CASS
Sentenza 28 settembre 2011
Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Il termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre per l'imputato dalla data di notificazione dell'estratto e non da quella di lettura della sentenza, con motivazione contestuale, in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36938 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
MASSIMARIO ACR_
369 38 / 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente SENTENZA Dott. N. 1596/2011 Dott. UGO DE CRESCIENZO
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - PIERCAMILLO DAVIGO Dott. N. 20428/2011
- Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LO MOURTALLA N. IL 18/02/1970
avverso la sentenza n. 1806/2008 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Vito Moretti che ha euecto l'annullamento con ruvio
Udit i difensor Avv.; Osserva
In fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 3/3/2011, dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello contro la sentenza del Tribunale di
Cosenza, in data 29.9.2008, proposto da Lo Mourtalla, dichiarato colpevole di ricettazione, vendita e ricezione di varie borse con marchi contraffatti e condannato, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione e € 900 di multa.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando come l'avviso di deposito di cui all'articolo 548, comma tre, c.p.p.,non fosse mai stato notificato al ricorrente, erroneamente dichiarato contumace in primo grado, per irreperibilità del destinatario, essendo stato erroneamente inviato in via
San Francesco d'Assisi, n.2, Mendicino (CS). Invece che in via San
Francesco di Paola, n.2, Mendicino.
Evidenziava il mancato invio dell' estratto contumaciale della sentenza pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, necessario anche per l'imputato contumace, decorrendo da tale data il termine di 30 giorni per impugnare anche per il difensore
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il co. 2 dell'art. 585 del codice di rito prevede, alla lett. b), che nel caso di motivazione contestuale il termine per impugnare decorra dalla lettura del provvedimento "per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio", per le quali la detta lettura "equivale a notificazione"
(art. 545, co. 3, stesso codice). Fra queste non può peraltro ritenersi compreso il contumace sul rilievo che questi, a norma dell'art. 487, co. 2,
C.P.P. "è rappresentato nel dibattimento dal difensore"; il potere di rappresentanza attribuito alla difesa tecnica non implica affatto una "fictio" di presenza dell'imputato, come si desume chiaramente dal co. 2 del successivo art. 488 che, diversamente regolando la situazione del soggetto comparso e poi allontanatosi nel corso dell'udienza, "considerato presente" è
"rappresentato dal difensore", distingue espressamente le due ipotesi, non necessariamente coesistenti. Pertanto, la decorrenza dalla lettura del °
provvedimento in udienza (ex co. 2, lett. b), dell'art. 585 C.P.P.) del termine per impugnare vale nei confronti dell'imputato volontariamente allontanatosi considerato presente ma non riguardo al contumace, per il quale esiste
-
d'altra parte, alla successiva lett. d) del medesime comma, la specifica previsione, non derogata nel caso di motivazione contestuale, di un diverso
"dies a quo" (dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, "in ogni caso" prescritta dal co. 3 dell'art. 548 C.P.P.). Sotto altro profilo, va poi rilevato che la rappresentanza "nel dibattimento" del difensore del contumace non estende i suoi effetti anche alla fase delle impugnazioni, come si desume dalla regola stabilita al co. 3 dell'art. 571 del codice di rito, secondo la quale il detto difensore non è legittimato ad impugnare, se non quando sia munito di specifico mandato.
Alla stregua di tali considerazioni va dunque ribadito il principio già in passato affermato da questa Corte (Sez. III 14.2.1992, Lucatelli) secondo il quale, anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace, nei confronti di quest'ultimo è dovuto l'estratto contumaciale e dalla data della sua notificazione decorre il termine (eventualmente anche per il difensore, se munito di procura speciale, applicandosi la disposizione dell'art. 585, co. 3,
C.P.P. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).
La sentenza impugnata va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.9.2011
L'estensore Il Presidente Preto & men Сак
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
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Claudia Pianelli 2 B
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente SENTENZA Dott. N. 1596/2011 Dott. UGO DE CRESCIENZO
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - PIERCAMILLO DAVIGO Dott. N. 20428/2011
- Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CHINDEMI
- Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LO MOURTALLA N. IL 18/02/1970
avverso la sentenza n. 1806/2008 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Vito Moretti che ha euecto l'annullamento con ruvio
Udit i difensor Avv.; Osserva
In fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 3/3/2011, dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello contro la sentenza del Tribunale di
Cosenza, in data 29.9.2008, proposto da Lo Mourtalla, dichiarato colpevole di ricettazione, vendita e ricezione di varie borse con marchi contraffatti e condannato, con la continuazione, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione e € 900 di multa.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando come l'avviso di deposito di cui all'articolo 548, comma tre, c.p.p.,non fosse mai stato notificato al ricorrente, erroneamente dichiarato contumace in primo grado, per irreperibilità del destinatario, essendo stato erroneamente inviato in via
San Francesco d'Assisi, n.2, Mendicino (CS). Invece che in via San
Francesco di Paola, n.2, Mendicino.
Evidenziava il mancato invio dell' estratto contumaciale della sentenza pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, necessario anche per l'imputato contumace, decorrendo da tale data il termine di 30 giorni per impugnare anche per il difensore
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il co. 2 dell'art. 585 del codice di rito prevede, alla lett. b), che nel caso di motivazione contestuale il termine per impugnare decorra dalla lettura del provvedimento "per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio", per le quali la detta lettura "equivale a notificazione"
(art. 545, co. 3, stesso codice). Fra queste non può peraltro ritenersi compreso il contumace sul rilievo che questi, a norma dell'art. 487, co. 2,
C.P.P. "è rappresentato nel dibattimento dal difensore"; il potere di rappresentanza attribuito alla difesa tecnica non implica affatto una "fictio" di presenza dell'imputato, come si desume chiaramente dal co. 2 del successivo art. 488 che, diversamente regolando la situazione del soggetto comparso e poi allontanatosi nel corso dell'udienza, "considerato presente" è
"rappresentato dal difensore", distingue espressamente le due ipotesi, non necessariamente coesistenti. Pertanto, la decorrenza dalla lettura del °
provvedimento in udienza (ex co. 2, lett. b), dell'art. 585 C.P.P.) del termine per impugnare vale nei confronti dell'imputato volontariamente allontanatosi considerato presente ma non riguardo al contumace, per il quale esiste
-
d'altra parte, alla successiva lett. d) del medesime comma, la specifica previsione, non derogata nel caso di motivazione contestuale, di un diverso
"dies a quo" (dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, "in ogni caso" prescritta dal co. 3 dell'art. 548 C.P.P.). Sotto altro profilo, va poi rilevato che la rappresentanza "nel dibattimento" del difensore del contumace non estende i suoi effetti anche alla fase delle impugnazioni, come si desume dalla regola stabilita al co. 3 dell'art. 571 del codice di rito, secondo la quale il detto difensore non è legittimato ad impugnare, se non quando sia munito di specifico mandato.
Alla stregua di tali considerazioni va dunque ribadito il principio già in passato affermato da questa Corte (Sez. III 14.2.1992, Lucatelli) secondo il quale, anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace, nei confronti di quest'ultimo è dovuto l'estratto contumaciale e dalla data della sua notificazione decorre il termine (eventualmente anche per il difensore, se munito di procura speciale, applicandosi la disposizione dell'art. 585, co. 3,
C.P.P. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).
La sentenza impugnata va perciò annullata e gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'Appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, il 28.9.2011
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
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