Sentenza 25 novembre 1997
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 116, comma 18, cod. della strada, non riguarda il caso di chi non abbia conseguito patente alcuna (nel senso che la sospensione dovrebbe riguardare la patente eventualmente conseguita dopo la commissione del reato), ma solo quelli di guida con patente diversa da quella richiesta, puniti con sanzione penale prima della sentenza della Corte Costituzionale 10.1.1997, n. 7.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1997, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 25/11/97
1. Dott. Antonio MERONI Consigliere SENTENZA
2. " Benito DE GRAZIA Consigliere N. 2364
3. " Gianfranco TATOZZI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vito SAVINO Consigliere N. 11294/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso nei confronti di EL TT TE avverso la sentenza in data 5.12.1996 del Pretore di Isernia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Tatozzi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Perrioni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.2.1997, il Pretore di Isernia applicava, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 C.P.P., a EL TT TE la pena di un mese e gg. dieci di arresto e L 300.000 di ammenda, convertita la pena detentiva di L 3.000.000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 13^, C.d.S.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, deducendo la inosservanza del 18^ comma dell'art. 116 C.D.S. in relazione all'art. 444 C.P.P. Infatti secondo il ricorrente il Pretore ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal EL TT stante che l'art. 445 C.P.P. esclude solo l'applicazione delle pene accessorie e, quindi, non delle sanzioni amministrative. In particolare la espressione "eventualmente possedute" presente nella formulazione del 180 comma dell'art. 116 C.D.S. imporrebbe al giudice, anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta e nel caso di impossibilità di ordinare la confisca del veicolo, la sospensione, per la durata della pena principale, della patente che, eventualmente, il condannato per la contravvenzione di cui al 13^ comma dell'art. 116 C.D.S., possa conseguire successivamente alla consumazione del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il 18^ comma dell'art. 116 C.D.S. trova il suo antecedente storico nell'art. 80 ter del vecchio codice stradale che tuttavia prevedeva la pena accessoria della sospensione della patente di guida con esclusivo riguardo alla condanna per la contravvenzione prevista nel 12^ comma dell'art. 80 e cioè per il reato di incauto affidamento di veicolo a persona non munita della necessaria patente. La nuova disciplina invece prevede con il 18^ comma dell'art. 116, la sanzione amministrativa accessoria riferendola alle sentenze di condanna per i reati previsti dal 13^ comma della stessa disposizione, e quindi a tutti i casi di guida senza la prescritta patente, ed alla patente di guida "eventualmente" - secondo le modifiche apportate dal D.P.R. 10.9.1993 n. 360 - "posseduta" dal condannato.
Il tenore letterale della disposizione in esame ed il senso sistematico della stessa impongono di escludere che tale sanzione possa riguardare anche l'ipotesi di condanna di chi non abbia conseguito patente alcuna, riferendosi la sospensione alla futura abilitazione alla guida, come sostenuto dal ricorrente, mentre la sanzione amministrativa accessoria è da ricollegare unicamente alla fattispecie di reato, ricompresa nel 13^ comma dell'art. 116, di guida con patente diversa da quella richiesta.
In proposito è da ricordare che il 18^ comma dell'art. 116 è stato formulato in un contesto codicistico che prevedeva la punizione con sanzione penale principale della guida, con patenti di categoria B, C e D, di veicoli per i quali fosse richiesta patente di categoria A, e cioè prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 10.1.1997 che tale previsione ha eliminato.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998