Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di giudizio direttissimo, la mancata concessione del termine a difesa non dà luogo a nullità qualora la richiesta sia formulata in via preliminare, ancor prima che sia esercitata l'eventuale opzione per il giudizio abbreviato ovvero per l'applicazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2020, n. 9567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9567 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
09 567-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 2122/2020 UP 16/12/2020- ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 5998/2020 ANTONIO SETTEMBRE RENATA SESSA Relatore - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AR nato il [...] avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo I riferito fill worso. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. CI UA ricorre per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa della colpevolezza del predetto in ordine al reato di cui agli articoli 56-624, 625 cod. pen., previa esclusione della sola aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cit., con conseguente rideterminazione della pena.
2.Deduce, il difensore, a sostegno del ricorso, due motivi. Con essi eccepisce la nullità del processo di primo grado e degli atti conseguenziali per violazione dell'art. 451 comma 6 codice di rito, lamentando il rigetto della richiesta di concessione del termine a difesa avanzata all'esito del giudizio di convalida dell'arresto. Si deduce che anche la corte di appello ha errato nel confermare il provvedimento del primo giudice, osservando che il mancato riconoscimento dovesse ritenersi superato dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato formulata immediatamente dopo dalla difesa, incorrendo in tal modo anche in vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1.Innanzitutto, come osservato dal sostituto procuratore generale, in tema di giudizio direttissimo, l'omesso avviso delia facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, previsto dall'art. 451 comma 6 cod. proc. pen., non produce alcuna nullità, qualora l'imputato, avvertito circa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato ovvero il patteggiamento ai sensi del comma 5 dell'articolo menzionato avviso che precede nella scansione procedurale l'altro abbia - optato per uno dei riti alternativi, in quanto, in tale ipotesi, trovano applicazione le regole del procedimento richiesto, mentre l'avviso della facoltà di richiedere il termine a difesa riguarda unicamente il dibattimento del giudizio direttissimo (rispetto a tale ultimo profilo, in termini, Sez. 5, n. 43713 del 22/11/2002 Ud. (dep. 30/12/2002) Rv. 223502 - 01. ). Ed ancora, si è affermato che in tema di giudizio direttissimo, l'avvenuta concessione del termine a difesa, ai sensi dell'art. 451, comma 6, c.p.p., presupponendo che abbia già avuto luogo l'apertura del dibattimento, preclude, infatti, la richiesta di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, comma 2, stesso 2 codice ( Sez. 1, n. 17796 del 22/04/2008 dep. 05/05/2008, Salhi, Rv. 24002201 ). Deve, pertanto, ritenersi che correttamente nel caso di specie il giudice ebbe a rigettare la richiesta di termine a difesa avanzata in via preliminare nel giudizio direttissimo, allorquando cioè non vi era stata ancora alcuna opzione in ordine al rito, tant'è che una volta intervenuto il rigetto, veniva subito dopo avanzata istanza di definizione del procedimento col rito abbreviato, ritenuta ammissibile dal giudice (il procedimento era infatti definito a quella stessa udienza nelle forme di tale rito speciale ) . In altri termini l'art. 451 cod. proc. pen. non prevede il diritto al termine a difesa per l'imputato tratto a giudizio direttissimo che scelga di accedere ad un rito alternativo, essendo questa una libera scelta dell'imputato, cui non è impedito di optare per il rito ordinario;
scelta che comporta la definizione del processo sulla base degli atti, che sono già noti alla difesa, essendo essi gli stessi sulla cui base è stata celebrata l'udienza di convalida dell'arresto, e che rimangono consultabili e a disposizione delle parti, con la conseguenza che in tal caso non necessita alcun ulteriore spazio per l'effettivo esplicarsi della impostazione difensiva, mentre invece allorchè si opti per il rito ordinario, implicante la preparazione di una vera e propria difesa con possibilità di citazione di testi ed altro, è espressamente previsto, appunto, il termine a difesa, con sospensione del dibattimento. Si deve, quindi, da un lato, ribadire il principio secondo cui non dà luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo richiesto dopo che l'imputato ha optato per uno dei riti alternativi, giudizio abbreviato o applicazione di pena su richiesta, perché formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa ( Sez. 5, Sentenza n. 21573 del 16/04/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247758 - 01 ), e, dall'altro, aggiungere che non si verifica parimenti alcuna nullità nell'ipotesi in cui la richiesta di termine a difesa venga effettuata prima ancora della scelta sul rito, in funzione di essa, perché la ratio della previsione del giudizio direttissimo in caso di arresto in flagranza di reato è quella della immediatezza e contestualità del giudizio rispetto alla convalida dell'arresto, di talchè le opzioni sul rito non possono che essere immediate e contestuali in quanto propedeutiche alla celere celebrazione del processo;
in una siffatta ipotesi residua spazio per il riconoscimento di termine a difesa in ogni caso non superiore a dieci giorni solo nel caso in cui ciò sia - - effettivamente necessario ai fini della preparazione della difesa che la opzione sul 3 -rito comporti che per espressa previsione normativa, di cui all'art. 451 cit., solo quella del rito ordinario che si celebra mediante il dibattimento.
1.2. Non va peraltro trascurato che la mancata concessione del termine a difesa (il principio è stato affermato con riferimento a quello previsto dall'art. 108 codice di rito ma esso è di generale applicazione ) determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua, sicché essa non solo non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020; Garrach, Rv. 278823), ma non può nemmeno essere sollevata - come accaduto nel caso in esame - solo in appello (nel caso di specie, il difensore presente all'atto del rigetto della richiesta ha optato per il prosieguo del procedimento senza nulla obbiettare, avvalendosi delle facoltà che le pertinenti norme procedurali gli assicuravano nella specifica fase procedurale in cui si verteva, che, come detto, consentiva ancora l'opzione per il rito alternativo che veniva quindi ritualmente esercitata ). D'altronde si aggiunge il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dar luogo ad alcuna nullità quando l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497), che è onere della parte dedurre specificamente, significando quale prerogativa difensiva sia stata effettivamente lesa. Nel caso in esame il ricorrente si limita a predicare una violazione del diritto di difesa di cui rinuncia a prospettare un effettivo fondamento, lamentando unicamente che ne sia derivata la preclusione dell'esame degli atti non costituente peraltro il fulcro della previsione del termine a difesa nell'ipotesi del giudizio direttissimo e al contempo che la scelta dell'abbreviato implicante - - per definizione la decisione sulla base degli atti sia dipesa proprio dalla - mancata possibilità di esaminare, anche ad horas, gli atti;
atti che, come detto, erano già a disposizione delle parti e consultabili, avendo diritto la difesa, in sede di convalida, di accedere ad essi (cfr. Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010 Cc. (dep. 11/10/2010) Rv. 247939 - 01 che ha affermato che il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare;
denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine 4 generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell'udienza di convalida. Principio anche di recente ribadito, cfr. per tutte Sez. 6 n. 9573 del 13/11/2019 Cc. (dep. 10/03/2020 ) Rv. 278623 - 01 ). La censura è, pertanto, inammissibile sotto ogni profilo.
2. Dalle ragioni si qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processulai e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Eduardo De Gregorio سانه ها به ری DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 10 MAR 2021 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmala Vanzube pay 5