Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 1
La norma di cui all'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura, al fine di valutare la tempestività del riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di quote di società a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l'amministratore di una società con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 5.6.1998
1. Dott. Camillo Losana Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Rossi " N. 3330
3. " Umberto IO " REGISTRO GENERALE
4. " MI NI " N. 13153/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IL TO (non meglio identificato) in veste di amministratore unico dello stabilimento MILFIN S.A. con sede in Vaduz (Liechtenstein),
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 18-2-1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. B. Rossi;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. A. Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali, la Corte osserva:
Con ordinanza del 18-2-1998 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, perché presentate oltre il termine di cui all'art. 324, comma primo, cpp., la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo delle quote della società "CAFINVEST S.r.l.", "IMMOBILIARE CARROZZI S.r.l." e "FINVENDITE S.r.l.", emesso il 17 - 3 - 1997 dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Armando Cultura ed altri, indagati per i reati di associazione per delinquere, bancarotta, ecc., ritenendo che il richiedente, tale RI SI, amministratore unico dello Stabilimento MILFIN S.A., società di diritto del Liechtenstein, non avesse dato la prova di essere venuto a conoscenza del sequestro in data diversa dalla sua esecuzione e che dagli atti emergessero, anzi, elementi tali (sequestro delle quote della stessa società istante con il medesimo provvedimento;
delibera di messa in liquidazione delle tre società di cui sopra in data 5-11-1997) da dimostrare esattamente il contrario.
Con il proposto gravame il difensore del SI deduce l'illegittimità della decisione per violazione dell'art. 324, cpp. e per manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo al procedimento nel cui ambito essa fu disposta, per l'impossibilità materiale che un soggetto il quale, come la società EL, operi per giunta all'estero, segna le vicende giudiziarie di cittadini di altri passi e acceda, comunque, ad atti coperti dal segreto o abbia in altro modo notizie di provvedimenti del genere.
Il ricorrente si duole, inoltre, del mancato esame da parte del tribunale del verbale dell'assemblea straordinaria indetta il 3 - 11 - 1997 dalle società coinvolte nella vicenda, la cui lettura lo avrebbe spinto a pervenire a conclusioni tutt'affatto diverse. Il ricorso è destituito di fondamento.
Anche prescindendo dal considerare che la richiesta presentata il 5 - 2 - 1998 al tribunale del riesame non reca, come atto distinto e autonomo rispetto al mandato difensivo scritto in calce, alcuna firma, talché il giudice adito avrebbe potuto gia dichiararla inammissibile ai sensi degli artt. 591 e582, cpp., va notato che la norma dettata dal primo comma dell'art. 324, cpp., parlando genericamente di "interessato" e no specificamente di indagato o di imputato, diversamente dall'art. 309 dello stesso codice, non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura. Si aggiunga che il giudice di merito ha comunque spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la consapevolezza del Silvano dell'avvenuto sequestro, indicando gli elementi storici, ritenuto con insindacabile apprezzamento di fatto idonei a produrre tal effetto e adempiendo, anche sotto questo profilo, il suo obbligo di motivazione.
Il ricorso va, dunque, respinto con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 cpp., al pagamento delle spese del procedimento.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 127, 606, 616, cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998