Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicchè occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana destinate ad adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini).
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Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …
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Va verificata la legittimità costituzionale dell?art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui esclude tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa la condotta di coltivazione di piante di cannabis, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente dalle stesse ricavabile, dato che appare in in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Costituzionale. Aggiornamento: La Corte Costituzionale in data 9 marzo 2016 ha ritenuto la questione infondata. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D?APPELLO DI BRESCIA Prima Sezione Penale Riunita in Camera di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2007, n. 40362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40362 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/10/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1214
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 36349/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 1 luglio 2005 n. 1779, pronunciata nel processo penale a carico di:
TO LU, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita l'arringa del difensore, avv. ASTA Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 gennaio 2003 n. 11 il G.u.p. del Tribunale di Savona assolveva LU VA dal reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, commesso in Erli (SV) il 6 luglio 2001 perché
il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, chiedendo che l'imputato fosse dichiarato colpevole del reato ascrittogli.
Con sentenza del 1 luglio 2005 n. 1779 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (art. 606 c.p.p., lett. b), perché non è possibile ipotizzare che un privato possa lecitamente coltivare piante di canapa indiana per scopi ornamentali, in quanto il legislatore considera pericolosa per la salute pubblica ogni forma di diffusione della droga e, inoltre, non è mai possibile, nel momento in cui la coltivazione è in atto, individuare l'effettiva futura destinazione delle piante in coltivazione. L'impugnazione è infondata.
Secondo una recente decisione di questa Corte la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico - agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito concettuale della c.d. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato (Cass., Sez. 6, 18 gennaio 2007 n. 17983, ric. Notaro). Il precedente giurisprudenziale è adeguato alla vicenda processuale in oggetto, nella quale la coltivazione riguarda cinque piante di canapa indiana, una delle quali immersa in una vasca piena d'acqua, destinate secondo l'assunto difensivo a adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini. La conforme decisione sul punto dei due gradi di merito non lascia dubbi sull'accertamento e sulla valutazione del fatto, ne' sull'assenza della destinazione all'uso di terzi, per cui dev'essere confermata la decisione di liceità della condotta, concordemente espressa dai primi Giudici. Il ricorso del P.G. avverso la sentenza impugnata non può pertanto essere accolto.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007