Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 2
La regola posta dall'art. 33 cod. proc. civ. a termine della quale nelle cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di essa per essere decise nello stesso processo, si riferisce esclusivamente al foro generale della persona fisica o giuridica convenuta e non anche ai fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ..
Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art.20 cod. proc. civ. ( giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile quale foro facoltativo in deroga di quelli di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari (fattispecie riguardante un contratto da eseguirsi in tutto il territorio nazionale; vedi Corte Cost. n. 269/92).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6740 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - " -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - " -
Dott. ITALO PURCARO - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
CA AN, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv. Prof. Valerio Tavormina ed Annamaria Giurgola, i quali agli effetti della presente procedura domiciliano elett. in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avv. Luigi Biamonti
- ricorrente -
contro
NET COMPANY ITALIANA S.r.l., in persona dell'a.u. Sig.ra Simonetta Galeandro, nonché ET US e RA, tutti elett. dom. in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 presso lo studio dell'avv. Mario Tonucci che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione
- resistenti -
avverso la sentenza n. 1164 in data 10.1./7.2.2000 del Tribunale di Milano (r.g. n. 3416/98).
Letta la requisitoria scritta con la quale il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita nella camera di consiglio del 5 febbraio 2001 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 9 marzo 1998 AN CO - premesso di aver stipulato due contratti, rispettivamente con US e RA IO e con la società Net AN - convenne costoro dinanzi al Tribunale di Milano e chiese la risoluzione di entrambi i contratti per inadempimento dei convenuti nonché la condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 7.2.2000 l'adito Tribunale, accertato che i due contratti erano stati stipulati nelle Marche, ove i convenuti avevano anche la residenza e la sede in accoglimento dell'eccezione, da costoro sollevata, ha declinato la propria competenza per territorio ed ha affermato che essa appartiene, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., al Tribunale di ON.
A favore della competenza per territorio del tribunale di Milano non poteva invocarsi, come invece pretendeva l'attore, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 seconda ipotesi c.p.c.:
quanto, infatti, al contratto CO-Net AN, concernente lo sfruttamento di brevetti, le relative obbligazioni della convenuta società (aventi od oggetto iniziative pubblicitarie, vendite, distribuzione commerciale ecc., da eseguire in tutto il territorio nazionale e, dunque, anche a Milano) non importavano la competenza territoriale del tribunale di Milano essendo "del tutto incoerente alla ratio della normativa sui fori facoltativi un'attribuzione di competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con insopportabile pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari"; dette attività dovevano pertanto essere collocate presso la sede legale od amministrativa della Net AN, ove esse dovevano essere dirette e coordinate;
il contratto con i IO aveva invece ad oggetto la cessione a costoro del 51% delle quote della Net AN e doveva pertanto eseguirsi presso la società e suoi delegati, ne', riguardo ad esso, era applicabile l'art. 33 c.p.c., "condizionando il legislatore l'ammissibilità del cumulo al collegamento del giudice adito con il luogo di residenza o domicilio di (almeno) uno dei convenuti interessati dalla domanda connessa".
Avverso tale pronuncia il CO ha proposto ricorso per regolamento di competenza, del quale sia la società ed i IO, con memoria congiunta, sia il P.M. hanno chiesto il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, riguardo al contratto da lui stipulato con la Net AN, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso di poter fondare la competenza per territorio del Tribunale di Milano sul disposto dell'art. 20 seconda ipotesi c.p.c., sul rilievo che le obbligazioni assunte da detta società dovevano essere eseguite anche a Milano, e da ciò egli trae che, allorquando un criterio di collegamento ai fini della competenza sussista con più luoghi diversi, tra di essi l'attore è libero di scegliere;
nessun pregiudizio poteva seguire a carico della convenuta la quale, avendo contrattualmente assunto l'obbligo di effettuare le proprie prestazioni, sia nel territorio della Repubblica italiana che in tutti gli altri paesi del mondo, ben poteva essere citata dinanzi a qualunque giudice italiano, compreso quello di Milano. Le diverse obbligazioni assunte dai IO erano strumentali rispetto a quelle della Net AN, il che importava il collegamento dei due contratti e l'esecuzione delle stesse obbligazioni anche in Milano, donde la competenza di detto Tribunale ai sensi degli artt. 20 e 33 c.p.c.. Il ricorso è infondato.
Non v'è dubbio che, come il ricorrente anche rileva, il foro facoltativo del giudice del luogo in cui (è sorta o) deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.) miri ad ampliare la facoltà di scelta dell'attore - che i precedenti artt. 18 e 19 rispettivamente limitano, sulla base di un criterio soggettivo di collegamento, al giudice del luogo della residenza (o domicilio o dimora) o della sede della persona fisica o giuridica convenuta -, e, tuttavia, le conclusioni cui il ricorrente perviene non possono essere condivise.
Deve anzitutto precisarsi che nella specie sono state proposte due domande, di risoluzione contrattuale per inadempimento e di risarcimento del danno per la seconda delle quali il ricorrente non contesta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e la competenza di quello di ON (nel cui circondario i convenuti hanno, come detto, rispettivamente la residenza e la sede), competenza che deriva, trattandosi di debito illiquido, dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 quarto comma c.c., dovendosi riguardo a detta domanda, per costante giurisprudenza, escludere invece l'applicabilità del terzo comma dello stesso art. 1182 (Cass. nn. 486/97, 2591/97, 4599/00). Parimenti, per la domanda di risoluzione contrattuale ed agli effetti dello stesso, art. 20, il ricorrente non contesta, sotto il profilo del forum contractus, l'incompetenza del Tribunale di Milano, essendo stati entrambi, i contratti stipulati nelle Marche.
Per quanto concerne le obbligazioni, l'inadempimento delle quali è posto a fondamento di quest'ultima domanda, dalla premessa di fatto, non revocata in dubbio dalla sentenza impugnata - secondo la quale il contratto con la Net AN doveva essere eseguito in tutto il territorio nazionale e, dunque, anche in Milano -, non possono farsi derivate le conseguenze pretese.
Esse sono infatti resistite dal coordinamento degli artt. 1182 c.c., e 20 c.p.c.: il luogo di adempimento delle obbligazioni,
fissato dalla prima norma, è invero destinato ad operare anche agli effetti del foro facoltativo fissato dalla seconda, salvo che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non abbiano disposto diversamente: com'è loro consentito dal carattere dispositivo del citato artt. 1182 (eguale carattere presentano anche le norme, relative a singoli contratti, di cui agli artt. 1498, 1510 e 1774 c.c.). La deroga all'art. 1182 c.c. (come alle altre norme sopra indicate) deve però essere espressa e specifica, deve cioè contenere l'indicazione di uno od anche più luoghi determinati di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, talché essa non è ravvisabile laddove contratto genericamente menzioni, come nella specie, un numero indefinito di luoghi coincidente con l'intero territorio nazionale.
Tale conclusione è in primo luogo imposta dal necessario coordinamento tra gli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e dal rilievo che, diversamente opinando, la norma sostanziale resterebbe sostanzialmente vanificata.
Nello stesso senso depone altresì l'interpretazione sistematica dell'art. 20 c.p.c. in collegamento con i precedenti artt. 18 e 19:
mentre, infatti, questi ultimi sono dettati dal favor rei, l'accoglimento della tesi del ricorrente ribalta tale ratio giacché attribuisce all'attore una facoltà di scelta priva di limiti di sorta (secondo essa, infatti, nella specie i convenuti avrebbero potuto esser citati dinanzi a qualunque giudice italiano) e, in contrasto con la razionalità del sistema, privilegia in definitiva il favor actoris.
Nello stesso senso, infine, depone il principio costituzionale (art. 25 primo comma) del giudice naturale precostituito per legge:
invero la Corte costituzionale - che con sentenza del 12.6.1992 n. 269 ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 20 c.p.c. sollevata proprio in riferimento a tale norma costituzionale - ha anche avvertito (sent. 7 luglio 1962 n. 88) che la precostituzione del giudice richiede la certezza del giudice stesso: certezza - va qui aggiunto - che, per esser tale, nelle obbligazioni contrattuali deve risultare ex ante, e dunque già al momento della conclusione del contratto, solo in tal senso potendosi intendere il limite costituzionale della precostituzione. Sebbene quest'ultima sentenza si riferisca alla competenza penale, l'affermazione anzidetta ha tuttavia una portata generale, con la conseguenza che essa è ben estensibile alla competenza civile, e che deve essere rifiutata una interpretazione delle norme ordinarie che - ammettendo l'originaria incertezza dell'organo destinato a decidere la controversia, incertezza destinata a risolversi solo ex post, al momento della instaurazione di essa - si pone in contrasto con il precetto costituzionale.
Proprio nel solco dell'interpretazione, qui seguita, nelle cause, pur diverse, relative al risarcimento del danno da fatto illecito commesso a mezzo stampa, e peraltro agli effetti del forum commissi delicti, anch'esso disciplinato dallo stesso art. 20 c.p.c. prima ipotesi, la competenza è attribuita al giudice del luogo della pubblicazione e non a quello della diffusione, con il rilievo che la disseminazione del pregiudizio sul territorio rende difficile l'individuazione di un singolo luogo e del giudice competente, e che la diversa tesi renderebbe estremamente ambulatoria ed incerta la regola della competenza (Cass. 22.5.1992 n. 6148 e, da ultimo, Cass. 11.4.2000 n. 4599). Segue da ciò, quanto al contratto CO-Net AN, che nella specie, non potendo ritenersi derogato l'art. 1182 c.c., a norma dell'ultimo comma di tale disposizione - il quale attribuisce rilievo alla sede della società debitrice, incontestamente nelle Marche - forum destinatae solutionis è il tribunale di ON: rettamente, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'attività di programmazione e coordinamento svolta in detta sede, ritenuta decisiva e prevalente su quella, meramente esecutiva, da svolgere invece in altre parti d'Italia e nel mondo.
Quanto al contratto con i IO, il ricorrente fa discendere la competenza del Tribunale di Milano, quale forum destinatae solutionis, in primo luogo dalla allegata competenza dello stesso tribunale riguardo al contratto con la Net AN: con la conseguenza che l'accertata infondatezza della premessa rende parimenti tale la conclusione che se ne intende trarre. Tale rilievo è assorbente di ogni altro profilo e nondimeno del pari rettamente la sentenza impugnata ha, pur con argomentazioni sovrabbondanti, escluso l'applicabilità anche dell'art. 33 c.p.c.:
secondo, infatti, il condivisibile e prevalente indirizzo interpretativo (per il quale si segnalano Cass. nn. 5171/85, 9022/92, 8316/98), tale norma si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta, e non anche ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con declaratoria di competenza del Tribunale di ON (art. 49 cpv., c.p.c.) e con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di ON e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 162.000=, oltre lire 1.200.000 (unmilioneduecentomila) di onorari in favore dei resistenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 5 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001