Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione era maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa, con la conseguenza che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un Ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione (ovvero a rinunciarvi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS OSrio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario OSrio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NE, RE RO, RE NO, AP OS, AP IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOSCANA 1, presso l'avvocato CARLO ALBERTO GENTILONI SILVERJ, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI NOVELLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso l'Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO VISCIOLA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1242/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 01/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cerulli Irelli per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Lorizio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 settembre 1997, il Tribunale di Firenze condannava il comune di Firenze al pagamento della complessiva somma di L. 274.785.553 a titolo di conguaglio dell'indennizzo spettante a DO, RO e NO TT, OS, GI e LE NA, quest'ultimo in proprio e nei nomi di RI NA, il cui dante causa TI TT con contratto del 24 marzo 1982 aveva ceduto all'amministrazione comunale alcuni terreni, riportati in catasto al fg. 40, part. 289-1, 09-277-278-279, per il prezzo di L.75.575.850 determinato ai sensi dell'art. 1 della legge 385 del 1980. In accoglimento dell'impugnazione del comune, la Corte di appello di Firenze con sentenza dell'1 ottobre 1999, ha respinto le domande degli eredi TT, osservando: a) che dichiarata incostituzionale la legge 385 del 1980, da quel momento per la stima dell'indennità tornava ad applicarsi il criterio generale di cui all'art. 39 della legge 2359 del 1865; e che, tuttavia da quello stesso momento cominciava a decorrere il termine prescrizionale di 10 anni a disposizione degli espropriati per conseguire l'eventuale conguaglio rispetto alle somme ottenute in base al più riduttivo criterio dichiarato incostituzionale;
b) che pertanto nel caso la prescrizione, eccepita dall'amministrazione comunale, era interamente maturata alla data del 21 luglio 1993 e non poteva ritenersi interrotta dal decreto sindacale 6181 del 1994, successivo a tale data;
c) che detto provvedimento neppure poteva avere effetto di atto comportante la volontà di rinunciare alla relativa eccezione, in quanto proveniente dal Sindaco e non dalla Giunta comunale, che era il solo organo abilitato a disporre del relativo diritto.
Per la cassazione della sentenza, i TT ed i NA hanno proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste il comune di Firenze con controricorso. Lo stesso comune ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del ricorso, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica, i TT-NA, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, censurano la sentenza impugnata per aver fatto decorrere il termine prescrizionale del loro diritto al conguaglio dalla sentenza 223/1983 della Corte costituzionale senza considerare che la clausola negoziale che lo subordinava alla emanazione di una nuova legge era rimasta integra ed efficace fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis;
dalla quale dunque doveva essere computato il termine in questione, non essendosi essi avvalsi della facoltà di far dichiarare l'inefficacia della clausola e di invocare gli effetti favorevoli della pronuncia di incostituzionalità.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nella ipotesi in cui viene convenuta la cessione volontaria al prezzo fissato dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, salvo conguaglio, quale che sia la formula usata dai contraenti, la invalidazione per incostituzionalità di tal legge da parte della sentenza 223 del 1983 della Corte Costituzionale ha comportato l'invalidazione successiva del patto relativo al parametro legale di ragguaglio del prezzo ed il diritto del cedente al prezzo di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 o al conguaglio sulla sua base.
Ciò perché la cessione volontaria, che dottrina e giurisprudenza includono fra i contratti ad oggetto pubblico, è parzialmente regolata da norme imperative imposte dalla presenza di un soggetto pubblico, e inderogabilmente dettate ad integrazione del contenuto necessario del negozio: fra le quali assume qui rilievo l'inderogabilità delle regole sulla determinazione dell'indennità di esproprio, necessariamente ancorata nell'interesse pubblico al parametro legale e con la prevista maggiorazione (nell'interesse della sollecita definizione bonaria) onde evitare che le cessioni di beni la cui acquisizione sia stata dichiarata di p. u. restino affidate alla discrezionale (se non arbitraria) valutazione delle parti. Con la conseguenza che la convenzione del prezzo deve essere comunque conforme ai parametri di valore generalmente quanto inderogabilmente prevalutati dalla legge dello Stato e che entro tali limiti si verifica (ed è giustificata) una radicale riduzione dei margini di autonomia negoziale dell'amministrazione espropriante e dell'espropriato.
Siffatta regola vale anche dopo la menzionata declaratoria di incostituzionalità, a seguito della quale, dunque, non è data all'espropriato la scelta di avvalersene ovvero di continuare ad invocare la clausola contrattuale divenuta invalida, perché da tale momento la pattuizione sudetta viene automaticamente sostituita con il precetto retraibile dal criterio legale;
che costituisce la sola fonte genetica del suo diritto al conguaglio e, nel contempo, il solo parametro cui il prezzo della cessione e/o il supplementare indennizzo per essa dovuto, deve essere commisurato (Cass. 2091/1997;
1890/1996).
Pertanto, siccome la declaratoria di cui alla sentenza n. 223 del 1983 della Consulta ha caducato per intero la disciplina della legge n. 385 del 1980 (compreso il rinvio alla legge futura), nonché la clausola contrattuale che ha determinato il prezzo della cessione in base al criterio stabilito da quest'ultima legge subordinando il conguaglio dovuto al TT alla emanazione di una futura legge più favorevole, ed ha comportato di per sè il diritto di costui di conseguire l'integrazione o il conguaglio dell'indennità secondo il criterio del valore venale di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (poi sostituito dal più riduttivo criterio di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992), da quella stessa data è iniziato a decorrere ex art. 2935 cod. civ. l'ordinario termine di prescrizione decennale concesso all'espropriato per farlo valere;
che è dunque inutilmente spirato il 27 luglio 1993, posto che la prima richiesta di conguaglio di costui all'amministrazione espropriante è pacificamente contenuta nella citazione introduttiva del giudizio notificatale il 27 ottobre 1995.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducendo altra violazione di legge, si dolgono che la Corte di appello non abbia considerato che essi, tramite il riferimento al decreto sindacale 6181 del 30 settembre 1994 che aveva determinato l'importo del conguaglio ad essi spettante, avevano dimostrato l'avvenuto riconoscimento del loro diritto ex art. 2944 cod. civ. da parte dell'amministrazione comunale;
sicché spettava a quest'ultima addurre fatti o atti che inficiassero la validità o gli effetti del provvedimento in questione, che, invece il comune aveva eccepito soltanto nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello, ivi prospettando per la prima volta un difetto di competenza dei propri organi, mai prima denunziato.
Con il terzo motivo, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che il menzionato decreto sindacale, contenendo il riconoscimento del debito prescritto, contenesse l'implicita volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, malgrado il provvedimento provenisse dall'organo che rappresentava l'amministrazione comunale ed aveva una specifica potestà espropriativa e richiamasse espressamente il contratto di cessione volontaria, perciò vincolando al pari di essa il comune di Firenze. Le censure sono parte inammissibili, parte infondate. La prima perché il comune si è limitato nel giudizio di merito ad eccepire l'avvenuta prescrizione decennale del credito preteso dalla controparte che, per le considerazioni appena svolte, ha ampiamente documentato;
per cui non poteva più invocarsi da parte dei ricorrenti l'art. 2944 cod. civ. onde sostenere che il decreto sindacale in questione avesse valore di riconoscimento del loro diritto al conguaglio del prezzo della cessione, ai fini dell'interruzione della prescrizione, perché il provvedimento sudetto è stato adottato dopo che il termine prescrizionale era spirato.
Infatti, il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso, mentre, se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione (che ha carattere negoziale) secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.; che nella specie non è stata invocata dal comune di Firenze, bensì dai ricorrenti. Pertanto nel caso trova applicazione il principio giurisprudenziale del tutto consolidato, per cui opposta dal debitore la prescrizione, la eccezione che questa abbia costituito oggetto di rinunzia deve essere provata dall'eccipiente, e non da colui che ha opposto la prescrizione: in quanto costituisce onere di chi deduce che un fatto sia produttivo di conseguenze a lui favorevoli dare dimostrazione del fatto stesso, nonché della sua validità giuridica. Ed allora, colui che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta che v'è stata rinunzia (tacita) alla prescrizione, deve dimostrare non solo che sia stato posto in essere un fatto esplicitante la volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che il fatto sia stato posto in essere dal soggetto a cui favore la prescrizione era maturata, e cioè dal soggetto che ha (acquisito) il diritto a farla valere, e, quindi, anche a rinunziare ad essa;
sicché ove la prescrizione sia maturata a favore di un Ente pubblico, che la eccepisce, il creditore che a sua volta eccepisca che la stessa è stata oggetto di rinunzia da parte dell'Ente, deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà di rinunzia sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo l'ordinamento giuridico vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione.
Al lume di questi principi risulta evidente che l'amministrazione comunale nella comparsa conclusiva in appello, escludendo il fondamento dell'eccezione ex art. 2937 cod. civ. di rinuncia del debitore di avvalersi della prescrizione già maturata sollevata (o che avrebbe dovuto essere sollevata dalla controparte), su cui gravava l'onere di documentarla, non ha formulato ne' domande, ne' eccezioni nuove, ne' ha ampliato il tema di indagine, essendosi limitata a prospettare soltanto la ragione giuridica a sostegno dell'invocato rigetto delle domande e delle eccezioni della controparte: in aderenza del resto alla funzione della memoria in cui era contenuta, di illustrare conclusioni ed eccezioni già ritualmente adottate;
per cui la stessa non costituendo eccezione in senso proprio, ma rientrando proprio fra le mere difese di cui si è detto, rivolte a sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere-dovere di riscontrare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l'accoglimento dell'eccezione della controparte, era deducibile in qualunque fase del giudizio di appello (Cass. 8641/2000; 89/1997; 2069/1983). Ma essi disvelano altresì l'inconsistenza della seconda censura: in quanto la Corte di appello ha escluso che gli eredi TT avessero fornito la prova che l'asserito atto di rinuncia del comune provenisse dall'organo legittimato a disporre del diritto perché tale organo era il Consiglio comunale ovvero la Giunta Municipale, alla cui deliberazione, infatti, il contratto di cessione rimetteva ogni determinazione per la liquidazione del conguaglio;
e perché il decreto sindacale non era preceduto neppure da una delibera di uno dei due organi sudetti che lo autorizzassero a rinunciare al diritto del comune di avvalersi della prescrizione.
Trattasi di motivazione assolutamente puntuale e perfettamente aderente alle regole poste dagli art. 32, 33, 35 e 36 e 56 della legge 142 del 1990, nel testo allora vigente, secondo le quali spetta alla competenza del Consiglio o della Giunta deliberare l'assunzione di obbligazioni e di spese che impegnino il bilancio dell'ente e detta assunzione (così come il riconoscimento) deve perciò essere contenuta in apposita deliberazione che indichi il fine che l'atto intende perseguire nonché il suo oggetto specifico, perciò non identificabili nell'atto contenente la determinazione dell'indennità. Mentre il sindaco rappresenta l'ente ed ha il compito di sovrintendere all'esecuzione degli atti deliberati dai menzionati organi.
E ciò tanto più che nel caso il decreto 6181/1994 è stato emesso dal sindaco non quale capo dell'amministrazione comunale espropriante, ma quale autorità delegata dal legislatore statale al compimento di determinati atti di qualsiasi procedimento ablativo avente per oggetto opere di pubblica utilità di competenza comunale (cfr. art. 106 d.p.r. 616 del 1977 ed art. 1 della legge rg. Tosc. 50 del 1984): indipendentemente dall'identità dell'espropriante, con il quale dunque non può identificarsi neppure quando questo causalmente coincida, come nella specie, proprio con l'amministrazione cui è preposto.
Laddove gli eredi TT si sono limitati a ribadire con argomentazioni del tutto irrilevanti che spettava al sindaco provvedere al riconoscimento del debito per il fatto che lo stesso rappresenta istituzionalmente il comune e perché nel caso egli nel provvedimento in questione aveva richiamato anche il contratto di cessione;
per cui la censura in tal modo formulata è, altresì, del tutto inconferente e non puntuale rispetto all'effettiva "ratio decidendi" che è rimasta incensurata.
Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003