Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE PCORTE 7 38 5/ 0 1 Oggetto azione munciatoria SH ION SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 499/00 Dott. Mario SPADONE CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 2962/00 •17038 Consigliere Cron. Rep. 2615 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE MARIA BREDA, che lo difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studie IL SOLE 24 ORE dal Sig. ricorrente i L. 600 per dirdiritt 1.3.0 MAG. 2001
contro
IL CANCELLIERE AN OU, NI ANGELA;
CANCELLERIA intimati e sul 2° ricorso n 02962/00 proposto da: AN OU, NI ANGELA, elettivamente 2001 domiciliati in ROMA VLE G CESARE 109, presso lo studio 573 dell'avvocato LUCIANO D'ANDREA, che li difende, giusta -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig.Clantonio per diritti L. 18.000. controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro 31 AN D _il__ AL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO LIRE 3000, CANCELLERIA MARIA BREDA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2093/95 della Corte d'Appello CH043038 H1692858 di ROMA, depositata il 14/06/95; AT642857 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco AT642858 1 こ Paolo FIORE;
udito l'Avvocato D'ANDREA Luciano, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA CORTE SUPREMAC UFFICIO COME Richiesta copia studio dai Sig. BREDA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 18000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA 2060 2001 Richiesta copia studio Andree IL CANCELLIERE da Sig. per diritti L. SET 2001 IL CANCELLIERE " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 21 aprile 1989, GI IT a copy logato AM TO denunciava al Pretore di Roma, ai sensi dell'art. 14,000+ 4 159.01149 con1171 C.C., l'opera di ristrutturazione, che, - pericolo di danno al proprio sottostante apparta- mento, OU TO e NG NI avevano LIRE 2000 CANCELLERIA intrapreso sul loro sovrastante appartamento in Roma, alla via Paolo Emilio n. 69. OU TO e NG NI si costituiva- BC435898 no e resistevano alla denuncia. All'esito d'accertamento tecnico d'ufficio, con ordinanza del 26 settembre 1989, il Pretore di Roma vietava la continuazione dell'opera e rimetteva le parti innanzi al Tribunale per la trattazione del - merito della causa. CANCELLERIA Con comparsa del 9 settembre 1989, OU TO e NG NI riassumevano la causa innanzi al Tribunale di Roma, anche nei confronti di LIRE 2000 ES De IS NG, chiedendo la revoca CANCELLERIA del divieto interinale di continuazione dell'opera, la liquidazione in via equitativa dei danni causati della controparte IT eall'appartamento la BC435896 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni LIRE 2000 CANCELLERIA da loro subìti per l'inziativa giudiziaria intra- DIRITTI DỊ presa. BC435897 GI IT si costituiva e, contestate le avverse pretese, chiedeva la conferma della ordi- nanza del Pretore e la condanna di OU TO e NG NI al risarcimento dei danni prodotti, previa concessione di sequestro conserva- tivo sui beni immobili degli stessi fino alla concorrenza di lire 600.000.000. All'esito di ulteriore accertamento tecnico incidentali,d'ufficio e definiti i procedimenti instaurati a seguito delle istanze di ricusazione presentate dal IT nei confronti del giudice del collegio, con istruttore e del presidente 5113 del 1992, il Tribunale di Roma sentenza n. rilevava il difetto di legittimazione alla causa della parte ES De IS NG, revoca- va il divieto interinale di continuazione dell'opera, disposto dal Pretore, e condannava GI IT nonché OU TO e NG NI al risarcimento dei danni reciprocamente prodotti, liquidandoli in lire 12.000.000, in favore del primo, e in lire 20.000.000, in favore dei secondi, oltre agli interessi legali. GI IT interponeva gravame, cui resiste- vano OU TO e NG NI, mentre l'altra appellata ES De IS NG 5 restava contumace. Con sentenza 2 maggio/14 giugno 1995, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, così disponeva: a) rigetta la domanda proposta da OU TO e NG NI nei confronti di GI IT;
b) dichiara cessati gli effetti dell'ordinanza del Pretore in data 26 settembre 1989; c) determina in lire 30.000.000 il risarcimento dovuto a GI IT;
d) condanna OU TO e NG NI al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, fase cautelare compresa;
d) dichia- ra compensate le spese del giudizio d'appello; e) nulla con riguardo all'appellata contumace Alessan- dra De IS NG. Per la cassazione di tale sentenza, GI IT ha proposto ricorso, notificato a OU TO e NG NI il 22 dicembre 1999, in forza di cinque motivi. OU TO e NG NI hanno resisti- to con controricorso notificato il 31 gennaio 2000 e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo. GI IT ha resistito al ricorso incidenta- le con controricorso notificato il 7 marzo 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e l'avvocato dei ricorrenti incidentali ha presentato osservazioni scritte ex art. 379, ultimo comma, c.p.c.. Nel frattempo, e dopo avere dapprima disposto (con provvedimento del 3 maggio 1996) la sospensione del termine di cui all'art. 398, comma quarto, c.p.c., la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 1999/13 gennaio 2000, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di revocazione, sopraindicata proposta dal IT avverso la pronuncia del 2 maggio/14 giugno 1995. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di GI IT Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte di merito sia incorsa in omessa о insuffi- ciente motivazione e falsa applicazione di legge con riguardo alla questione di nullità della sentenza di primo grado, che esso ricorrente aveva sollevato in sede di gravame, per essersi consenti- ( 1 ta la riassunzione del processo su istanza ° ottobre 1990) presentata quando il processo era ancora sospeso ex art. 52 c.p.c. (prima del deposi- di rigetto dell'istanza di to del provvedimento ricusazione del giudice) e con fissazione dell'udienza di prosecuzione del processo senza il rispetto del termine minimo di trenta giorni. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito, travisando il suo specifico motivo di gravame, abbia attribuito alla questione in oggetto un profilo segnatamente formale, quanto -appunto- alla forma in concreto utilizzata per la riassunzione del processo (istanza in luogo di comparsa), e non abbia altresì considerato che essa questione involgeva i termini della riassunzione. Il motivo non ha pregio. Il consentito (dalla particolare natura dell'errore denunciato) esame degli atti di causa evidenzia che le istanze di ricusazione dei giudici, presentate dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, vennero respinte perché proposte al di fuori delle ipotesi specificamente previste, così che a quelle stesse istanze non era ricollegabile la sospensione del processo ex art. 52 c.p.c., cui si appuntano le censure sollevate contro l'impugnata sentenza della Corte di merito. Ed invero, giusta l'orientamento espresso in materia da questa Corte, dal quale non v'è ragione per discostarsi, l'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., secondo cui "la ricusazione sospende il processo", deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presen- tazione di una istanza di ricusazione, occorrendo che la stessa istanza sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell'ambito delle ipotesi per le quali è contempla- ta, con la conseguenza che, ove il giudice compe- ne accerti la inam-tente a decidere sull'istanza missibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d'impulsi di parte o d'ufficio (v. sent. n. 3400/98 e n. 3948/89). Escluso, dunque, che la presentazione di una istanza di ricusazione non consentita possa deter- minare la sospensione del processo ex art. 52, ultimo comma, c.p.c., improponibili si presentano le questioni di riassunzione della causa, che a quella ipotizzata ma insussistente sospensione si intendano ricollegare. Con il secondo motivo, denunciando "violazione 0 falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, n. 3 c.p.c.", il ricorrente si duole che la sentenza १ impugnata non riporti le conclusioni delle parti. Il motivo non ha pregio. Ed invero, per consolidato e condiviso (dal colle- gio) orientamento di questa Corte, l'omessa 0 incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza, prescritta dall'art. 132 c.p.c., non determina nullità del provvedimento, essendo di per sé una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia determinato una mancata pronuncia del giudice sulle domande ° sulle ecce- zioni ovvero un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti (v. ex plurimis sent. n. 801/99, n. 8569/97 e n. 6329/96), il che, nella specie, va segnatamente considerato nell'esame degli ulteriori e qui di seguito esposti motivi di ricorso, che il ricorrente espressamente ricollega a quello in oggetto. Con il terzo motivo, denunciando "violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1171, comma secondo, del c.c. sul divieto di nuova opera (art. 360 n. 3 c.p.c.)", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia pronunciato extra petita, nella parte in cui -senza che mai nessuno avesse chiesto tale decisione- ha dichiarato cessati gli 10 effetti del divieto di continuazione dell'opera, disposto dal Pretore. Precisa, poi, che "che in secondo luogo e contempo- raneamente -siccome annulla la sentenza esecutiva del Tribunale (che consente la prosecuzione ille- gittima dell'opera, prevista dall'art. 1171 comma secondo c.C.) senza, però, revocare il precedente divieto pretorile- nel momento in cui dichiara la sopravvenuta inefficacia del divieto (menzionando incidentalmente una norma inapplicabile) la Corte viola anche l'art. 1171, comma secondo, del C.C., nella parte in cui prevede la demolizione o ridu- zione dell'opera in forza del divieto stesso. E che vengono impedite, contra legem, dalla dichiarazione d'inefficacia della Corte". Il motivo non ha pregio. La Corte di merito, infatti, non è incorsa nelle ipotizzate violazioni di legge. Ed invero, com'è evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, le questioni sollevate dalle parti in sede di gravame investivano specificamente il divieto di continuazione dell'opera, disposto in via interinale dal Pretore e revocato dal Tribunale con la decisione di merito, e la dichiarata cessa- zione degli effetti del provvedimento pretorile, statuita dalla Corte di merito, trovava ragione nella accertata ultimazione (dei lavori) dell'opera in data non già anteriore ma successiva alla presentazione della denuncia di danno temuto. Non sussiste, dunque, l'ipotizzata violazione dell'art. 112 c.p.C., né quella del comma secondo dell'art. 1171 c.c.. Con il quarto motivo, denunciando "violazione dell'art. 112 c.p.c. sulle richieste risarcitorie (art. 360 n. 3 c.p.c.)", il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia pronunciato su tutta la domanda di risarcimento dei danni, da esso ricorrente formulata con indicazione di plurime voci di pregiudizio (danni arrecati al proprio immobile e allo stabile, danni derivanti dalla inutilizzabilità dello stesso immobile e dalla sua diminuzione di valore, danni morali e danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.), e si sia limitata invece a prendere in esame soltanto la voce relativa al restauro del proprio immobile. Il motivo è infondato. La Corte di merito, infatti, non è incorsa nella denunciata omissione di pronuncia, posto che -come risulta dalla sentenza impugnata- essa Corte ha dapprima evidenziato che la domanda di risarcimento 12 dei danni del ricorrente aveva ad oggetto non solo il costo di ripristino dell'appartamento dello stesso ricorrente, ma anche le altre voci di danno indicate dalla parte, ed ha poi ritenuto di dover riconoscere soltanto il danno per il ripristino di quell'appartamento, sottolineando specificamente che gli altri elementi componenti il danno lamen- tato, di cui è già stata fatta menzione, non possono ritenersi provati sufficientemente. Anche a detto fine sono inammissibili, come si è visto, le istanze di prova avanzate dal IT". Con il quinto motivo, infine, denunciando "violazione dell'art. 1226 C.C. sulla valutazione del danno (art. 360 n. 3 c.p.c.)", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia liquidato il danno relativo al restauro del proprio immobile in via equitativa, quando invece tale danno poteva essere provato nel suo preciso ammontare mediante la richiesta consulenza tecnica d'ufficio. Il motivo non ha pregio. Ed invero, come evidenziato dalla sentenza impugna- ta, in parte qua non censurata, la valutazione equitativa del danno in oggetto è stata operata dalla Corte di merito sia in ragione delle partico- lari difficoltà nella rilevazione dell'esatto 13 ammontare del pregiudizio subito, difficoltà conseguenti anche dal comportamento processuale del ricorrente, che non consenti al consulente nominato edal Tribunale l'accesso al proprio appartamento, sia in ragione delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pretore, nella fase cautelare del procedimento, tenendo conto -peraltro- della disponibilità espressa in merito dalle controparti, che in forma di amichevole componimento avevano offerto la somma di lire 12.000.000. t La Corte di merito, dunque, non è incorsa nella violazione dell'art. 1226 C.C., denunciata dal ricorrente in forza dell'immotivato assunto (privo, altresì, di specifica critica delle particolari difficoltà di esatta quantificazione del pregiudi- zio, affermate in sentenza) che la consulenza tecnica richiesta in sede di gravame avrebbe dimostrato il preciso ammontare del danno in questione, così precludendone la valutazione equitativa. Sul ricorso incidentale di OU TO e NG NI Con unico mezzo, denunciando "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 115 e segg. 14 : c.p.c.", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia rigettato la domanda da loro proposta per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza giudiziaria, intrapresa dalla dell'iniziativa controparte. Al riguardo, precisano che tale decisione è frutto di una erronea valutazione delle prove acquisite. La Corte di merito, a dire dei ricorrenti, avrebbe erroneamente indicato la fine dei lavori in data anteriore al 30 aprile 1990, indotta in errore dalla data del 30 giugno 1990, di cui alla consu- t lenza tecnica d'ufficio del 27 aprile 1990, quando, invece, secondo le risultanze di quella stessa consulenza, la fine dei lavori andava individuata nel 30 giugno 1989. Il motivo non ha pregio. Esso motivo, infatti, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si risolve in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito della causa sul punto in deiquestione, attraverso una nuova valutazione materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discre- zionalità ad essa Corte riservato, peraltro dandone 15 adeguata e coerente motivazione, contro cui i ricorrenti non muovono specifiche critiche, limi- tandosi a sostenere una propria valutazione delle prove raccolte, senza neppure indicarne in ricorso il contenuto specifico, in violazione del principio di autosufficienza di tale atto. Conclusivamente, per le ragioni esposte, i ricorsi (principale e incidentale) vanno respinti. Non sussistono i presupposti per la condanna al 050.000 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., solleci- 80000 tata dai ricorrenti incidentali nei confronti della 330000 controparte per avere proposto il ricorso con mala fede e colpa grave, situazione -questa- che gli stessi ricorrenti neppure chiariscono concretamen- te, né è effettivamente rinvenibile. La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 2.4.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il Il presidente pancetes val the бравши IL CANCELLIERE C1 -Pacio Tatanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Tolezco Roma 30 MAG. 2001 15 IL-CANCELCANCELLERE C ROMA 2UFFICIO DELLE ENTRADO1 Serie 4 Registrato in calaGin 21078. versates. 330 00 al n. (lire recentohenome p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FAPPO Responsabile Servizio Att Cruciziari (Dr. M. RACCICHINY La Carte Supreme di Cassazione senione secondle eivile con senteuse M. 13685/03 riggette il ricorso di revocazione di cooleste sentensed. сон fagamento delle spese Condanna I ricorrente al del giudizio. : Roma 23.5.03 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A Antonella Fontana Vane SUPREMTAND