Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8751 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
0 875 1/0 2 0067886 A I E 6 5 8 R N 9 . O 1 A I N / T Z 4 - / U A 6 B R B 2 . I T . BELIC ITALIANA L S R R L I . T P A G . . E D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B R L A E A T I A D 1 R I D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 3 E 1 N E T E T . S A N N SEZIONE TRIBUTARIA I R.G.N.3603.00 E A M S E Composta dai Magistrati: Cron. 24011 Dott. GIULIO GRAZIADEI PRESIDENTE Rep. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE Ud.26.3.2002 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO:processo Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE tributario CONSIGLIERE Dott. FRANCESCO RUGGIERO avvisi ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67886 sul ricorso proposto da: VELECHA SRL. con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore> Ernesto Russiello in atti generalizzato, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maiello di Salerno per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del'avv. Francesco Caley, via Bertoloni 55 ricorrente
contro
Amministrazione Finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei M 7 4 ки 3 1 Portoghesi 12 intimato. controricorrente avverso la sentenza n. 143.25.98 in data 19.11.98 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 30.12.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. FA LM, che ha concluso per l'inammissibilità del controricorso, rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La srl. Velecha presentava in data 21.12.91 la denuncia Invim straordinaria relativamente ad un appezzamento di terreno di mq. 13.944 posto in Marina di Casalvelino (Sa). Acquisito il certificato di destinazione urbanistica, l'Ufficio del Registro di Vallo della Lucania rettificava in aumento il valore finale, sulla base di stima dell'Ufficio Tecnico Erariale. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado la società Velecha, contestando la validità della motivazione e la congruità del valore accertato. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno respingeva il ricorso.
2. Proponeva appello la società, deducendo tra l'altro due nullità del procedimento di primo grado: mancata comunicazione della M trattazione del ricorso e mancata notificazione della richiesta di discussione in pubblica udienza. La Commissione Tributaria 2 Regionale riteneva fondate entrambe le eccezioni;
pertanto annullava la sentenza di primo grado e, decidendo nel merito ' rigettava il ricorso proposto in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale giustificava la propria decisione con la constatazione che il terreno, per mq. 10.700, era destinato ad attrezzature per il turismo;
il valore dichiarato era invece irrisorio.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la società Velecha, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorso è inammissibile in quanto notificato oltre il 4. termine prescritto: il ricorso è stato notificato il 9.2.2000, il controricorso è stato notificato il 24.3.2000. 5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 34 D.P.R. n. 346.90, 31 D.P.R. n. 633.72, 8 del Dl. n. 299.91. I degli immobili sono la metodi previsti per la valutazione comparazione, la capitalizzazione ed ogni altro elemento di valutazione>. Nella fattispecie, l'ufficio ha seguito un criterio anomalo, con un generico riferimento a prezzi di mercato. Si è poi valutato il cespite come se fosse unico, laddove la destinazione urbanistica non risulta omogenea. La Commissione Tributaria M Regionale , nel tentativo di rimediare, è andata alla ricerca di una determinazione differenziata dei valori rispettivamente della виш 3 parte edificabile e della parte non edificabile, travalicando i limiti del giudizio di appello e delle deduzioni delle parti. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di 6. riesame del fatto, così come accertato dai giudici di merito. Tale sindacato è precluso in sede di legittimità. Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, ha correttamente (vedi infra>) deciso nel merito giustificando la propria decisione con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. La Commissione ha dato atto della destinazione - mq. 10.700 su 13.679 urbanistica della maggior parte del terreno coi relativi indici di fabbricabilità; ha dato atto che la parte 1 non edificabile è destinata a verde ed a uso pubblico;
ha ritenuto congrua la stima a lit. 35.500 a mq. se rapportata alla porzione edificabile, che scende a lit. 27.780 a mq. se rapportata all'intera superficie. Ha ritenuto legittima la valutazione del terreno quale unica entità economica. Tutte queste valutazioni in fatto non sono soggette a censura in questa sede.
7. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 4 CPC, degli artt. 59, 79 31 e 33 Decreto Legislativo n. 546.92: la società ha M presentato ricorso in primo grado senza ministero di difensore in data 21.12.91. Entrata in vigore la riforma del contenzioso 4 tributario di cui alla normativa sopra citata, doveva essere disposta la costituzione a mezzo di difensore abilitato. Il motivo è inammissibile. Esso è nuovo rispetto all'appello, nel 8. quale pure venivano denunciati vizi processuali attinenti al processo in prime cure. La parte doveva dedurre con l'appello la mancata regolarizzazione della difesa in primo grado;
in sede di ricorso per Cassazione siffatta prospettazione della nullità del giudizio di primo grado è tardiva. Ciò risulta tanto più vero, in quanto la sentenza di primo grado è stata annullata in appello per altri vizi processuali, dedotti questi tempestivamente.
9. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce ultra petitum>. Nessuna delle parti ha richiesto al giudice di appello di pronunciare sentenza nel merito. 10. Il motivo è infondato. Quando il giudice di appello rileva una causa di nullità della sentenza di primo grado, dispone la regressione del procedimento solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 59 del Decreto Legislativo n. 546.92. Nella specie, non veniva denunciata in appello 1' irregolare costituzione del contraddittorio ○ la mancata integrazione dello stesso, ma la mancanza di due avvisi. Correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato la dedotta nullità ed ha deciso nel merito il processo, sulla base delle domande ed eccezioni formulate dalla M istanza apposita parti fino dal primo grado. Non è necessaria una trattandosi di affinchè il giudice di appello decida il merito, compito che il giudice di appello deve svolgere ex lege>. Il vizio S di mancata regolarizzazione della difesa della parte è stato dedotto per la prima volta in Cassazione. 11. Non si applica al caso in esame la lettera 'b' dell'art. 59 Decreto Legislativo n. 546.92, bensì il comma 2, il quale prevede che al di fuori dei casi previsti dal comma 1 la Commissione Tributaria Regionale decide nel merito ordinando, ove occorra, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado. 12. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la ritenuta inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 26 marzo 2002. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A IL PRESIDENTE A / I - R 6 R T 2 E S . . A I R L DOTT. GIULIO GRAZIADEI . T G L P . E U A D R . B I B L E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N A S IL CONSIGLIERE ESTENSORE A E M DR. VING JUBILASmarty IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN TT Oggi . 18 GIW. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT