Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 2
La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente all'ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché, in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit. (opponibilità della sentenza all'impresa designata dal Fondo di garanzia), è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario.
La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente alla ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit., è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario. Di tale comunicazione, peraltro, non può tenere luogo la notificazione della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell'impresa designata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poiché detta impresa, giusta disposto dell'art. 25 legge cit., deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, essendo il suo debito nei confronti del danneggiato potenzialmente destinato a non risultare del tutto soddisfatto dal regresso esercitabile nei confronti della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Ne consegue che la sentenza così pronunciata deve considerarsi nulla, nonostante la notificazione all'impresa designata, per violazione della norma sulla comunicazione della pendenza del giudizio, anche se tale nullità non ne inficia l'attitudine a passare in regiudicata (sì da poter essere legittimamente eseguita anche nei confronti dell'impresa designata, salva opposizione in sede di processo di esecuzione da parte di quest'ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luciano Roasio, quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IPPONIO 14, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO CIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO CAPPELLERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17469/98 del Tribunale di ROMA, emessa il 22/09/98 e depositata il 05/10/98 (R.G. 46423/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Eduardo CIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - RO D'ON conveniva in giudizio GI AN e la società OM RE S.p.A. e con la citazione a comparire davanti al conciliatore di Roma, notificata il 16 e 18.2.1993, proponeva in loro confronto una domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale.
L'udienza di prima comparizione era fissata per il 30.3.1993. I convenuti non si costituivano in giudizio.
Il 31.5.1993 la OM RE veniva messa in liquidazione coatta amministrativa.
Il 21.6.1994 la causa era posta in decisione ed il 9.8.1994 era pubblicata la sentenza che chiudeva il giudizio davanti al conciliatore.
I convenuti vi venivano condannati a pagare la somma di L. 780 mila, aumentata di rivalutazione ed interessi, e la spese processuali liquidate in L. 850 mila oltre gli accessori.
Il 13.12.1994, su richiesta dell'attore, la sentenza veniva notificata alla società LI Le Assicurazioni D'Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di garanzia.
RO D'ON notificava quindi all'LI, il 9.2.1995, la sentenza spedita in forma esecutiva ed il precetto ed il 7.3.1995 vi faceva seguire la notifica di un atto di pignoramento presso terzi. 2. - L'LI proponeva opposizione all'esecuzione con ricorso depositato il 27.4.1995.
Vi sosteneva che la sentenza del conciliatore non le era opponibile.
Questo perché l'attore, una volta pubblicato il decreto 31.5.1993 che aveva messo in liquidazione la OM RE, assicuratore del responsabile, avrebbe dovuto proseguire il giudizio nei confronti del liquidatore della OM e dell'impresa designata.
3. - L'opposizione è stata rigettata in primo grado dal giudice di pace ed in secondo grado dal tribunale.
Il tribunale, nella sentenza del 5.10.1998, ha svolto queste considerazioni.
Davanti al conciliatore il processo doveva proseguire, come era stato fatto, in contumacia della OM RE, perché la messa in liquidazione della società non era stata notificata e quindi il processo non doveva essere dichiarato interrotto e riassunto in confronto della OM RE in persona del liquidatore. Quando la sentenza di primo grado, come nel caso, è pronunciata in confronto della società di assicurazione come soggetto non investito da provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, in quanto della perdita della sua capacità di stare in giudizio non è stata data comunicazione nel giudizio pendente, perché la sentenza sia resa opponibile all'impresa designata dal Fondo di garanzia è sufficiente che le sia notificata in modo da porla in grado di impugnare la sentenza se lo ritiene. 4. - L'LI ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 4.10.1999.
RO D'ON ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene un motivo.
2. Il motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 29 L. 24 dicembre 1969, n. 990. La tesi svolta dalla ricorrente è questa.
La sentenza pronunciata sull'azione diretta proposta dal danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, se lo è dopo che in confronto dell'assicuratore è intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta, è opponibile all'impresa designata per il risarcimento del danno alla duplice condizione che della pendenza del giudizio sia stata data notizia, in precedenza, sia al commissario liquidatore sia all'impresa designata.
La notizia al commissario liquidatore può mancare, perché è assorbita dalla riassunzione del processo in suo confronto, se, intervenuto il provvedimento di messa in liquidazione, è stata dichiarata l'interruzione.
Non può invece mai mancare la notizia all'impresa designata. Aggiunge però la ricorrente, che il danneggiato, non avendo dato notizia della pendenza del processo nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe quantomeno dovuto notificare la sentenza sia al commissario liquidatore sia all'impresa designata ed attendere che fosse passata in giudicato in confronto di entrambi. Invece, la sentenza al commissario liquidatore non è stata notificata.
Conferma della tesi è tratta dalla considerazione che, a norma dell'art. 29 della legge, la surrogazione dell'impresa designata verso quella posta in liquidazione coatta postula che il giudizio si sia svolto in confronto del commissario liquidatore. 2.1. - Il motivo è fondato, anche se uno degli argomenti svolti a suo sostegno non lo è.
Si tratta, in particolare, dell'argomento per cui la sentenza non sarebbe opponibile all'impresa designata, se non sia pronunciata in confronto del commissario liquidatore.
Queste le ragioni della decisione.
3. - È necessario premettere che non è stato depositato il decreto che ha posto la OM RE in liquidazione coatta amministrativa, ma tra le parti, nel giudizio di opposizione, non vi è stata discussione sui seguenti punti: che il decreto è stato emesso il 31.5.1993; che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ne è avvenuta prima che nel giudizio pendente sulla domanda di condanna la causa passasse in decisione;
che per la liquidazione dei danni si è fatto luogo al meccanismo, previsto dall'art. 19, terzo comma, della legge 990 del 1969, con l'LI come impresa designata.
3.1. - Conviene ancora fissare il punto che il presente giudizio ha avuto origine da una domanda di opposizione all'esecuzione; che l'esecuzione non può essere iniziata se non sulla base di un titolo esecutivo già esistente e che l'opposizione va accolta se nel momento in cui l'esecuzione è iniziata il provvedimento giudiziale posto a base dell'esecuzione non aveva ancora acquistato l'efficacia di titolo esecutivo in confronto del debitore.
4. - Gli artt. 18 primo comma, 19 primo comma lett. c) e quarto comma, 20 e 24 della legge 990, dispongono che, se l'assicuratore della responsabilità civile al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta o vi ci è posto successivamente, l'azione diretta nei confronti del fondo di garanzia va esercitata contro l'impresa designata e nel giudizio deve essere convenuto, oltre al responsabile del danno, anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.
Ciò sta a significare che, quando il giudizio non è ancora pendente, mentre l'azione diretta deve essere proposta in confronto dell'impresa designata e davanti al giudice competente secondo le norme del codice di procedura civile, del processo è parte necessaria l'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta, per la quale sta in giudizio il commissario liquidatore (in conformità di quanto dispone il secondo comma dell'art. 200 della legge fallimentare) e nei cui confronti è così compiuto l'accertamento del credito del danneggiato.
Accertamento sulla cui base l'impresa designata potrà surrogarsi nei diritti del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta (art. 29, secondo comma, legge 990). Questo congegno, se consente al danneggiato di ottenere il risarcimento, sia pure nei limiti indicati dall'art. 21, ultimo comma, della legge 990, senza dover sottostare al meccanismo di accertamento del credito in confronto della liquidazione coatta previsto dagli artt. 207 e ss. della legge fallimentare, tuttavia impone che l'accertamento del credito avvenga in contraddittorio del commissario liquidatore.
Di questa disciplina prevista per i processi che iniziano dopo la messa in liquidazione deve essere tenuto conto nell'interpretazione delle disposizioni che regolano gli effetti della messa in liquidazione sui processi iniziati prima (art. 25 della legge 990).
5. - L'art. 25 contiene al riguardo due serie di disposizioni, una costituita dal primo comma, l'altra dal secondo e dal terzo;
contiene ancora un quarto comma, che si presenta come un'estensione dell'ambito applicativo del primo.
5.1. - Il primo comma riguarda il caso che, anteriormente alla messa in liquidazione, sia stata pronunciata e sia passata in giudicato la sentenza ottenuta dal danneggiato contro l'assicuratore. La sentenza è opponibile all'impresa designata.
Questo significa che l'impresa designata, nei limiti di somma indicati dall'art. 21, è obbligata a pagare al danneggiato quanto ad esso è stato riconosciuto nella sentenza di condanna passata in giudicato e che, in base a tale sentenza, mancato il pagamento, il danneggiato può agire esecutivamente.
5.2. - La norma è certamente applicabile almeno al caso di sentenza che non solo sia stata pronunciata, ma sia anche passata in giudicato, contro l'assicuratore, prima che nei suoi confronti sia intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato d'insolvenza.
Quindi, in rapporto a questa sentenza, che fa stato sulla obbligazione indennitaria dell'assicuratore verso il danneggiato, all'impresa designata è fatta, verso il danneggiato da un lato e verso la liquidazione coatta dell'assicuratore dall'altro, la stessa posizione che avrebbe assunto nel caso in cui la messa in liquidazione coatta avesse preceduto l'inizio del processo. 5.3. - Resta allora da considerare a quale disciplina siano soggette altre situazioni, caratterizzate dal tratto per cui la messa in liquidazione coatta dell'assicuratore con dichiarazione del suo stato d'insolvenza interviene dopo che la domanda diretta contro l'assicuratore è stata proposta e prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.
Nel caso, interessa in particolare la situazione in cui la messa in liquidazione interviene nel corso di un giudizio in unico grado - cui si può equiparare quella in cui intervenga nel corso di un giudizio di appello.
6. - Il secondo comma dell'art. 25 riguarda il caso in cui il provvedimento di messa in liquidazione coatta "interviene in corso di giudizio e questo prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta".
La norma dispone che "le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario".
Prosegue il terzo comma col dire che "L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse".
6.1. - La formulazione letterale del secondo comma dell'art. 25 è dunque nel senso che la sentenza pronunciata nel processo già iniziato sarà opponibile all'impresa designata se la pendenza del giudizio le sia stata comunicata, ma a condizione che il giudizio sia proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta. 7. - Nel caso il giudizio è proseguito in confronto dell'impresa assicuratrice, nella persona dei suoi rappresentanti, perché l'assicuratore è stato citato in giudizio prima d'essere messo in liquidazione ed è rimasto contumace.
7.1. - In rapporto alla norma che si commenta, la sentenza così pronunciata pone il problema di come si debba interpretare l'espressione "se ... il giudizio prosegue nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta".
Si tratta di stabilire se vi rientri anche il caso in esame, in cui il giudizio prosegue contro l'assicuratore e non contro la sua liquidazione coatta, perché ne' la messa in liquidazione è dichiarata o notificata ne' il commissario liquidatore si costituisce per proseguire il processo, a seguito di interruzione e riassunzione in suo confronto, o spontaneamente.
7.2. - Della norma, questa Corte, con la sentenza 23 giugno 1997 n. 5574, ha dato un'interpretazione nel senso che il caso vi rientri. E lo stesso ha fatto la Corte costituzionale con la successiva ordinanza 25 febbraio 1999 n. 48. La ragione è sostanzialmente questa.
La deroga recata alla disciplina delle procedure concorsuali dalla legge sulla assicurazione obbligatoria non ha solo consentito che i giudizi di azione diretta potessero proseguire con efficacia di accertamento nei confronti della liquidazione coatta, ma ha anche implicitamente assoggettato tale prosecuzione alle regole del processo ordinario di cognizione.
La portata normativa del secondo comma dell'art. 25, in rapporto al profilo ora discusso, è dunque questa.
Il giudizio sull'azione diretta, iniziato prima della messa in liquidazione coatta, può proseguire;
la perdita della capacità di stare in giudizio dell'assicuratore è soggetta alla disciplina che le appresta il codice di procedura a seconda del momento in cui interviene (in questo senso parrebbe essersi voluta esprimere già la sentenza 17 ottobre 1984 n. 5229 delle sezioni unite). 7.3. - Il motivo di ricorso non è dunque fondato per la parte in cui postula che la sentenza del conciliatore, perché non pronunciata contro il commissario liquidatore, sia venuta in essere come sentenza inefficace nei rapporti con la liquidazione coatta e per questo neppure opponibile all'impresa designata. 8. - Si è visto che la pendenza del giudizio deve essere comunicata all'impresa designata, perché la condanna dell'assicuratore le sia opponibile.
8.1. - Nel caso, è pacifico che, intervenuta la messa in liquidazione dell'assicuratore nel corso del giudizio davanti al conciliatore, della pendenza di tale giudizio non è stata data comunicazione all'impresa designata, sicché la sentenza di condanna dell'assicuratore è stata pronunciata in assenza di tale comunicazione.
I giudici del tribunale hanno però ritenuto che costituisca pendenza del giudizio anche la fase successiva alla pronuncia di una sentenza impugnabile;
che della comunicazione non data nel corso del giudizio davanti al conciliatore potesse tenere luogo la notificazione della sentenza, perché aveva posto l'impresa designata in condizioni di impugnare la sentenza se lo avesse voluto. La soluzione accolta dai giudici di merito, che della comunicazione dovuta all'impresa designata, non fatta nel corso del giudizio, possa tenere luogo, per renderle opponibile la sentenza, la comunicazione fatta dopo che la sentenza è stata pronunciata è soluzione che, nella sua assolutezza, non può condividersi. 8.2. - Il problema che la decisione pone in rapporto alla norma è se la comunicazione sia dovuta, quando la messa in liquidazione avviene in un momento del giudizio in cui potrebbe ancora essere dichiarata o notificata ai fini della interruzione del processo;
in altri termini se, quante volte la messa in liquidazione non sia stata fatta conoscere nel corso del giudizio, la messa in liquidazione possa essere legalmente ignorata anche ai fini della comunicazione della pendenza del giudizio all'impresa designata. 8.2.1. - La Corte ritiene che questo problema vada risolto nel senso che la disciplina dell'interruzione attenga al piano della prosecuzione del processo e non a quello della comunicazione della pendenza della lite, perciò in ogni caso dovuta nei confronti dell'impresa designata.
Le ragioni sono queste.
8.2.2. - Quando la messa in liquidazione è dichiarata o notificata, discende dalla disciplina sull'interruzione e dalla lettera della legge che la parte interessata, ricevuta nel processo la notizia qualificata a proposito della messa in liquidazione coatta, oltre a riassumere il processo in confronto del commissario liquidatore, dia comunicazione della pendenza del giudizio all'impresa designata, che è il soggetto sul quale secondo la legge si appunta ormai la titolarità passiva dell'obbligazione di indennità verso il danneggiato e l'assicurato.
L'onere di dare questa comunicazione, al fine che la sentenza pronunciata contro di lei sia opponibile all'impresa designata, rivela, d'altra parte, che il congegno costruito dalla legge sull'assicurazione obbligatoria mediante il secondo e terzo comma dell'art. 25, si basa sul presupposto che l'impresa designata, chiamata a rispondere, per il fondo di garanzia, del debito dell'assicuratore insolvente, deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, giacché il suo debito verso il danneggiato è potenzialmente destinato a non risultare del tutto soddisfatto dal regresso esercitabile verso la liquidazione coatta.
Il congegno è volto a coniugare l'estensione degli effetti della condanna dell'assicuratore ad un'altra parte, l'impresa designata, con l'autonomia degli interessi di cui essa è portatrice rispetto all'assicuratore, nei cui confronti la condanna può secondo la legge essere resa.
Orbene, il tribunale ha in sostanza ragionato nel senso per cui, se la messa in liquidazione coatta non è dichiarata o notificata, siccome non si ha interruzione del processo secondo le norme del codice di procedura, il processo può proseguire sino alla pronuncia di una sentenza che ha effetti di accertamento verso la liquidazione coatta e perciò nasce anche come sentenza eseguibile contro l'impresa designata.
La condizione per cui la pendenza del giudizio debba esserle notificata, non potutasi assolvere nel corso del giudizio, lo potrebbe essere a sentenza pronunciata.
Alla soluzione accolta dal tribunale si possono fare obiezioni. Essa attribuisce alla interruzione del processo un rilievo che condiziona quanto dispone il secondo comma dell'art. 25 della legge 990.
Se non che l'istituto della interruzione, basato sulla dichiarazione o notificazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte che l'ha subita, e dunque sull'onere di chi la rappresenta nel processo o fuori del processo di dichiararlo, tiene conto unicamente degli interessi delle parti da cui il processo è stato iniziato e così si spiega come sia dato pervenire ad una sentenza efficace nei loro confronti, anche se una della parti ha perso nel frattempo la capacità di stare in giudizio. Nella vicenda disciplinata dall'art. 25, secondo e terzo comma, della legge 990, come si è visto, viene in campo un interesse che non trova invece protezione nel funzionamento dell'istituto della interruzione: l'interesse dell'impresa designata a che non sia pronunciata una sentenza di condanna che possa essere eseguita in suo confronto, senza che prima sia stata posta in condizione di prendere parte al processo.
Questo interesse non può essere sacrificato dalle scelte processuali, che, una volta dichiarato lo stato d'insolvenza e messo l'assicuratore in liquidazione coatta, sono compiute dal commissario liquidatore, astenendosi dal far dichiarare o notificare nel processo l'intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio dei rappresentanti dell'assicuratore.
D'altro canto, il medesimo interesse neppure può essere sacrificato dalla controparte, il danneggiato, perché, come avviene nel caso di sentenza pronunciata in unico grado, allora dal conciliatore ed ora dal giudice di pace, od in appello, le difese che l'impresa designata può svolgere con il ricorso per cassazione non sono quelle che possono essere svolte nel giudizio di merito. Insomma, per quanto riguarda l'accertamento del debito dell'assicuratore e gli effetti di tale accertamento in rapporto all'azione di regresso dell'impresa designata, nessun ostacolo si frappone, sul piano della tutela del diritto di difesa delle parti, a ricondurre la rilevanza della perdita della capacità di stare in giudizio al funzionamento delle norme sull'interruzione. Invece, per quanto riguarda il medesimo accertamento ed i suoi effetti in rapporto alla eseguibilità della sentenza in confronto dell'impresa designata, avendo il legislatore scelto di non basare tale eseguibilità sul puro funzionamento delle norme relative alla successione nel rapporto controverso, deve ritenersi che il diritto di difesa dell'impresa designata resterebbe sacrificato da una interpretazione della legge che condizionasse l'onere del danneggiato d'informarla del giudizio alla conoscenza legale che della messa in liquidazione dell'assicuratore il danneggiato avesse avuto nell'ambito del medesimo giudizio.
Sicché, la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale (art. 20, secondo comma, della legge), come è sufficiente a determinare la conoscenza della messa in liquidazione e l'onere del danneggiato di agire in confronto dell'impresa designata, quando si tratta di iniziare un nuovo processo, così la si deve considerare idonea a determinare una pari conoscenza legale quando si tratta di dare comunicazione all'impresa designata del giudizio già pendente. Sicché la tesi per cui la comunicazione della pendenza del giudizio all'impresa designata sarebbe dovuta o no a seconda che il processo sia stato o no interrotto e nel caso non sia stato interrotto potrebbe essere supplita dalla notificazione della sentenza oramai pronunciata deve essere rifiutata. 8.3. - La ricorrente, perciò, ha sostenuto tesi da condividere, quando ha osservato che la sentenza pronunciata dal conciliatore, esecutiva di diritto, non era eseguibile nei suoi confronti, in base al precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 25 della legge, per il fatto che della pendenza del giudizio non le era stata data comunicazione nel corso del medesimo giudizio.
9. - Nella specie c'è però una terza determinante del caso concreto, che risulta da questo complesso di dati.
La comunicazione non fatta nel corso del giudizio è stata data dopo la pubblicazione della sentenza.
È avvenuta mediante una notificazione all'impresa designata compiuta in tempo utile, rispetto al termine annuale di decadenza, perché la sentenza potesse essere impugnata nel termine di sessanta giorni.
L'esecuzione della sentenza è stata iniziata dopo che questo termine era scaduto.
Per converso, dalla motivazione della decisione impugnata non risulta se la sentenza della cui esecuzione si tratta, prima che l'esecuzione venisse iniziata contro l'impresa designata, fosse stata notificata anche al commissario liquidatore: ciò che nel ricorso è stato negato, sicché la sentenza sarebbe stata ancora impugnabile dal commissario, quando se ne è iniziata l'esecuzione coattiva. In presenza di questi tratti, la ricorrente ha sostenuto che, seppure la comunicazione non fatta prima potesse essere data dopo, ciò non avrebbe consentito di eseguire la sentenza se non quando fosse passata in giudicato, per il che sarebbe stato però necessario attendere che non fosse più impugnabile dal commissario liquidatore. L'argomento è convincente.
9.1. - La questione che va risolta per decidere su questo argomento si può sintetizzare così.
Non realizzata la condizione per rendere la sentenza opponibile all'impresa designata, condizione prevista dal secondo comma dell'art. 25 per l'interpretazione che se ne è data, si è visto come si debba anche rifiutare la conclusione, cui è pervenuta la decisione impugnata, che a rendere eseguibile la sentenza contro l'impresa designata basti che le sia stata notificata. Fissato questo punto, si tratta però di stabilire se la sentenza debba considerarsi inutilmente pronunciata agli effetti di cui si discute, sicché al danneggiato non resti che iniziare in confronto dell'impresa un nuovo giudizio e d'altra parte l'impresa possa sempre far valere con l'opposizione all'esecuzione che la sentenza non costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti. Ovvero se, esclusa l'eseguibilità sulla base dell'art. 25 secondo comma, sicché, una volta notificatale la sentenza, l'impresa designata può contrastarne l'esecuzione con la relativa opposizione, la sentenza sia da considerare bensì nulla per violazione della norma sulla comunicazione della pendenza del giudizio, ma suscettibile tuttavia di passare in giudicato, sì da poter essere eseguita anche in confronto dell'impresa designata una volta passata in giudicato.
Preferibile è la seconda alternativa.
Che però impone di stabilire se la sentenza possa considerarsi passata in giudicato in confronto dell'impresa designata, sebbene sia ancora impugnabile dal commissario liquidatore o quando anche per questi è decorso il termine per l'impugnazione, perché, sin quando può essere impugnata dal commissario liquidatore, può anche esserlo dall'impresa designata, pur se il termine per questa è già scaduto. Ed è ancora quest'ultima la soluzione preferibile.
Da ciò, in definitiva, l'accoglimento del ricorso.
9.2. - Che richiesta dal creditore l'esecuzione di un provvedimento giudiziale di condanna l'altra parte possa disporre e debba ricorrere ai due mezzi, l'opposizione all'esecuzione e l'impugnazione del provvedimento, è vicenda che si produce tutte le volte in cui è chiesta l'esecuzione di un provvedimento di cui l'altra parte contesta l'attuale efficacia esecutiva: si pensi ad un'esecuzione chiesta in base a decreto d'ingiunzione non dichiarato provvisoriamente esecutivo, contro il quale andrà proposta, oltre all'opposizione all'esecuzione quella all'ingiunzione; si pensi ancora ad un'esecuzione che fosse stata chiesta in base a sentenza di primo grado non provvisoriamente esecutiva o che si sostenesse passata in giudicato, mentre l'altra lo contestasse sul presupposto della inesistenza della notificazione della sentenza. 9.3. - Situazione identica a quella che si è proposta nel caso in esame non sembra essere stata sin qui affrontata dalla Corte. Nel caso deciso dalla sentenza 23 luglio 1987 n. 6598 si è discusso del se potesse eseguirsi in confronto dell'impresa designata, la condanna al pagamento di una provvisionale pronunciata dal giudice penale, con sentenza dichiarata per questa parte provvisoriamente esecutiva, quando ancora l'assicuratore non era stato posto in liquidazione coatta.
Di tale sentenza era stata poi chiesta l'esecuzione in confronto dell'impresa designata, ma la Corte osservò che la situazione non era riconducibile ne' al secondo ne' al primo comma dell'art. 25 della legge e perciò accolse l'opposizione all'esecuzione. Un caso analogo, di decisione pronunciata prima della messa in liquidazione, con cessione del portafoglio, di cui era stata poi chiesta l'esecuzione in confronto del fondo, è stato nello stesso modo deciso con la sentenza 30 dicembre 1993 n. 13003, in base alla considerazione che, fuori del caso di sentenze passate in giudicato prima della messa in liquidazione, la condanna non può avere effetti contro un soggetto non posto in condizioni di partecipare al processo.
9.4. - I precedenti richiamati giovano a rinsaldare la conclusione per cui la comunicazione dovuta nel corso del giudizio non si presta ad essere supplita da una comunicazione successiva, ma non sono decisivi ai fini della soluzione della questione che si prospetta qui.
Ritiene la Corte che la soluzione del problema possa essere desunta dal confronto di due argomenti.
Nel suo complesso, la precedente giurisprudenza ha colto una identità di fondo tra la posizione dell'impresa designata e quella del successore nel rapporto controverso.
Da ciò si può trarre la considerazione che la sentenza pronunciata contro l'assicuratore, se passata in giudicato, può fare stato contro l'impresa designata, anche se non sia stata posta in condizioni di prendere parte al processo, perché quando si ha un fenomeno di successione nel diritto controverso, la posizione del successore non è ne' quella del soggetto che deve necessariamente partecipare al processo ne' quella del soggetto terzo rispetto al rapporto.
La stessa giurisprudenza ha tuttavia posto in evidenza che, rispetto alla disciplina ordinaria della successione nel diritto controverso, la legge sull'assicurazione obbligatoria ha introdotto la specificazione per cui l'impresa designata deve essere posta in grado di prendere parte al processo e deve perciò esserne avvisata. Se si considera questa come una regola di diritto processuale, ordinata a consentire l'esercizio del diritto di difesa all'impresa designata e sanzionata col rendere non eseguibile in suo confronto la sentenza pronunciata in sua assenza, è possibile coniugare questa sanzione col rilievo proprio della violazione di una regola del processo compiuta in danno della parte nel cui interesse è posta, violazione che si traduce in motivo d'impugnazione, che dall'impresa designata non avvisata può essere fatta valere, eventualmente a norma del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ., e resta superata dal giudicato.
Ma, perché passi in giudicato la sentenza resa in un processo su diritto rispetto al quale si sia avuta successione, sentenza rispetto alla quale l'impugnazione può essere proposta anche dal successore a titolo particolare, è necessario che la sentenza passi in giudicato in confronto della parte originaria.
10. - A conclusione dell'esame del ricorso si possono quindi formulare i seguenti principi di diritto.
Nella materia della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, promossa dal danneggiato azione diretta contro l'assicuratore, se in pendenza del giudizio in unico grado questi è messo in liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di fallimento, la sentenza è opponibile all'impresa designata, se la pendenza del giudizio le è stata comunicata ed essa sia stata posta in condizioni di svolgervi le proprie difese, mentre non rileva che il giudizio sia proseguito in confronto dell'assicuratore o del commissario liquidatore. Nella stessa materia e nelle stesse circostanze, la sentenza che chiude il giudizio in unico grado non è opponibile all'impresa designata se prima non le sia stata data comunicazione che il giudizio pendeva: in questo caso, tuttavia, se la sentenza passa in giudicato perché ne' il commissario liquidatore ne' l'impresa designata, posta in condizioni di farlo, l'impugnano, la condanna risultante dalla sentenza passata in giudicato, pronunciata contro l'assicuratore od il commissario liquidatore, fa stato ed è eseguibile anche in confronto dell'impresa designata. 11. - Il ricorso è accolto sulla base del secondo principio di diritto prima enunciato, perché dalla sentenza impugnata non risulta se la sentenza del conciliatore, quando ne è stata iniziata l'esecuzione, fosse passata in giudicato nei confronti dell'assicuratore, per essere stata notificata, oltre che all'impresa designata, anche al commissario liquidatore e non essere stata dallo stesso impugnata.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione del tribunale di Roma, che, nel decidere sull'opposizione e l'appello proposto contro la sentenza di primo grado, si uniformerà all'indicato principio di diritto. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 6 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002