Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2001, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O ec 59870 I 9 1 Z / ес A 4 /1 R 6 T I 7144/0 1 2 S I . R G . P E . . L R D L L A A E . D D B NO E DE POP I A E S T T N R A E N I 1 T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 8 E R I 1 S E A E . T N A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente 8842/98 R.G.N. Dott. Vincenzo Carbone Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere 16505 Cron. Ceccherini Dott. Aldo Consigliere Rep. Dott. Salvatore Di Palma Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. 2013/2001 Ud. ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59870 sul ricorso proposto da: dello Stato, Amministrazione delle Finanze elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente - contro spa Centro Sud Prefabbricati, elettivamente domiciliata in Roma, via Monserrato, 25, presso l'avv. Riccardo Delli Santi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n.23/30/97, depositata il 24/3/1997 5 54 01 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato di Carlo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché l'avv. Quattrone, che ne ha invece richiesto il rigetto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica della G.d.F., l'Ufficio II.DD. di Rieti rettificava la dichiarazione presentata per l'anno 1991 dalla spa Centro Sud Prefabbricati, recuperando a tassazione £. 98.070.645 per ricavi non contabilizzati e non dichiarati, f. 59.083.159 per sopravvenienze attive e £.186.667.843 per costi indeducibili. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Rieti, che annullava l'atto impugnato. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con respingeva, però, sentenza in data 21/2/1997 2 l'appello. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa interpretazione di legge nonché omessa motivazione su punto decisivo della causa. Premesso, infatti, che l'avviso di accertamento non presentava alcun vizio di motivazione, esponeva la ricorrente che la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso le argomentazioni della parte privata senza prendere in considerazione i rilievi dell'Ufficio e gli elementi emergenti dal processo verbale della G.d. F. Per quanto riguardava i ricavi non contabilizzati, i giudici a quo avevano invero sostenuto che non si era trattato di vendite, ma di prestazioni di servizi regolarmente fatturati al momento del pagamento dei corrispettivi. Un assunto del genere risultava tuttavia in contrasto con i principi di base e con il dettato dello stesso art. 54 del DPR n. 917/1986, a norma del quale dovevano considerarsi come ricavi le somme incassate per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto dell'attività d'impresa. Parimenti infondato risultava anche l'annullamento 3 della ripresa per sopravvenienze attive, che a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione Regionale in contrasto con il principio della trasparenza del bilancio, non potevano qualificarsi come debiti verso fornitori perché relative a consegne risalenti "al 1988-86-83". Ugualmente illegittimo appariva infine anche il riconoscimento dei costi, cui i giudici a quo erano pervenuti trascurando del tutto le obiezioni dell'Ufficio, che aveva contestato l'inerenza della spesa relativa alla legna da ardere ed al materiale vario, nonché la certezza di quella di cui alla fattura n. 13 (per la quale non erano stati esibiti documenti giustificativi nel corso della verifica) e la deducibilità, integrale o parziale, di quelle per le consulenze legali e per il canone del radio telefono installato su di un furgone. Tenuto conto di quanto sopra e rilevato, in particolare, che anche i canoni di lease back non come "costi" perché potevano considerarsi contropartita di un vero e rappresentavano la T O N E proprio finanziamento e non della concessione di un bene da utilizzare nel processo produttivo, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. 4 L'intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 20/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che dopo aver espressamente escluso la nullità dell'avviso di accertamento perché motivato per relationem al processo verbale della G.d. F., la Commissione Tributaria Regionale ha osservato che i beni indicati nelle bolle di accompagnamento erano stati fatturati e pagati prima della loro consegna al destinatario. La censura mossa dall'Amministrazione a proposito della eliminazione della prima ripresa, risulta perciò non pertinente in quanto i giudici a quo non hanno affatto negato la natura di ricavi ai corrispettivi così conseguiti dalla Centro Sud, ma si sono limitati ad evidenziare, sia pure per implicito, che l'assenza di fatture successive alla consegna non dimostrava affatto la mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi, in quanto gli stessi erano stati appunto fatturati in precedenza. Venendo adesso all'esame delle ulteriori doglianze relative alle sopravvenienze attive ed ai costi, 5 ossserva il Collegio che la censura relativa a quest'ultimi risulta infondata per quanto riguarda la pretesa indeducibilità dei canoni di lease back (già riconosciuta da questa Suprema Corte con sentenza n. 9944 del 28/7/2000) ed inammissibile, perché generica, per quanto riguarda le altre componenti negative che l'Amministrazione si è limitata ad elencare, senza chiarire se i documenti giustificativi della fattura n.13 non erano stati prodotti neppure in giudizio e, soprattutto, senza minimamente indicare le concrete ragioni per le quali doveva negarsi l'inerenza о la deducibilità delle altre spese. Ugualmente inammissibile risulta, infine, anche la doglianza riguardante le sopravvenienze attive, la cui ripresa è stata esclusa dalla Commissione Tributaria Regionale perché relativa a somme costituenti, in realtà, dei debiti non ancora prescritti e, cioè, delle passività tuttora sussistenti. A fronte di tale argomentazione dei giudici tributari, la ricorrente si è limitata a sostenere che si trattava di vecchie forniture, muovendo così un'obiezione troppo generica per poter essere presa in considerazione. Il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dev'essere pertanto rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite fra le interamente parti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. Roma, il 20/3/2001 Al Presleyte IL CONSIGLIERE EST. pancerco quell IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 25 MAG 2001Oggi CASS r IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N IO 6 8 Z 9 1 A / R 5 4 / T . 6 MA IS N 2 . - G .R E B .P A R . I D L R L A L A A D E . D T B E I U T A S B T N N I E E 1 A S R S I 3 I E 1 T R A . E N T A M 7