Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di riesame, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente provvedimento in materia di sequestro probatorio emesso nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'effetto estensivo della pronuncia resa dal tribunale del riesame nei confronti del coindagato dei ricorrenti, le cui istanze di riesame, avverso i rispettivi separati decreti di convalida, emessi in diverso procedimento di sequestro probatorio, erano state dichiarate inammissibili per intempestività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2014, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/02/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 268
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43554/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EP, nato il [...];
CA MA, nato il [...];
avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo del 5.7.2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore degli indagati, avv. Cabrio Maria il quale chiede accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di Palermo, decidendo sulle opposizioni proposte nell'interesse di ND EP e CA MA avverso i decreti emessi dal pubblico ministero in data 25.3.2013 - di rigetto delle richieste di dissequestro avanzate dai predetti - ha rigettato le impugnative. Nel ricorso presentato personalmente dagli indagati si contestano violazione di legge, illogicità e insufficienza della motivazione per avere il giudice respinto le opposizioni in parola con le quali si chiedeva l'applicazione degli effetti estensivi della pronuncia resa dal tribunale del riesame nei confronti del coindagato LA in data 12 marzo 2013, con la quale si dichiarava l'annullamento del decreto di sequestro probatorio per mancanza di motivazione. Trattandosi di decisione assunta nell'ambito di un medesimo procedimento e relativa a vizio dell'atto non attinente a motivi personali dell'indagato (essendo stato disposto l'annullamento per carenza di motivazione), ritengono i ricorrenti che avrebbe dovuto farsi applicazione dell'art. 587 c.p.p., sugli effetti estensivi dell'impugnazione non fondata su motivi esclusivamente personali del ricorrente ai coindagati, a prescindere dall'avere essi proposto o meno apposita impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato e che il Collegio condivide, in caso di accoglimento, da parte di una sezione semplice della Corte di cassazione, dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente ordinanza "interlocutoria" emessa nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che detta decisione non sia fondata sui "motivi personali" dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (Cass. Sez. un. 29.3.2012, n. 19046). In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un ricorso assegnato ad altra sezione della Corte).
Nel provvedimento impugnato si osserva che nel caso in esame non si è dinanzi ad un procedimento incidentale di riesame sorto e svoltosi in modo unitario e cumulativo nei confronti del coindagato LA da un lato e degli odierni ricorrenti dall'altro lato, ma davanti a due diversi procedimenti;
le istanze di riesame proposte da costoro ultimi avverso i rispettivi separati decreti di convalida, emessi in diverso procedimento di sequestro probatorio, sono state dichiarate inammissibili per intempestività.
Nel ricorso gli indagati si limitano ad invocare una interpretazione estensiva del principio giurisprudenziale in esame, senza fornire adeguata ragione a sostegno: infatti, in nessun modo si svolge una critica alla richiamata giurisprudenza, che espressamente si dichiara di condividere.
Osserva peraltro il tribunale che solo con l'istanza di riesame si sarebbe potuto aprire un procedimento in cui far valere censure afferenti alla opportunità o alla legittimità del sequestro probatorio, mentre l'attivato rimedio dell'opposizione concerne esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova: censure nemmeno prospettate nella specie. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014