Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2009, n. 3559
CASS
Sentenza 29 ottobre 2009

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Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).

Commentari2

  • 1La Cassazione sul concorso tra omicidio o lesioni personali stradali
    Roberta Eleonora Mauri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. All'entrata in vigore della Legge 23 marzo 2016 n. 41, che ha introdotto l'art. 589 bis rubricato “omicidio stradale”, ha fatto seguito sin da subito un dibattito giurisprudenziale e dottrinale, che ha investito vari aspetti della materia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26857 del 2018, si è occupata della questioneriguardante il rapporto tra la nuova fattispecie delittuosa e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada, pronunciandosi a favore della sussistenza del reato complesso. Si tratta di una …

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  • 2Analisi della fattispecie di omicidio stradale: riflessioni
    Matteo Greco · https://www.diritto.it/ · 26 gennaio 2018

    Una disciplina ad hoc per l'omicidio stradale La legge 23 marzo 2016, n. 41 trae origine dall'iniziativa parlamentare del senatore Domenico Scilipoti che, in data 20 giugno 2013, ha presentato il disegno di legge N. 859 recante “modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale”. Nel preambolo la proposta di legge afferma che “con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo. In …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2009, n. 3559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3559
Data del deposito : 29 ottobre 2009

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