Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Il soggetto che alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 279 si trovi in una fase avanzata della vita lavorativa e che, per effetto di tale legge, si veda riconoscere una pensione in misura inferiore a quella che gli sarebbe stata liquidata in base all'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (modificativo dell'art. 13 legge 30 aprile 1969 n. 153), ha diritto alla liquidazione della pensione secondo la disciplina contenuta in quest'ultima legge, in forza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 279 del 1982 ad opera di Corte Cost. n. 822 del 1988, senza però la rivalutazione della retribuzione pensionabile prevista dal comma undicesimo del citato art. 3 - che costituisce parte integrante, non scindibile, dei nuovi criteri di liquidazione delle pensioni - in quanto l'intervento della Corte Costituzionale ha avuto la funzione di evitare una situazione di svantaggio in relazione a situazioni particolari, e non certo quella di assicurare a taluni pensionati un trattamento più favorevole rispetto sia ai soggetti collocati in quiescenza sotto il vigore del- la precedente normativa, sia ai destinatari della nuova disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12162 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO D. V. Mario - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NC UI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MARRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 253/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 25/09/00 R.G.N. 6233/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Bologna LU UN, titolare di pensione di vecchiaia dal 1.8.1987, chiedeva, nei confronti dell'Inps, che la stessa fosse riliquidata sulla base delle norme di cui all'art. 26, terzo comma, della l. 3 giugno 1975 n. 160 e dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, oppure in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994, con le modalità di cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, con esclusione però dal computo dei periodi di minore contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione stessa, nei limiti in cui la loro valutazione potesse determinare un trattamento pensionistico peggiorativo. A sostegno della propria richiesta precisava che egli, nato l'[...], alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982 era già in possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento di vecchiaia e che successivamente al settembre 1982, quando era stata dichiarata fallita l'impresa presso la quale aveva ricoperto posizioni di responsabilità tecniche e dirigenziali in qualità di ingegnere meccanico, egli aveva lavorato solo per un breve periodo, mentre per altri periodi gli era stata riconosciuta una contribuzione figurativa per disoccupazione.
Il Pretore, esperita una consulenza tecnica, riconosceva il diritto del UN alla liquidazione della pensione di vecchiaia secondo i criteri di cui all'art. 26, terzo comma, della l. 3 giugno 1975 n. 160 e dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, e condannava l'Inps a pagare le relative differenze di pensione.
A seguito di appello dell'Inps, a cui resisteva il UN, il Tribunale di Bologna confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello, richiamate le modifiche apportate dalla legge n. 297/1982 alle modalità di liquidazione delle pensioni Inps e le varie pronunce della Corte costituzionale dichiarative, sotto diversi profili, dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, di detta legge, osservava in punto di fatto che l'assicurato nell'ultimo quinquennio aveva svolto attività retribuita in misura e con emolumenti fortemente inferiori rispetto al periodo precedente, e che nella specie potevano essere rilevanti la sentenza n. 822 del 1988, relativa alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei lavoratori ormai prossimi al pensionamento al momento dell'entrata in vigore della legge n. 297/1982, e la sentenza n. 264 del 1994, relativa all'ipotesi di esercizio, nell'ultimo quinquennio, di attività lavorativa meno retribuita rispetto a quella precedente.
Rilevato che dalle elaborazioni del c.t.u. e dai chiarimenti del medesimo consulente risultava che il trattamento più favorevole per il UN era quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui a Corte cost. n. 822/1988, ai quali si era attenuto il giudice di primo grado, doveva verificarsi innanzitutto se la domanda era accoglibile sotto tale profilo, mentre solo subordinatamente avrebbe dovuto esaminarsi l'ipotesi di un ricorso ai criteri di cui alla sentenza n. 264/1994. La portata della prima di dette sentenze, peraltro, non poteva essere interpretata restrittivamente, in quanto la stessa si inseriva in una serie di pronunce dalle quali si poteva trarre un complessivo principio di tutela degli assicurati ingiustificatamente danneggiati dal nuovo sistema di liquidazione. Secondo il giudice di merito, effettivamente sussistevano i presupposti per l'applicazione della sentenza n. 822/1988, in quanto per lavoratore "prossimo alla pensione" al momento dell'entrata in vigore della legge n. 297/1982 deve intendersi il lavoratore che in quel momento stesse per concludere la propria carriera lavorativa e che, in relazione alle circostanze concrete, non avesse più il tempo sufficiente, ne' il modo, per riorganizzare la propria attività lavorativa e la propria posizione contributiva, in modo da non subire eccessivi contraccolpi a seguito della riforma. Nella specie tale situazione era ravvisabile, dato che l'ing. UN, dopo avere compiuto una certa carriera presso una ditta privata e avere raggiunto così una posizione contributiva relativamente elevata, proprio all'epoca di entrata in vigore della nuova legge aveva subito le conseguenze della crisi della datrice di lavoro, e non aveva avuto la possibilità effettiva di recuperare una posizione analoga nei pochi anni che gli mancavano all'età pensionabile. Nè era fondata la tesi dell'Inps secondo cui lavoratore prossimo alla pensione può essere qualificato solo quello non lontano di più di due anni dal pensionamento, per il fatto che questo era il dato temporale caratterizzante la specifica ipotesi che aveva dato luogo all'intervento della Corte costituzionale.
Il Tribunale di Bologna disattendeva anche la tesi dell'Inps secondo cui non sarebbe possibile combinare il riferimento ai criteri di liquidazione di cui alla previgente normativa con l'applicazione del beneficio, previsto dall'art. 3, comma undicesimo della l. n. 297/1982, della rivalutazione delle retribuzioni prese in considerazione per la liquidazione della pensione (c.d. retribuzione pensionabile). Osserva al riguardo che la Corte costituzionale con la sentenza in considerazione non diversamente che con le altre pronunce aventi ad oggetto la medesima disposizione - aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo ottavo comma dell'art. 3 di conseguenza la normativa applicabile alle fattispecie considerate dalla Corte non è costituita dal sistema di calcolo preesistente, ma appunto da una commistione di quest'ultimo con quello nuovo. D'altronde solo apparentemente questa soluzione presentava aspetti di non equità: infatti quello della rivalutazione è un istituto che si applica ormai sistematicamente e indistintamente a tutti gli assicurati.
Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, articolato in tre diverse censure.
Il UN resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c, dell'art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297, e dell'art. 26 legge 3 giugno 1975 n. 160.
Lamenta innanzitutto che il Tribunale non abbia verificato l'interesse ad agire dell'assicurato, nonostante che l'Istituto in ciò confortato dalla c.t.u. avesse evidenziato come dall'applicazione separata della disciplina di cui alla l. n. 160/1975 risultasse un retribuzione media settimanale, rilevante ai fini della liquidazione della pensione di L. 434.623, mentre, in base ai criteri della legge n. 297/1982, applicati concretamente dall'Istituto, la retribuzione settimanale era di L. 490.868. In secondo luogo censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta applicabile la l. n. 160/1975 anche a un soggetto, che, come il UN, aveva ottenuto la pensione di vecchiaia dopo cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 297/1982: in una simile ipotesi, in realtà, mancava il requisito della prossimità.
In terzo luogo contesta la tesi, seguita dal giudice di merito, della cumulabilità dei criteri di liquidazione di cui all'art. 26 della l. n. 160/1975 con il sistema delle rivalutazioni introdotto dall'art. 3, comma 11, della legge n. 297/1982. Al riguardo osserva in particolare che la nuova disciplina, che ha completamente modificato i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile vigenti anteriormente, costituisce un unico e coordinato corpo normativo, che non può che essere applicato nella sua logica unitarietà; ne' allo specifico comma che prevede la rivalutazione delle retribuzioni può essere data una lettura avulsa dal contesto in cui lo stesso si inserisce. Del resto un sistema di liquidazione "misto" privilegerebbe tutti e soltanto i lavoratori prossimi alla pensione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, introducendo un'evidente sperequazione rispetto agli altri lavoratori.
Dei tre profili del ricorso dell'Inps ha rilievo preliminare assorbimento degli altri. Infatti la valutazione dell'interesse all'applicazione delle regole di liquidazione della pensione previgenti rispetto alla disciplina posta dalla legge n. 297 del 1982, compiuta dal giudice a quo, è correlata alla ritenuta applicabilità, in concorso con tali regole, della regola, posta da quest'ultima legge, di rivalutazione delle retribuzioni che concorrono alla determinazione della pensione. Ciò sia in assoluto, sia in rapporto al richiamo da parte del UN, a fondamento della domanda, anche di norme, derivanti da altre pronunce di illegittimità costituzionale, relative alle modalità di applicazione di liquidazione delle pensioni posti da legge n. 297/1982 in determinate situazioni particolari.
Riguardo alla indicata questione di diritto sollevata dall'istituto ricorrente, questo collegio ritiene fondate le conclusioni cui questa Corte è già pervenuta con la sentenza 12 febbraio 1998 n. 1456. Nella motivazione della sentenza n. 822 del 1988 della Corte costituzionale si è fatto riferimento all'esigenza, meritevole di tutela sul piano costituzionale, che non intervengano, in prossimità del pensionamento del lavoratore, modifiche legislative che determinino in misura notevole e in maniera definitiva il peggioramento del trattamento pensionistico spettante, "con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa". D'altra parte nel dispositivo è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 "nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore (..) il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160".
È condivisibile, quindi, il rilievo di Cass. n. 1456/1998, cit., secondo cui la Corte costituzionale ha inteso affermare l'illegittimità della nuova normativa con riferimento a situazioni nelle quali, nel procedere ad una valutazione comparativa degli effetti derivanti dall'applicazione delle due regolamentazioni, ne risulta che alla stregua di quella più recente l'assicurato (prossimo alla pensione al momento dell'entrata, in vigore della nuova normativa) ottiene un risultato meno favorevole rispetto a quello che avrebbe conseguito in applicazione della disciplina previgente. Da tale premessa la citata sentenza ha dedotto che non ha alcun rilievo che l'intervento demolitorio della Corte abbia interessato il comma ottavo e non anche il comma undicesimo (contenente le disposizioni sulla rivalutazione della retribuzione pensionabile) dell'art. 3 della legge 297/1982. Infatti non si può far derivare dalla pronuncia della Corte costituzionale sorta di innesto nel corpo della legge. n. 297 di una parte della precedente disciplina, mantenendo per il resto l'impianto di quella nuova così si verrebbe a determinare un risultato tale da assicurare al pensionato un trattamento più favorevole rispetto sia a chi sia stato collocato in quiescenza sotto il vigore della precedente normativa, sia rispetto a coloro che in questa situazione vengano a trovarsi sotto il vigore della nuova disciplina.
La fondatezza di tali rilievi (pur non fatti propri da Cass. 11 giugno 1999 n. 5771) è confermata, ad avviso di questo collegio, dal fatto che il riferimento specifico, da parte della Corte costituzionale, all'ottavo comma dell'art. 3 cit. è giustificato dalla circostanza che è in tale comma che è contenuta la disposizione sulla applicabilità della nuova normativa alle pensioni "liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982". D'altra parte la lettura dei commi ottavo e seguenti evidenzia l'unitarietà della complessiva disciplina di liquidazione delle pensioni da essi dettata, compresa la disposizione sulla rivalutazione della retribuzione pensionabile, che si riferisce espressamente alle retribuzioni settimanali medie determinate per ciascun anno solare alle stregua dei commi precedenti. Appare anche opportuno osservare che argomenti a favore della opzione interpretativa fatta propria dalla sentenza impugnata non appaiono desumibili dalle altre pronunce della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 (sentenze nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995). Esse hanno preso tutte in considerazione ipotesi in cui l'assicurato, a causa di periodi lavorativi, o meramente contributivi oppure figurativi, successivi a quelli già sufficienti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, si vedrebbe liquidata una pensione di vecchiaia (o abbia ottenuto la liquidazione di una pensione di anzianità) inferiore alla pensione di vecchiaia che sarebbe stata imputabile con esclusione ad ogni effetto (cfr. l'espressa precisazione della sentenza n. 264/1994) dell'ulteriore periodo. Da un lato, quindi, solo la sentenza n. 822/1988 prevede il confronto tra discipline normative diverse, e, dall'altro, anche queste altre pronunce della Corte costituzionale escludono, per quanto riguarda le ipotesi da esse considerate, che una determinata situazione possa essere presa in considerazione per quanto riguardo le relative conseguenze positive per l'assicurato e pretermessa relativamente solo alle conseguenze negative. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio, indicato nel dispositivo, provvedere a nuovo esame delle domande del UN, facendo applicazione del principio di diritto secondo cui "il soggetto che alla data di entrata in vigore della l. 29 maggio 1982 n. 297 sia prossimo alla pensione e che, per effetto di tale legge, si veda riconoscere una pensione in misura inferiore a quella che gli sarebbe stata liquidata in base all'art. 26, terzo comma, l. 3 giugno 1975 n. 160 (modificativo dell'art 13 l. 30 aprile 1969 n. 153), ha diritto alla liquidazione della pensione secondo la disciplina contenuta in quest'ultima legge, in forza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, l. n. 297/1982 ad opera di Corte cost. n. 822 del 1988, fermo restando però che l'eventuale applicazione della disciplina previgente comporta l'inapplicabilità anche della disposizione dell'undicesimo comma del cit. art. 3 della legge n. 297/1982, in materia di rivalutazione che costituisce parte integrante, non scindibile, dei nuovi criteri di liquidazione delle pensioni", peraltro preliminarmente verificando la concreta rilevanza ed applicabilità nella specie, anche sotto il profilo dell'interesse della parte, della regola di carattere transitorio desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 822/1988.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003