Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6740
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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La regola posta dall'art. 33 cod. proc. civ. a termine della quale nelle cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di essa per essere decise nello stesso processo, si riferisce esclusivamente al foro generale della persona fisica o giuridica convenuta e non anche ai fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ..

Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art.20 cod. proc. civ. ( giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile quale foro facoltativo in deroga di quelli di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari (fattispecie riguardante un contratto da eseguirsi in tutto il territorio nazionale; vedi Corte Cost. n. 269/92).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2001, n. 6740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6740
    Data del deposito : 16 maggio 2001

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