendo ritenuto non pro- 1. vati gli inadempimenti delle parti,ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare “in accoglimento della concorde richiesta delle stesse" e ha condannato la società a restituire all' IT tutte le somme dal medesimo ricevute (£.13.420.000) con gli interessi. La società Residence la Svizzera in liquidazione ricorre per cassazio= ne con quattro motivi. L'IT non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi del ricorso, tutti strettamente connessi,si denunzia la violazione degli art. 1453 e 1455 del codice civile e 112,148,188, 244,245 e 345 del codice di procedura civile e il vizio di omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 nn.3,4 e 5 di quest'ultimo codice, e si censura la sentenza impugnata adducen' dosi che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti errori:A)-ha condan- nato la società Residence a pagare all'IT la somma di 13.420.00 0 lire (differenza tra il prezzo versato di £.16.933.000 e l'importo di £.
3.573.000 corrisposto alla mediatrice), sul presupposto che la dichiara= ta risoluzione del contratto fosse stata chiesta concordemente dalle parti,ciascuna delle quali aveva invece proposto domanda di risoluzio- ne per il grave e colpevole inadempimento dell'altra.E di tali domande aveva respinto quella della società per avere ritenuti generici i capitoli della dedotta prova per testimoni che, al contrario, erano stati formulati 2. con indicazioni specifiche;
B)-ha deliberato una sentenza che presenta contraddizione sia tra motivazione dispositivo, sia tra i capi di quest'ul- timo Infatti,mentre in motivazione ha affermato che l'inadempimento della società non era stato provato,con il dispositivo l'ha condannata alla restituzione della somma di 13.420.000 lire con gli interessi,pur potendo tale obbligazione conseguire soltanto all'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento colpevole e di non scarsa importanza;
inoltre col dispositivo, dopo avere confermato la sentenza di primo grado di rigetto delle domande delle parti,ha dichiarato ri- solto il contratto;
C)-ha pronunciato la risoluzione del contratto di com= ravendita "in accoglimento di una congiunta domanda delle parti" che non era stata formulata. Il ricorso è infondato. Va,innanzi tutto, osservato che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società è stato sufficientemente e corretta- mente motivato avendo la Corte d'appello affermato che non era stato provato l'inadempimento di cui l'IT si sarebbe reso responsabile, non presentandosi dal notaio per la conclusione del contratto di com= pravendita. E deve escludersi che la stessa Corte sia incorsa in errore nel ritenere inammissibile la prova testimoniale dedotta dalla so= cietà per dimostrare tale inadempimento,perché la genericità del mez= zo istruttorio posto a base del provvedimento negativo,è stata giustifi= 3. cata con l'omessa indicazione nei capitoli non soltanto delle modalità di convocazione del promissario acquirente, ma anche delle persone che lo avrebbero invitato a recarsi presso lo studio notarile. Inoltre, il Giudice d'appello, sebbene abbia ritenute infondate le do mande di risoluzione proposte dalle parti,non è incorso in errore per avere pronunciato lo scioglimento del contratto, in quanto,così deci= dendo,si è adeguato al principio di diritto,più volte enunciato da que= sta Corte di cassazione, secondo cui :"Il giudice che, in presenza di re= ciproche domande di risoluzione, ritenga non provati gli inadempimen- ti addebitati,pur non potendo pronunciare la risoluzione per colpa del' le parti,deve tuttavia dichiarare l'inefficacia del contratto per l'impos' sibilità della sua esecuzione,determinata dalla scelta definitiva e irre= versibile della pretesa fatta valere in giudizio dalle stesse parti (per lo art. 1453 comma 2° cod. civ."...non può chiedersi l' adempimento quando è stata chiesta la risoluzione"), e applicare conseguentemente la norma dell'art. 1458 del codice civile per quanto riguarda il ripristino della situazione anteriore al perfezionamento dell'atto”(conf. sent.nn.3744 del 1982 6230 del 1992,5065 del 1993,10217 del 1994, e 4089 del 2000). Nella specie dall'applicazione di tale principio deriva l'insussistenza di tutte le altre violazioni denunziate con il ricorso per cassazione. In particolare ineccepibile è la condanna della società a restituire allo 4 IT le somme di denaro dal medesimo versate come parte del prezzo e a pagargli su di esse gli interessi legali,perché l'inefficacia retroattiva del contratto comportava, ai sensi dell'art.1458 cod.civ.,il ritorno alla situazione precedente alla sua sottoscrizione. Per la mede= sima ragione non sussiste alcuna contraddizione tra le due statuizioni del dispositivo,in quanto la conferma della decisione di primo grado,di rigetto delle rispettive pretese risolutorie, non contrasta con la pronun' cia di risoluzione del contratto, intesa nei sensi sopra esposti. Tale paro- la (risoluzione) che si legge nella parte finale motiva della sentenza (“..va tuttavia pronunciata la risoluzione del contratto ..."),deve essere però, sostituita con il più appropriato sostantivo "inefficacia", operan' dosi in tal modo la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 del codice di procedura civile. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non deve emettersi alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato depositato il controricorso né parte pato alla discussione orale. 1097 12981 4567 Ligh h0000 P. T. M. 4067 La Corte rigetta il ricorso. 155,47 280000 Roma 3 novembre 2000. Il presidente A Il consigliere estensore. R E (dott. V.Caltanistra) B (dott.A. Vella) I L E L F fuckandily E IL CANCELLIERE OF C 6 Dott.ssa Donatella O'Anna N 1 O % 5 L CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 28.3.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 17480 versate € 155,77 apposta in calce alta copia autentica (art. 278 T.U. n°115)del 30/5/2002)