Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 40362
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

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La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicchè occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana destinate ad adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini).

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  • 1Coltivazione di cannabis e offensività: SS.UU. n. 12348/2020
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2026

    2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …

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  • 2Coltivazione domestica di marijuana (Cass, 12348/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2020

    Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …

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  • 3Sanzione penale della coltivazione incostituzionale? (C.App. Brescia, 10.3.2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Va verificata la legittimità costituzionale dell?art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa la condotta di coltivazione di piante di cannabis, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente dalle stesse ricavabile, dato che appare in in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Costituzionale. Aggiornamento: La Corte Costituzionale in data 9 marzo 2016 ha ritenuto la questione infondata. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D?APPELLO DI BRESCIA Prima Sezione Penale Riunita in Camera di …

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  • 4Anche la coltivazione domestica di sostanze stupefacenti ha rilevanza penaleAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 40362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40362
Data del deposito : 11 ottobre 2007

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