Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
Non configura il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi (c.d. "Pic-card" o "Smart-card"), atteso che con tali strumenti non si viola alcun domicilio informatico, protetto da misure di sicurezza, ma si utilizzano irregolarmente servizi di trasmissione o comunicazione ad accesso condizionato, contravvenendo in tal modo alle disposizioni sul diritto d'autore di cui all'art. 6 D. Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, sanzionato solo in via amministrativa prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 38.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2003, n. 22319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22319 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/04/2003
1. Dott. PROVIDENTI AN - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 838
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 38410/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
per MU OC AN, n. Vogherà 23.8.76;
avverso ordinanza Tribunale Reggio C. 19.6.02;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s. P.G., Dr. A. MURA;
RITENUTO
1 - Il Tribunale ha confermato il decreto di convalida del sequestro operato il 15.5.02, oltrecché di alcune cartucce per fucile, di un decodificatore di segnali satellitari, di tre schede per ricezione degli stessi segnali relativi a trasmissioni di rete "criptate" (Pic- Cards o Smart-cards), di un tipo usato per una cd. "pay tv", non munite di codici di accesso e di un programmatore Pic-Eeprom e Smart Card, utilizzato appunto per inserirvi i codici.
Ha ritenuto configurabile nella specie il reato di cui all'art. 615 quater CP, estendendo la definizione di "sistema informatico",
offerta dalla sentenza della sez. 6^, n. 3067/99, al meccanismo che presiede al funzionamento delle cd. pay tv, e che il possesso delle smart cards, corpo di reato e dell'apparecchiatura, cose pertinenti, costituisce circostanza anomala "prodromica al compimento di attività di vera e propria fabbricazione di Smart Cards munite di codici di accesso, che spetta unicamente all'impresa esercente il servizio...".
Con il ricorso si denuncia: - violazione art. 615 quater CP, perché l'apparato elettronico costituito dal decoder e dalle due Pie - Cards non costituisce un "sistema informatico" (giusta definizione di Cass. Pen., sez. 6^, n. 3067/99), e difficilmente la norma penale si attaglia al sistema della pay - tv. Inoltre la condotta di AM è sotto questo profilo irrilevante, anche perché nella specie in ipotesi non si varcherebbe la soglia di punibilità.
2 - Il ricorso è fondato.
Nell'art. 614 ter CP il legislatore punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico con la reclusione sino a tre anni. La norma tutela l'inviolabilità del cd. "domicilio informatico", come tra l'altro si è desunto dalla sua collocazione sistematica. Nell'art. 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) il legislatore prevede la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. La norma prevede pertanto una tutela anticipata rispetto a quella dell'articolo precedente, con sanzione sino ad un anno di reclusione.
Va precisato che "sistema informatico" è un insieme di strumenti tecnologici (hardware) e programmi (software) per l'informazione. "Sistema telematico" si riferisce ad analogo insieme, specificamente destinato alla trasmissione a distanza, in ipotesi maggiormente aderente alla specie (TV a pagamento).
Entrambi i sistemi adottano la matematica binaria, e misure di sicurezza per impedire ad estranei l'accesso, vale a dire l'esercizio degli stessi diritti di gestione del titolare del domicilio. Ove i sistemi, ma non necessariamente, trasmettano dati a terzi, viene rilasciato a ciascun utente un codice per l'accesso al relativo servizio.
A ritenere che nella specie quanto sequestrato possa servire a violare le stesse misure di sicurezza disposte per l'accesso al sistema, poiché la detenzione sia delle carte non codificate, che dell'apparecchiatura in sè, non implica ancora disponibilità di strumenti per eludere la condizione di accesso ed è detta, nell'ordinanza, pertinente ad una attività prodromica a quella incriminata, che è già per quanto si è visto prodromica all'accesso, all'evidenza non sarebbe varcata la soglia di punibilità di cui all'art. 615 quater.
È tuttavia questione se in ipotesi sarebbe configurabile il reato previsto da tale norma, ed insomma se l'accesso condizionato al servizio di trasmissione audiovisive via satellite (cd. pay tv) significhi accesso ad un sistema informatico o telematico. Tanto è stato bensì ritenuto nella sentenza NE (Cass. sez., 2^ 2.7.98, CED rv 211519), a proposito delle pie cards. Ed è stato ripetuto da sez. 5^, 1059/02, OL (222064), che ha differenziato la disciplina dell'art. 171 octies della L. 633/41, introdotto con L. 18.4.00, e quella di cui all'art. 6 D. lgs. 373/00, emessa in attuazione della direttiva CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato, che prevede mera sanzione amministrativa, in quanto hanno ad oggetto, non il domicilio informatico, ma la "protezione del diritto d'autore" e nella specie l'accesso condizionato tutelerebbe il domicilio informatico. Viceversa S.U. 33/02, UN ed a., occupandosi del sequestro di 'supporti informatici, nonché apparecchiature software e hardware idonee alla produzione, duplicazione e clonazione di apparati o loro parti per la visione illecita di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionatò, ha stabilito che l'art. 615 quater CP non è invocabile nella specie. Esso riguarda essenzialmente condotte tipologicamente diverse da quelle previste dall'art. 171 octies e 6 D. L.gs. citati, ed aventi oggetto materiale e bene giuridico diversi.
In ogni caso ha precisato che se il sistema di accesso alle pay tv dovesse essere ricompreso nel concetto di sistema telematico, e le pie cards tra i mezzi idonei ad accedervi, prevarrebbe per il principio di specialità, la previsione dell'art. 171 octies cit. e quindi quella del D. Lgs. 373/00. Quest'ultima norma, che concerne anche il possesso di tali apparecchiature, difatti prevede ipotesi speciale rispetto a quella di cui all'art. 171 octies L. 633/41. E, con L.
7.2.03 n. 38 (per quanto qui interessa successiva ai fatti di cui si tratta), la specialità è stata confermata, perché quest'ultima legge dice espressamente applicabili le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli artt. 171 bis e 171 octies della L. 633/41. Orbene la L. 633/41 e successive hanno sì ad oggetto "la protezione del diritto d'autore" ma anche quelle "di altri diritti connessi al suo esercizio", vale a dire i diritti di utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore, esattamente quelli implicati dalle trasmissioni TV ad accesso condizionato, mentre resta fermo che l'art. 614 quater si occupa di prevenire la violazione del "domicilio informatico", cioè del sistema per sè stesso, non la fruizione senza pagamento di un servizio.
Ciò posto, la ragione di differenziazione tra l'oggetto di cui all'art. 615 quater e le norme speciali in discorso non è spiegata da S.U. UN, ma evidente: altro è l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, altro l'accesso condizionato ai dati che esso eventualmente fornisca ad estranei.
Per esempio, è un sistema informatico il CED di questa Corte. L'accesso agli strumenti hardware o software di programmazione è riservato al personale del CED. L'accesso alle massime giurisprudenziali è consentito ai fruitori del servizio. Nel primo caso sono previste misure di sicurezza, all'occorrenza codificate, per consentire l'accesso al sistema, o domicilio informatico, solo agli addetti. Il codice di accesso al sistema non viene comunicato, neanche a pagamento, ai terzi, semplicemente perché consente la stessa gestione di sistema. Se ci si procura abusivamente quel codice, o si compie alcun'altra delle attività sanzionate dall'art. 615 quater, che mettono in pericolo le misure di sicurezza, si compie un'attività che può consentire l'ingresso nel domicilio informatico del CED, con rischio di falsificazione delle massime di questa Corte.
Il codice di accesso alla banca dati, ovvero al servizio di trasmissione o comunicazione, viene invece rilasciato a ciascun destinatario del servizio, a condizione, per lo più di pagamento, ed ovviamente non consente l'accesso al sistema informatico o telematico, ma proprio e solo ai suoi frutti, i dati. I magistrati ne usufruiscono gratis, ma non per questo hanno accesso al domicilio informatico. Tutti gli utenti, avendo un codice di accesso al servizio, ancorché abusivamente procurato, possono leggere o trascrivere le singole massime, senza poter influire sul loro tenore. E tanto è analogo a quanto fa chi usa una una card, pic o smart che si voglia, di accesso ad un servizio pay - tv, in cui è inserito un codice che abilita alla decodificazione del segnale trasmesso, non certo ad influire sul tenore delle trasmissioni.
Pertanto tutto quanto, hardware - software, riguardi l'accesso condizionato alle TV a pagamento, che trasmettano via satellite o cavo o altrimenti, ricade sotto la previsione della normativa del diritto d'autore, in particolare dell'art. 6 D Lgs. 373/2000, norma speciale rispetto a quella dell'art. 171 octies. Essa irrogava, sino all'avvento della L. 38/2003, una mera sanzione amministrativa. Alla specie si applica dunque la sola disposizione dell'art. 6 D.lgs. citata, dal momento che la L. 38.2003 non era ancora vigente, di talché si perviene alla stessa soluzione adottata dalle S.U. nella sentenza 8545/03. Non è, in ipotesi, possibile convertire il sequestro probatorio penale in sequestro amministrativo cautelare, previsto dall'art. 6 in discorso per autonoma iniziativa degli organi di cui al precedente art. 5 co. 1 ("dei quali restano, ovviamente integre anche nel caso le prerogative": così le S.U. e con apprestamento a favore degl'interessati di apposito e distinto rimedio, disciplinato dall'art. 19/1 L. 689/81).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza ed il decreto del Procuratore della Repubblica di Palmi in data 17.5.02, limitatamente al materiale informatico in sequestro.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003