Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12162
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Sentenza 19 agosto 2003

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Il soggetto che alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 279 si trovi in una fase avanzata della vita lavorativa e che, per effetto di tale legge, si veda riconoscere una pensione in misura inferiore a quella che gli sarebbe stata liquidata in base all'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (modificativo dell'art. 13 legge 30 aprile 1969 n. 153), ha diritto alla liquidazione della pensione secondo la disciplina contenuta in quest'ultima legge, in forza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 279 del 1982 ad opera di Corte Cost. n. 822 del 1988, senza però la rivalutazione della retribuzione pensionabile prevista dal comma undicesimo del citato art. 3 - che costituisce parte integrante, non scindibile, dei nuovi criteri di liquidazione delle pensioni - in quanto l'intervento della Corte Costituzionale ha avuto la funzione di evitare una situazione di svantaggio in relazione a situazioni particolari, e non certo quella di assicurare a taluni pensionati un trattamento più favorevole rispetto sia ai soggetti collocati in quiescenza sotto il vigore del- la precedente normativa, sia ai destinatari della nuova disciplina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12162
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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