Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 cit. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, non esiste continenza, ne' pregiudizialità necessaria.
Commentari • 6
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Con ricorso per decreto ingiuntivo richiesto ai sensi dell'art. 63, primo comma, disp. att. c.c., un Condominio richiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per oneri condominiali scaduti nei confronti di due comproprietari di un appartamento. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli intimati deducevano di non essere tenuti al pagamento di quelle spese poiché già precedentemente distaccatisi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e, pertanto, nemmeno tenuti alla cancellazione del pignoramento immobiliare ottenuto dalla società di fornitura del riscaldamento. Da parte sua, il Condominio si costituiva in giudizio asserendo l'inesistenza di una qualsivoglia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2003, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. CUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
AN IU, CO IA ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARDANZELLU 121, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA RUSSO, difesi dall'avvocato DOMENICO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO RESIDENCE ELISABETTA, in qualità di Amministratore p.t. ALBERTO LA PIRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 45, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO MARINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 192/99 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 05/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbito nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II condominio Residence AB chiese il 10 ottobre 1996 al Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto, ed ottenne, decreto ingiuntivo di condanna dei condomini PE AS ed EU NI ON al pagamento della somma di 4.190.949, a titolo di oneri condominiali relativi al periodo 1 maggio 1995 - 31 luglio 1996, e sanzioni per ritardato pagamento.
I condannati proposero opposizione;
affermarono che contro la deliberazione con cui era stato approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 1995-1996, ed erano state ripartite le spese tra i condomini, avevano fatto ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, innanzi al quale era pendente la relativa controversia;
e sollevarono varie contestazioni in ordine all'ammontare dei crediti vantati dal condominio.
II Giudice di pace di San Benedetto del Tronto, istruita la controversia, ed acquisita una consulenza tecnica contabile, pronunziò sentenza con cui, preso atto che dall'esame della documentazione in atti e della relazione del consulente tecnico di ufficio non erano emersi elementi che gli consentissero di determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto dagli opponenti al condominio, e che quest'ultimo non aveva quindi provato il suo credito, accolse l'opposizione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, giudice dell'appello, con la sentenza indicata in epigrafe, l'ha invece accolta, riducendo peraltro la sanzione per il ritardato pagamento, considerata come penale, nella misura nel dettaglio specificata.
Ha in particolare affermato che il condominio aveva dato adeguato conto della fondatezza della sua pretesa con l'esibizione della deliberazione assembleare contro la quale PE AS ed EU NI ON avevano proposto ricorso, e che, non essendo stata sospesa nel relativo giudizio, era pienamente valida ed efficace, dal momento che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso (come quello di specie, ai sensi dell') art. 63 disp. attuaz. cod. civ., il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia esecutiva della medesima".
PE AS ed EU NI ON hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi.
Il condominio Residence AB ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
II primo motivo del ricorso di PE AS ed EU NI ON ha ad oggetto il capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la loro opposizione al decreto ingiuntivo. I ricorrenti censurano in particolare il principio di diritto affermato al riguardo dal Tribunale di Ascoli Piceno, in narrativa sintetizzato, e denunziano violazione degli art. 2697 cod. civ. e 63 disp. att. cod. civ., nonché vizi di motivazione.
La censura è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (vedi in particolare Cassazione civile, sez. 2^, 7 luglio 1999, n. 7073) che l'efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell'ente. Tale particolare disciplina è data in particolare dalla norma contenuta nell'art. 1137 cod. civ., secondo la quale le decisioni adottate dall'assemblea "sono obbligatorie per tutti i condomini", pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione (art. 1137 cod. civ.). Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali viene attualizzato l'obbligo dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, stabilito dalla legge (art. 1123 cod. civ.), costituiscono titoli di credito del condominio, e da sole, senz'altro, provano l'esistenza di tale credito, e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. cod. civ.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere. Ciò non esclude, ovviamente, che se di tale deliberazione nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio di impugnazione instaurato dal condomino dissenziente previsto dall'ari. 1137 citato, sia accertata e dichiarata l'illegittimità, quest'ultimo abbia diritto alla restituzione di quanto in virtù di essa è stato costretto a pagare indebitamente (vedi Cassazione civile, sez. 2^, 7 luglio 1999 n. 7073). Proprio in ragione della diversa materia del contendere che caratterizza i due giudizi, quello di opposizione al decreto concesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, questa Corte ha costantemente affermato che tra essi non esiste continenza ne' pregiudizialita necessaria (vedi in tempi recenti, Cassazione civile, sez. 2^, 18 novembre 1997 n. 11457;
7 luglio 1999 n. 7073; 13 ottobre 1999 n. 11515; e da ultimo 17 maggio 2002 n. 7261).
Con il secondo motivo di ricorso PE AS ed EU NI ON affermano che la clausola del regolamento condominiale (art. 12), in virtù della quale è stato ad esso ingiunto, a titolo di sanzione per il mancato pagamento degli oneri condominiali, l'ulteriore pagamento dell'un per cento della somma da essi dovuta per ogni giorno di ritardo, pari all'interesse del 365%, è nulla per violazione della legge 7 marzo 1966 n. 108 e dell'art. 644 cod. proc. civ.; e censurano la sentenza impugnata, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 1418 e 1419 cod. civ., nonché vizi di motivazione.
La censura è inammissibile perché non tiene conto di quanto statuito al riguardo dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha accolto il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti si erano lamentati dell'eccessività della sanzione, e, qualificata la detta clausola del regolamento condominiale come clausola penale, come essi avevano sostenuto, ha notevolmente ridotto la sanzione per il loro ritardo, fissandola in somma pari all'interesse del 25% annuo. Con il terzo motivo di ricorso PE AS ed EU NI ON censurano la sentenza impugnata, sempre per ciò che attiene alla detta sanzione, per non aver tenuto conto della loro offerta banco judicis di pagamento della somma di 800.000 lire, effettuata all'udienza del 28 aprile 1997, e rifiutata dal condominio, senza ragione;
e denunziano al riguardo omessa ed insufficiente motivazione.
La censura è infondata.
L'offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta, può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole (Cassazione civile, sez. 3^, 16 luglio 2002, n. 10269); essa costituisce, in realtà, una semplice proposta transattiva, ed il giudice non è tenuto quindi a prenderla in considerazione, se essa non viene accettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna PE AS ed EU NI ON a rifondere al condominio Residence AB le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 70 euro, oltre 700,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2003