Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 3330
CASS
Sentenza 5 giugno 1998

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La norma di cui all'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura, al fine di valutare la tempestività del riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di quote di società a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l'amministratore di una società con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 3330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3330
    Data del deposito : 5 giugno 1998

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