Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Il riconoscimento del diritto del condannato alla restituzione del termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale non priva di efficacia le modalità di notificazione degli atti che si fondano sulla mera conoscibilità, ma obbliga il giudice alla concreta verifica circa l'effettività della conoscenza degli atti notificati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2009, n. 18573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18573 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1170
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 27862/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AL, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Ciampoli Luigi, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Parretta Stefano del Foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 30 aprile 2004 il Tribunale di Napoli condannava NI AL alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per i delitti di ricettazione di un assegno bancario dell'importo di L. 6 ml. e di uso dello stesso assegno contenente la falsa firma di girata del beneficiario. Il giudizio si svolgeva in contumacia dell'imputato, dichiarato irreperibile a seguito dell'impossibilità di notifica dell'avviso ex art. 415 bis e.p.p., e previa notifica dell'atto di citazione al difensore, ex art. 159 c.p.p.. L'estratto contumaciale della sentenza di condanna veniva notificato al NI in data 5 agosto 2004 presso la residenza anagrafica in Napoli, via Macedonio Melloni, 94 a mani della convivente. In data 25 novembre 2004, e quindi dopo la scadenza del termine di impugnazione, l'imputato depositava atto d'appello col quale chiedeva anzitutto la restituzione nel termine per l'impugnazione, assumendo di non aver materialmente conosciuto dell'esistenza dell'atto, notificato nella mani di colei che egli qualificava come "ex" convivente, prima della scadenza del termine di impugnazione.
Rilevava poi con lo stesso atto:
a) l'errata dichiarazione di irreperibilità, come dimostrato dal fatto che proprio l'estratto contumaciale gli era stato notificato in un luogo la residenza anagrafica - ove egli sarebbe risultato irreperibile ai fini della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
b) l'irritualità della stessa dichiarazione, in quanto non preceduta da nuove ricerche prima della notifica del decreto di citazione a giudizio;
c) l'ulteriore causa di nullità della dichiarazione di nullità in quanto preceduta da ricerche che avevano ad oggetto persona non esattamente generalizzata;
c) l'impossibilità di far valere le proprie ragioni in sede di gravame in quanto la sentenza di primo grado allegata al fascicolo per il dibattimento era priva di una pagina.
Con sentenza 24 maggio 2005 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardivo deposito, osservando che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta nelle mani della convivente, non qualificata come "ex" nella relata di notifica, ne' dichiaratasi tale. L'osservanza delle norme stabilite per la notificazione produceva una presunzione legale di conoscenza che era l'interessato a dover ribaltare con le opportune allegazioni. Ricorre il NI lamentando:
1. Violazione dell'art. 175 c.p.p. nella formulazione risultante dalla riforma operata con L. 22 aprile 2005, n. 60, che eliminava l'onere della prova di mancata conoscenza del processo o del provvedimento a carico dell'imputato.
2. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, che si era determinata a seguito dell'irrituale dichiarazione di irreperibilità, non preceduta da nuove ricerche in occasione della notifica del decreto di citazione a giudizio.
3. Violazione di legge per incertezza assoluta sull'identità dell'imputato, in quanto sia le ricerche preliminari alla dichiarazione di irreperibilità che il decreto di citazione a giudizio consideravano la persona di NI AL nato a [...] il [...] mentre solo dopo la sentenza di condanna si era provveduto alla correzione della sentenza quanto al luogo di nascita indicato in Pietramontecorvino invece di Napoli, ma continua a permanere l'errore sulla data di nascita che è indicata nel 16 marzo 1957 mentre quella esatta è il 6 marzo 1957. Ne derivava che prima del giudizio la persona ricercata per le notificazioni era identificata con estremi nettamente diversi da quelli propri dell'imputato.
4. Illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, in quanto l'esemplare di essa allegato al fascicolo per il dibattimento era privo di una pagina, ciò che impediva di ricostruire il ragionamento probatorio compiuto dal giudice.
Il ricorso è fondato.
Il motivo attinente alla restituzione nel termine è ovviamente pregiudiziale tutti gli altri, che attengono a pretese nullità verificatesi in una fase anteriore alla pronuncia della sentenza, delle quali il giudice poteva conoscere solo se, ed in quanto, si fosse potuto validamente instaurare il rapporto processuale che consente il giudizio d'appello.
Va premesso che la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, benché non infici la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ne esclude senz'altro la valenza assoluta, imponendo direttamente al giudice un'autonoma verifica circa l'effettività della conoscenza dell'atto e/o la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 28912 dep. il 19 luglio 2007). In pratica, la presunzione legale di conoscenza, a fronte dell'allegazione di mancata conoscenza dell'imputato, deve essere ulteriormente convalidata attraverso una fase di verifica da parte del giudice circa l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato delle notizie che gli si dovevano comunicare per mezzo della notificazione. Inoltre, non è più configurato, come in passato, un onere della prova a carico dell'interessato, poiché l'obbligo del giudice di operare ogni opportuna verifica è condizionato alla mera proposizione dell'istanza, indipendentemente dalla maggiore o minore significatività delle allegazioni della parte.
In altri termini, la modifica della norma non opera tanto sulla validità della notificazione e sugli effetti giuridici ad essa ricollegati dalla legge, quanto sulla possibilità di dimostrazione, in piena libertà di forme ed anche ex officio, della mancata conoscenza effettiva dell'atto o del procedimento. La sentenza impugnata, benché adottata successivamente alla L. 22 aprile 2005, n. 60, si attesta invece espressamente sulla regola vigente anteriormente alla novella dell'art. 175 c.p.p., che addossava esclusivamente all'imputato l'onere della prova della mancata conoscenza dell'atto. Tale posizione pregiudiziale ha evidentemente inciso sulla regolarità dell'accertamento che l'art. 175 c.p.p., comma 2, demanda direttamente al giudice, impedendone lo svolgimento.
Su questo punto si impone dunque l'annullamento con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, che si atterrà al citato principio di diritto, non limitandosi a conoscere dell'assolvimento di un inesistente onere della prova da parte dell'imputato, ma procedendo in ogni caso a verificare se vi sia stata l'effettiva conoscenza del provvedimento rispetto al quale si chiede la restituzione in termine per impugnare. Gli altri motivi restano ovviamente assorbiti nell'accoglimento del primo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009