Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2001, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
E 6 A N 8 I 0066526 5 O 9 R I 1 . / Z N A 4 A / - 6 88 7 /0 1 T R 6 U B 2 T . B S . I I L R . L G R P A E T D R R.G.N.: 19559/99 L E A A D A T D I I 1 S Ud.: 19/1/2001 R E 3 REPUBBLICA ITALIANA N 1 T E E S . N T I E N A S A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. PP MARZIALE Cons. relatore Gov. 15691 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente: Ogg: IVA/sanzioni SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 197, presso l'avv. Mauro Mezzetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso . l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per N PP ZI 1 66 legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 64/2/99/98 del 16 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2001 dal Relatore Cons. PP ZI;
Uditi, per il ricorrente, l'avv. Mezzetti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo e l'assorbimento del terzo. Svolgimento del processo 1 Con due avvisi notificati "per quanto di competenza e responsabilità" al - signor EU RO, quale presidente e legale rappresentante della società "Organizzazione A.P.L. s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'Ufficio IVA di Venezia rettificava le dichiarazioni presentate da tale società per gli anni 1987 e 1988 contestando l'esistenza di detrazioni indebite, perché fondate su fatture relative a operazioni "inesistenti". Per le violazioni accertate erano irrogate le sanzioni comminate dall'art. 43, secondo e terzo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'art. 45, secondo comma dello stesso decreto. Il RO proponeva ricorso deducendo, in particolare: PP ZI 2 che gli avvisi facevano riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che non gli era stato notificato e del quale non aveva quindi potuto prendere conoscenza;
che l'art. 12 della citata legge 4/29 non sanciva alcuna responsabilità . solidale dell'amministratore in ordine per le sanzioni pecuniarie irrogate alla società. I ricorsi venivano respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Verona, osservando: da un lato, che gli avvisi di accertamento erano analiticamente motivati e che, quindi, l'attività difensiva del RO (il quale era stato chiamato a rispondere in proprio, quale autore materiale delle violazioni accertate) non aveva subito alcun pregiudizio;
• dall'altro, che le violazioni accertate erano riferibili "direttamente" al RO, non avendo la società mai operato nel periodo in contestazione. Non diverso era l'orientamento della Commissione tributaria regionale del Veneto, che respingeva l'appello del contribuente.
1.1 Il RO chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi. L'Amministrazione finanziaria resiste. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo di ricorso, il RO denunziando violazione e- falsa applicazione dell'art. 56, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché vizio di motivazione -censura la sentenza impugnata per aver escluso che la mancata notifica ad esso ricorrente del processo verbale di contestazione, cui sui faceva riferimento nella motivazione dell'avviso di accertamento PPParziale 3 impugnato, avesse reso detto avviso illegittimo, senza considerare che tale omissione lo aveva posto nell'impossibilità di difendersi, impedendogli di conoscere le circostanze di fatto poste a fondamento della rettifica.
2.1 La doglianza è infondata. - Nella sentenza impugnata si sottolinea (e il punto non viene contestato) che il RO aveva allegato ai propri atti difensivi copia del processo verbale della Guardia di finanza: segno evidente che egli era comunque venuto a conoscenza degli accertamenti contenuti nel processo verbale (probabilmente perché detto documento era stato notificato alla società della quale era il legale rappresentante) e che la sua difesa non aveva quindi sofferto alcun pregiudizio apprezzabile. 3 Ad opposte conclusioni deve giungersi per il secondo motivo, con il - quale il ricorrente -denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. censura la sentenza impugnata per aver12, legge 7 gennaio 1929, n.
4 - ritenuto che le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impugnati fossero a lui riferibili, senza considerare: che, a norma del citato art. 12, vigente all'epoca in cui gli illeciti . accertati erano stati commessi, dette sanzioni dovevano essere riferite, invece, alla società; che detta disposizione non sanciva alcuna responsabilità solidale del • legale rappresentante per le sanzioni amministrative irrogate alla società; . che le disposizioni contenute nel d.lgs. 472/97, ispirate all'opposto principio della riferibilità della sanzione amministrativa alla persona "fisica" che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione, PP ZI 4 erano d'altro canto inapplicabili a violazioni commesse, come nel caso di specie, in epoca anteriore alla loro entrata in vigore.
3.1 Come è stato già posto in evidenza da questa Corte, nel sistema della legge n. 4 del 1929, in vigore quando i fatti addebitati sono stati commessi, la sanzione amministrativa colpiva il "contribuente", fosse esso persona fisica o ente collettivo (Cass. 27 maggio 1999, n. 5169). Non si dubitava, pertanto, che la responsabilità, sul piano amministrativo, dell'illecito fiscale commesso (materialmente) dalla persona fisica preposta ad un ente (di fatto o di diritto), ricadesse, secondo i principi regolano la c.d. immedesimazione organica, sull'ente titolare del rapporto d'imposta. Di qui il convincimento che l'art. 12 della citata legge n. 4 del 1929 (per il quale l'ente è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa) fosse da intendere nel senso che tale disposizione fosse diretta a regolare la responsabilità dell'ente in caso di violazione di obblighi posti a carico del suo legale rappresentante come tali addebitabili, dal punto di vista giuridico, esclusivamente a tale soggetto (Cass. 27 marzo 1984, n. 2018; 20 maggio 1986, n. 3342; 21 novembre 1986, n. 6857). Detta disposizione era quindi estranea cui all'ipotesi, che viene in considerazione nel caso di specie, in l'infrazione concernesse obblighi posti direttamente a carico dell'ente e, in relazione ad essa, non era prevista alcuna forma di corresponsabilità sul piano amministrativo del legale rappresentante o della persona fisica che avesse comunque agito come suo organo (Cass. 5169/99, oltre quelle da ultimo citate). PP 5 in quest'ultimo caso, come si è già posto in evidenza, la responsabilità grava infatti sull'ente collettivo e in relazione ad essa, non è prevista, dal citato art. 12 alcuna forma di corresponsabilità del suo legale rappresentante o della persona fisica che abbia comunque agito come suo organo (Cass. 5169/99, oltre le sentenza da ultimo ricordate). ->Questa disciplina è stata profondamente innovata dal d.lgs. 18 3.2 dicembre 1997, n. 472,, che identifica il soggetto passivo della sanzione amministrativa, nella persona "fisica" che ha (materialmente) commesso o concorso a commettere la violazione (art. 2, secondo comma), ponendo peraltro a carico dell'associazione o dell'ente, nel cui interesse egli ha agito, l'obbligo di pagare una somma pari alla sanzione irrogata (art. 11, primo comma). Ma è evidente che tale regolamentazione, entrata in vigore il 1° aprile 1998, non potrebbe mai giustificare l'affermazione di responsabilità del AR in relazione ai fatti che hanno portato alla rettifica delle dichiarazioni annuali IVA presentate dalla società per il 1987 e il 1988, in forza del principio, sancito dall'art. 3, primo comma, dello stesso decreto n. 472/97, per il quale "nessuno può essere assoggettato a sanzioni, se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione".
4 - Il terzo motivo- con il quale (denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 43 d.p.r. 633/72, nonché vizio di omessa motivazione) la sentenza impugnata viene censurata per aver riconosciuto la responsabilità del RO in relazione alla dichiarazione presentata per l'anno 1988, senza considerare che detta dichiarazione era stata presentata, in nome e per conto della società, da un diverso soggetto PP ZI 6 (GI BE FA) divenuto, nel frattempo, legale rappresentante della società - è infine assorbito.
5 - Il ricorso deve essere quindi accolto in relazione al secondo motivo. Entro tali limiti la sentenza deve essere conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono i presupposti per decidere la causa nel merito, accogliendo i ricorsi proposti dal RO contro gli avvisi dell'Ufficio IVA di Verona n. 818337/91 e 818338/91. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione così provvede: rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara • assorbito il terzo;
in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, • pronunziando nel merito, accoglie i ricorsi proposti dal RO contro gli avvisi dell'Ufficio IVA di Verona n. 818337/91 e 818338/91; • compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2001. Il Presidente Est IL CANCELLIERE Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 6 8 21 MAG. 2001 N 9 A 5 1 I O / . Oggi I R 4 N IL CANCELLIERE. / taZ A 6 - o 2 T t n B . In U a R . . B L P I L . A D A R D . T L E B E T D A T I N A S E 1 I N S 3 PP ZI E R E 1 S E . I T A N A M