Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
T0 2 6 7 5 / 0 2 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sing ri Magistrati: R.G.N.14308/99 Dott. SE IANNIRUBERTO Presidente 6380 Dott Fernando LUPI Consigliere rel Cron. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 12.12.01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a, in persona del Presidente prof. avv. Enzo Cardi, P025/B elettivamente domiciliato in Roma alla via (Bruxelles 61/63 presso l'avv. Roberto Pessi, che, unitamente all'avv. Luigi Fiorillo, lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
US NN elett.dom in Rome Vie B. Tortolini 34 presso l'ew. Nicolo Paoletti, rapp. To per proc. Notarile difeso dellen Musseto Claudio -intimato Rep. No° 55464 del 4/11/33. Resistente console procive. 4947 avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.418 del 26.4.1999, reg. gen. n.389/98 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26.4.1999 il Tribunale di Udine, decidendo sull'appello proposto dall'E.P.I., Ente Poste Italiane, nei confronti di LA SE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del ricorrente all'inquadramento nel secondo livello della categoria quadri (Q2) per avere svolto le mansioni di capo reparto per oltre sei mesi dal 31.5.1995 al 14.12.1995. Osservava in motivazione che era in questione lo svolgimento delle mansioni superiori per il periodo dal 27.11.1995, data di cessazione del formale incarico a svolgere dette mansioni, al 14.12.1995, data della copertura del posto vacante. Rilevava sul punto che il teste ES aveva confermato che in detto periodo il LA aveva continuato a svolgere di fatto le mansioni di capo reparto, che detta deposizione non era smentita da quella del teste TU, che non aveva confermato la tesi dell'Ente di aver sostituito nelle mansioni il LA, ma che in detto periodo -2- aveva dovuto continuare a svolgere alcune mansioni del capo reparto, che il Tribunale ha ritenuto dovessero essere quelle indispensabili e perciò più caratterizzanti. In ordine al secondo motivo relativo all'intento fraudolento del venir meno dell'affidamento delle mansioni pochi giorni prima della scadenza del termine semestrale, osservava, espressamente solo ad abundantiam e senza volere sminuire la prima argomentazione, che la revoca del conferimento dell'incarico a mansioni superiori era avvenuta solo cinque giorni prima della maturazione del semestre e che l'Ente non aveva provato le ragioni organizzative che avevano imposto tale revoca. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la POSTE ITALIANE s.p.a., subentrata all'Ente Poste;
il LA ha soltanto depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 115 c.p.c., 1321, 1322, 1323 c.c. in rel. agli artt.38 e 50 del c.c.n.l. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società Poste Italiane propone tre profili di censura.
1- Con il primo si deduce la mancanza di intento elusivo della società, non suffragato da alcuna prova ed anzi confermata dalla necessità di procedere alla copertura del posto con concorso come prescritto dall'art.50 del c.c.n.l. -3- Con il secondo profilo evidenzia incongruenze nella valutazione della 2- prova testimoniale che consisterebbero nell'avere posto a base della propria decisione una deposizione valutativa del teste ES. Con il terzo si deduce che, avendo il Tribunale, accertato lo svolgimento 3- di mansioni promiscue di caporeparto e di caposettore, ha illogicamente ritenuto che il LA ha continuato a svolgere le mansioni di caporeparto, che non avrebbe in modo pieno ma solo in misura residuale e non prevalente. Il primo profilo incide su un punto non decisivo della motivazione che la sentenza impugnata afferma di affrontare solo ad abundantiam, essendo la decisione fondata, non sulla natura fraudolenta o elusiva della revoca dell'affidamento delle mansioni superiori, ma sul loro svolgimento di fatto per un periodo superiore al semestre. La censura è, quindi, irrilevante mancando del carattere della decisività. Il secondo profilo è infondato. Il Tribunale ha rilevato che il ES fornita al Pretore una descrizione del contenuto delle mansioni di capo reparto e di caposettore, ha chiaramente riferito che il ricorrente ha continuato a svolgere di fatto le mansioni superiori di capo reparto anche nei venti giorni successivi alla revoca dell'incarico. Appare, quindi, infondata la affermazione della ricorrente in ordine alla natura valutativa della deposizione del ES, perchè il Tribunale ha, invece, accertato che la deposizione aveva descritto le mansioni di capo reparto svolte dal LA. - 4- In ordine, infine, allo svolgimento di mansioni promiscue di capo settore e di capo reparto nel periodo in contestazione si osserva che, per l'applicazione della promozione automatica prevista dall'art. 2103 c.c., non è richiesta l'esplicazione esclusiva delle mansioni superiori, essendo sufficiente quella promiscua, purchè delle mansioni superiori siano svolte quelle maggiormente significative sul piano professionale e non saltuariamente, circostanze accertate in fatto dal Tribunale, cfr. Cass. n.2306 del 1998 e 2744 del 1999, ed anche n.7587 del 1990, n.8330 del 1992, n.9 del 2001. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attrice soccombente e non avendo svolto l'intimato alcuna attività difensiva.
P Q M
le spese. La Corte rigetta il ricorso, nulla per Così deciso in Roma il 12.12.2001 Нарат ив Il Presidente Il Consigliere est. Fema leffuf felle 007 2 -5-