CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2026, n. 12817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12817 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA sul ricorso 7430-2022 proposto da: NI FA, SO TO, rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIA PANZONE;
- ricorrenti -
contro TIEMME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ILARIA PAGNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/12/2021 R.G.N. 364/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. EL BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CA AN che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato VALERIA PANZONE;
udito l'avvocato ILARIA PAGNI. FATTI DI CAUSA Oggetto TO SINDCALE CCNL R.G.N.7430/2022 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12817 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: BOGHETICH EL Data pubblicazione: 05/05/2026 2 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di IR ha respinto l’appello proposto da TE TI e TO UN e ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena n. 285/2019, che aveva rigettato le domande proposte nei confronti di TI S.p.A. In particolare, la Corte territoriale ha escluso il diritto dei lavoratori appellanti all’applicazione del trattamento collettivo di II livello già vigente presso la società Tra.in S.p.A., conferente il ramo d’azienda, nonché ha ritenuto legittimi i trattamenti individuali e collettivi applicati da TI S.p.A., ivi compreso l’accordo sindacale aziendale del febbraio 2016 per i nuovi assunti. 2. La Corte di appello ha ricostruito la vicenda successoria rilevando che TI S.p.A. era stata costituita nel 2010 mediante il conferimento delle aziende di trasporto pubblico locale di quattro società toscane, tra cui Tra.in S.p.A., con conseguente trasferimento dei lavoratori allora in forza ai sensi dell’art. 2112 c.c. I due lavoratori ricorrenti, invece, erano stati assunti successivamente a tale aggregazione di aziende, prima con contratti a termine e poi a tempo indeterminato dal dicembre 2015, con applicazione del “solo” trattamento previsto dal CCNL, peraltro integrato da alcune voci accessorie riconosciute unilateralmente dall’azienda. La Corte territoriale ha escluso che la contrattazione aziendale di II livello delle società conferenti (e, in specie, della Tra.in s.p.a.) avesse efficacia territoriale ed erga omnes nei confronti dei nuovi assunti di TI, in mancanza sia di un fondamento normativo sia di una comprovata volontà datoriale in tal senso. Ha inoltre ritenuto che l’assetto organizzativo realizzato avesse dato luogo a una nuova macro- azienda, con perdita dell’autonomia delle singole realtà conferite. Quanto all’accordo sindacale aziendale stipulato nel febbraio 2016, la Corte ne ha affermato la legittima applicazione anche ai due lavoratori, in quanto migliorativo rispetto ai precedenti 3 trattamenti individuali, escludendo infine profili di discriminazione o violazione del principio di parità di trattamento. 3. Avverso l'anzidetta sentenza, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’efficacia erga omnes della contrattazione aziendale di II livelloex Tra.in S.p.A. e avrebbe travisato la domanda, riducendola a una indebita contrapposizione tra vecchi e nuovi assunti. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione dei vari contratti aziendali stipulati tra le parti – ossia A) Accordo sindacale interaziendale del 15 luglio 2010 fra le aziende conferenti TRA.In spa- Tra.in Service srl- LFI spa – Rama spa- ATM spa da un parte e le OO.SS. territoriali dall’ altra parte , relativo alla costituzione di TI;
B) O.d.S. TI ( U.Op. di Siena ) del 12.8.2010 sulla formazione dei gruppi di lavoro del personale viaggiante;
C) atto negoziale TI del 20.1.2012 di proroga del contratto integrativo aziendale 2007 di RAMa spa relativo alla sede operativa di Grosseto;
D) Accordo sindacale TI del 3.5.2011 sui trasferimenti di residenza degli agenti fra le 4 Unità Operative di TI;
E) Accordo aziendale TI del 7.7.2011 sui servizi di noleggio;
F) Contratti individuali di lavoro con i neo assunti del primo periodo - rappresentano una prova univoca della efficacia territoriale erga omnes degli accordi di II livello delle aziende socie di TI, in particolare di Tra.in s.p.a. In sintesi, la Corte territoriale non ha colto il vero senso letterale dell’Accordo interaziendale 15 luglio 2010, che non aveva solamente funzione programmatica ma presupponeva il fatto concreto che singoli 4 regimi economici applicati dalle diverse società si trasferissero nella nuova. Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamente interpretato la condotta successiva delle parti stipulanti, trascurando che il confronto sindacale si è protratto per alcuni anni (seppur con esito negativo); ha trascurato che, dall’interpretazione dell’Ordine di servizio di TI del 12.8.2010, emergeva che la disciplina collettiva di II livello (già di Tra.In s.p.a.) era stata importata in TI, con “efficacia territoriale” su tutta l’unità operativa (facendosi fuorviare dal dato contingente della mancanza, alla data di adozione dell’Ordine di servizio, di personale nuovo assunto, mancando di evidenziare che l’atto organizzativo si rivolgeva a tutti gli operatori addetti all’unità produttiva di Siena); ha trascurato che l’accordo sindacale del 3.5.2011 sui trasferimenti di residenza non poneva alcuna distinzione tra vecchi assunti e nuovi assunti, con conseguente riferimento alla disciplina di II livello alle sedi territoriali (e non già agli agenti trasferiti), con ciò disattendendo il dato letterale emergente dal testo (non essendo rilevante che l’accordo sia stato applicato solamente ai vecchi assunti, essendo fuorviante il rilievo assegnato alle anzianità di servizio come criterio per accedere ai regimi collettivi, essendo inconferente l’incipit del documento ed essendo illegittimo ricorrere ad una deposizione testimoniale per la ricerca del corretto significato della fonte contrattuale); ha erroneamente interpretato la comunicazione del 20.1.2012 alle oo.ss. di Grosseto in ordine alla proroga del contratto integrativo aziendale del 2007 in attesa del processo di armonizzazione dei regimi tra le varie unità operative. Infine, in ordine ai contratti individuali di lavoro stipulati da TI nei primi 6 mesi di attività (che hanno riconosciuto i nuovi assunti lo stesso regime economico normativo di cui ai contratti integrativi delle aziende conferenti), la Corte territoriale ha dato rilievo ad una mera allegazione (errore materiale da parte dell’azienda) non provata, eludendo il fatto essenziale che essa non ha trovato nessuna 5 conferma nelle deposizioni testimoniali;
invero, tale condotta di TI dimostra la volontà della società di applicare nuovi assunti il regime collettivo delle aziende socie conferenti. In ogni caso la condotta unilaterale dell’azienda è inconferente a fronte degli impegni contrattuali generali assunti, e la condotta successiva inadempiente di TI non può essere elemento dirimente. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il motivo è inammissibile perché non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest'ultimo si sarebbe discostato. 1.3. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. nn. 11849 e 18214/2024). 1.4. Nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013); in particolare, se è vero che l’art. 1362 c.c. - sia sotto 6 il profilo del “chiaro tenore letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzione delle parti” - costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. n. 18180/2007; Cass. n. 19357/2013; Cass. n. 10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432/2016), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n. 34795/2021; Cass. nn. 2173 e 11666/2022); in definitiva, il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n. 24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente. 1.5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi richiamati, provvedendo alla ricostruzione della volontà delle parti secondo un procedimento circolare che tenesse conto sia del tenore testuale di tutti i contratti aziendali stipulati dal 15.7.2010 in poi sia del comportamento della società con riguardo alle assunzioni effettuate dopo l’aggregazione delle aziende sia dello “scopo 7 pratico” (l’armonizzazione della disciplina tra tutti i singoli accordi territoriali precedenti, con superamento degli specifici trattamenti economici normativi applicati nelle società confluite nella TI) perseguito dalle parti. 1.6. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, e dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, nonché degli artt. 115 c.p.c., 2727 e 2719 c.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente affermato l’insussistenza di fonti normative a sostegno dell’applicabilità erga omnes del contratto 8 aziendale di II livello della società Tra.In s.p.a., erroneamente interpretando il comma 3 del d.l. n. 138/2011 (che appare scollegato alla categoria di contratti previsti al comma 1 e, in specie, alle finalità e alle materie specificate nella disposizione normativa); inoltre, la società non ha contestato specificamente (con conseguente prova del fatto) che i contratti aziendali (vigenti nelle singole unità operative) non fossero stati approvati a maggioranza dei lavoratori (condizione posta dal suddetto comma 3, ai fini dell’efficacia erga omnes di detti accordi) o a maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali vigenti (condizione posta dall’Accordo Interconfederale 28.6.2011). 2.1. Il motivo di ricorso non è fondato. 2.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i fatti costitutivi (o modificativi o estintivi) del diritto allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione, esonerando la parte onerata dal provarli - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva logicamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza, quando manchi del tutto una contestazione di detti fatti o quando la contestazione sia del tutto generica (Cass. S.U. n. 761/2002; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 2832/2016, Cass. n. 16970/2018, Cass. n. 20998/2019, Cass. n.12434/2020). Il presupposto logico- giuridico dell’applicazione di tale regola iuris è che i fatti siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione, visto che l’allegazione dei fatti è potere che compete esclusivamente alle parti e proprio con i primi atti difensivi delle parti viene delineato l’ambito della lite. 2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato che l’invocazione dell’applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 9 138/2011 (che disciplina i c.d. contratti di prossimità) e dell’Accordo Interconfederale 28.6.2011 è stata effettuata solamente nelle note difensive finali nel corso del giudizio di primo grado;
né parte ricorrente, in ossequio al principio di specificità del motivo, richiama (e trascrive, nella parte essenziale) il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ove i fatti costitutivi dell’applicabilità dell’art. 8, comma 3, del suddetto d.l. e dell’Accordo Interconfederale (ossia i fatti, rispettivamente, dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori dei contratti aziendali vigenti nelle singole unità operative e dell’approvazione a maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali vigenti) erano stati allegati. La Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha, dunque, verificato l’assenza delle condizioni per l’applicazione delle due fonti invocate dai lavoratori. Inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato che mancava il requisito di applicazione dell’Accordo Interconfederale, ossia l’adesione della società TI all’associazione sindacale (Confindustria) stipulante l’accordo. 2.4. In ordine ai c.d. contratti di prossimità e alla interpretazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 138/2011 - pur trattandosi di ricognizione ultronea ai fini del presente giudizio (avendo, la Corte territoriale, comunque escluso la ricorrenza del requisito costitutivo dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori del contratto di II livello invocato) - la finalità legislativa che permea tutta la disposizione normativa è quella espressamente esplicitata nel comma 1, che ha indotto il legislatore a creare questa particolare figura di contratto aziendale o territoriale su specifiche materie. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sesto motivo di appello concernente l’unitarietà e inscindibilità del contratto collettivo di lavoro con conseguente illegittimità dei contratti 10 individuali stipulati dalla società TI con i nuovi assunti per violazione dell’art. 2077 c.c. 3.1. Il motivo non è ammissibile. 3.2. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308). 3.3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affrontato la questione sottoposta dai lavoratori, sottolineando che l’inesistenza, a monte, di un contratto collettivo cui i contratti individuali dovevano conformarsi, impediva di valutare l’applicabilità (e dunque la violazione) dell’art. 2077 c.c. 4. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1 R.D. 148/1931, art. 13 C.C.NL. luglio 1976, art. 6 C.C.NL. luglio 1997, 1362 c.c. e segg. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e art. 1218 c.c., contraddittorietà ed illogicità manifesta fra i fatti accertati e le conclusioni in diritto tratte: la società TI ha disatteso tutte le norme invocate e, in particolare l’art. 13 del CCNL 23 luglio 1976 sulla disciplina di II livello ove si prevede che ad ogni agente sia assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimo del 5% della retribuzione minima conglobata, e sono concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennità e premi per effettive particolar prestazioni e rimborsi spese. La Corte territoriale ha trascurato l’obbligatorietà dei compensi accessori, che inoltre non siano inferiori al 5% ed ha, 11 inoltre, erroneamente posto a carico dei lavoratori l’onere di provare che la sommatoria dei compensi variabili erogati non raggiungeva il 5%. La sentenza impugnata è, inoltre, contraddittoria nella misura in cui, da una parte ha escluso la violazione del CCNL del 1976 e, dall’altra, ha rilevato che l’accordo sindacale del febbraio 2016 era migliorativo rispetto ai trattamenti accessori riconosciuti con i contratti individuali. 4.1. Il motivo è inammissibile e per la parte residua non è fondato. 4.2. Il motivo è inammissibile, rientrando la valutazione della correttezza della motivazione nel diverso paradigma impugnatorio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, tra i quali, all'esito del d.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – cfr. Cass. n.19881/2014- ovvero concreti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio). 4.3. Inoltre, secondo accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che non è stata raggiunta la prova che le competenze accessorie riconosciute con i contratti individuali ai neoassunti dalla società TI (ossia indennità variabili stabilite dal CCNL, indennità riconosciute per specifiche condizioni nonché competenze ulteriori via via concordate con le organizzazioni sindacali dal 2012 al 2015 analiticamente indicate nella sentenza impugnata) fossero inferiori al 5% stabilito dall’art. 13 del CCNL del 1976. 4.3. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun 12 modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi dell’estensione del contratto aziendale di II livello applicato dalla società Tra.In s.p.a. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 115, comma 2, c.p.c. , 1362 c.c. in relazione ai verbali di conciliazione sindacale di assunzione, 2113 c.c. 2077 c.c. e all’impugnazione degli stessi con riguardo alla parte in cui è prevista (a fronte della rinuncia dei lavoratori ad impugnare i contratti a tempo determinato) l’offerta di un rapporto di lavoro indeterminato ed è contenuta l’illustrazione del trattamento economico e normativo che non recepisce il trattamento applicato nella società Tra.In. 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 22478/2018). 5.2. La Corte territoriale, con interpretazione dei verbali sindacali stipulati dai lavoratori, ha sottolineato che il trattamento economico ivi analiticamente esposto è stato inserito “in chiave di trasparenza del regime contrattuale già applicato e delle indicazioni di dettaglio delle singoli voci e non per ricomprenderlo nell’ambito di operatività delle rinunce formulate nei verbali (riguardanti solo l’impugnazione dei pregressi contratti a termine)”; nessuna indicazione è contenuta – nel ricorso per cassazione – in ordine alla violazione dei canoni esegetici violati dalla Corte territoriale su tale punto, con conseguente correttezza della valutazione di irrilevanza della impugnazione di detti verbali 13 ai fini del diritto vantato dai lavoratori (di applicazione del trattamento economico dei contratti aziendali di II livello della società Tra.In). 6. Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione ex art. 132 c.p.c., vizio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. per omessa comparazione tra il regime collettivo Tra.In e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo la Corte territoriale errato a comparare l’accordo sindacale del 19.2.2016 con i contratti individuali di lavoro stipulati con i lavoratori, dovendo effettuare, invece, la comparazione con la contrattazione collettiva della società Tra.In. 6. Il motivo non è fondato. 6.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940/2017), censure nel caso di specie precluse dalla pronuncia c.d. doppia conforme. Nessuno di questi profili è presente nella sentenza impugnata, ove il percorso logico-giuridico è del tutto intellegibile. 14 6.2. Nessun vizio di omessa pronuncia è rinvenibile nella sentenza impugnata con riguardo alla mancata comparazione tra il regime collettivo Tra.In e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016, avendo, la Corte territoriale, statuito sulla questione e sottolineato che tale operazione logica avrebbe richiesto l’accoglimento della domanda vantata dai lavoratori (ossia l’applicazione, nei loro riguardi, del trattamento economico previsto dall’accordo aziendale di II livello della società Tra.In), presupposto che - nell’ambito dell’approfondita motivazione – era già stato ritenuto infondato. Non sussiste, pertanto, la dedotta pretesa violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 6.3. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve avere ad oggetto il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016); ebbene, nessuna censura viene mossa con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. 7. Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato proposta in sede di appello avverso la riproposta eccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictio actionis (eccezione respinta in primo grado e non impugnata dalla società). 7.1. Il motivo è infondato. 15 7.2. Si configura decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste, come nel caso in esame, risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto chiaramente superata l’eccezione di giudicato (in ordine alla eccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictio actionis) a fronte dell’accertata insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dai lavoratori. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 16 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Margherita Maria Leone
- ricorrenti -
contro TIEMME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ILARIA PAGNI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/12/2021 R.G.N. 364/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026 dal Consigliere Dott. EL BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CA AN che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato VALERIA PANZONE;
udito l'avvocato ILARIA PAGNI. FATTI DI CAUSA Oggetto TO SINDCALE CCNL R.G.N.7430/2022 Cron. Rep. Ud. 21/04/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 12817 Anno 2026 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: BOGHETICH EL Data pubblicazione: 05/05/2026 2 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di IR ha respinto l’appello proposto da TE TI e TO UN e ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena n. 285/2019, che aveva rigettato le domande proposte nei confronti di TI S.p.A. In particolare, la Corte territoriale ha escluso il diritto dei lavoratori appellanti all’applicazione del trattamento collettivo di II livello già vigente presso la società Tra.in S.p.A., conferente il ramo d’azienda, nonché ha ritenuto legittimi i trattamenti individuali e collettivi applicati da TI S.p.A., ivi compreso l’accordo sindacale aziendale del febbraio 2016 per i nuovi assunti. 2. La Corte di appello ha ricostruito la vicenda successoria rilevando che TI S.p.A. era stata costituita nel 2010 mediante il conferimento delle aziende di trasporto pubblico locale di quattro società toscane, tra cui Tra.in S.p.A., con conseguente trasferimento dei lavoratori allora in forza ai sensi dell’art. 2112 c.c. I due lavoratori ricorrenti, invece, erano stati assunti successivamente a tale aggregazione di aziende, prima con contratti a termine e poi a tempo indeterminato dal dicembre 2015, con applicazione del “solo” trattamento previsto dal CCNL, peraltro integrato da alcune voci accessorie riconosciute unilateralmente dall’azienda. La Corte territoriale ha escluso che la contrattazione aziendale di II livello delle società conferenti (e, in specie, della Tra.in s.p.a.) avesse efficacia territoriale ed erga omnes nei confronti dei nuovi assunti di TI, in mancanza sia di un fondamento normativo sia di una comprovata volontà datoriale in tal senso. Ha inoltre ritenuto che l’assetto organizzativo realizzato avesse dato luogo a una nuova macro- azienda, con perdita dell’autonomia delle singole realtà conferite. Quanto all’accordo sindacale aziendale stipulato nel febbraio 2016, la Corte ne ha affermato la legittima applicazione anche ai due lavoratori, in quanto migliorativo rispetto ai precedenti 3 trattamenti individuali, escludendo infine profili di discriminazione o violazione del principio di parità di trattamento. 3. Avverso l'anzidetta sentenza, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’efficacia erga omnes della contrattazione aziendale di II livelloex Tra.in S.p.A. e avrebbe travisato la domanda, riducendola a una indebita contrapposizione tra vecchi e nuovi assunti. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione dei vari contratti aziendali stipulati tra le parti – ossia A) Accordo sindacale interaziendale del 15 luglio 2010 fra le aziende conferenti TRA.In spa- Tra.in Service srl- LFI spa – Rama spa- ATM spa da un parte e le OO.SS. territoriali dall’ altra parte , relativo alla costituzione di TI;
B) O.d.S. TI ( U.Op. di Siena ) del 12.8.2010 sulla formazione dei gruppi di lavoro del personale viaggiante;
C) atto negoziale TI del 20.1.2012 di proroga del contratto integrativo aziendale 2007 di RAMa spa relativo alla sede operativa di Grosseto;
D) Accordo sindacale TI del 3.5.2011 sui trasferimenti di residenza degli agenti fra le 4 Unità Operative di TI;
E) Accordo aziendale TI del 7.7.2011 sui servizi di noleggio;
F) Contratti individuali di lavoro con i neo assunti del primo periodo - rappresentano una prova univoca della efficacia territoriale erga omnes degli accordi di II livello delle aziende socie di TI, in particolare di Tra.in s.p.a. In sintesi, la Corte territoriale non ha colto il vero senso letterale dell’Accordo interaziendale 15 luglio 2010, che non aveva solamente funzione programmatica ma presupponeva il fatto concreto che singoli 4 regimi economici applicati dalle diverse società si trasferissero nella nuova. Inoltre, la Corte territoriale non ha correttamente interpretato la condotta successiva delle parti stipulanti, trascurando che il confronto sindacale si è protratto per alcuni anni (seppur con esito negativo); ha trascurato che, dall’interpretazione dell’Ordine di servizio di TI del 12.8.2010, emergeva che la disciplina collettiva di II livello (già di Tra.In s.p.a.) era stata importata in TI, con “efficacia territoriale” su tutta l’unità operativa (facendosi fuorviare dal dato contingente della mancanza, alla data di adozione dell’Ordine di servizio, di personale nuovo assunto, mancando di evidenziare che l’atto organizzativo si rivolgeva a tutti gli operatori addetti all’unità produttiva di Siena); ha trascurato che l’accordo sindacale del 3.5.2011 sui trasferimenti di residenza non poneva alcuna distinzione tra vecchi assunti e nuovi assunti, con conseguente riferimento alla disciplina di II livello alle sedi territoriali (e non già agli agenti trasferiti), con ciò disattendendo il dato letterale emergente dal testo (non essendo rilevante che l’accordo sia stato applicato solamente ai vecchi assunti, essendo fuorviante il rilievo assegnato alle anzianità di servizio come criterio per accedere ai regimi collettivi, essendo inconferente l’incipit del documento ed essendo illegittimo ricorrere ad una deposizione testimoniale per la ricerca del corretto significato della fonte contrattuale); ha erroneamente interpretato la comunicazione del 20.1.2012 alle oo.ss. di Grosseto in ordine alla proroga del contratto integrativo aziendale del 2007 in attesa del processo di armonizzazione dei regimi tra le varie unità operative. Infine, in ordine ai contratti individuali di lavoro stipulati da TI nei primi 6 mesi di attività (che hanno riconosciuto i nuovi assunti lo stesso regime economico normativo di cui ai contratti integrativi delle aziende conferenti), la Corte territoriale ha dato rilievo ad una mera allegazione (errore materiale da parte dell’azienda) non provata, eludendo il fatto essenziale che essa non ha trovato nessuna 5 conferma nelle deposizioni testimoniali;
invero, tale condotta di TI dimostra la volontà della società di applicare nuovi assunti il regime collettivo delle aziende socie conferenti. In ogni caso la condotta unilaterale dell’azienda è inconferente a fronte degli impegni contrattuali generali assunti, e la condotta successiva inadempiente di TI non può essere elemento dirimente. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il motivo è inammissibile perché non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali da detta regola quest'ultimo si sarebbe discostato. 1.3. Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione data ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all'ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. nn. 11849 e 18214/2024). 1.4. Nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 110/2013); in particolare, se è vero che l’art. 1362 c.c. - sia sotto 6 il profilo del “chiaro tenore letterale” del testo, sia sotto il profilo della “comune intenzione delle parti” - costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti (Cass. n. 18180/2007; Cass. n. 19357/2013; Cass. n. 10850/2017), è anche vero che esso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo; e ciò perché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432/2016), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell’art. 1366 c.c., avuto riguardo allo “scopo pratico” perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa “causa concreta” (Cass. n. 34795/2021; Cass. nn. 2173 e 11666/2022); in definitiva, il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo (secondo la previsione dell’art 1363 c.c.) e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi (Cass. n. 24699/2021), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente. 1.5. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi richiamati, provvedendo alla ricostruzione della volontà delle parti secondo un procedimento circolare che tenesse conto sia del tenore testuale di tutti i contratti aziendali stipulati dal 15.7.2010 in poi sia del comportamento della società con riguardo alle assunzioni effettuate dopo l’aggregazione delle aziende sia dello “scopo 7 pratico” (l’armonizzazione della disciplina tra tutti i singoli accordi territoriali precedenti, con superamento degli specifici trattamenti economici normativi applicati nelle società confluite nella TI) perseguito dalle parti. 1.6. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, e dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, nonché degli artt. 115 c.p.c., 2727 e 2719 c.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente affermato l’insussistenza di fonti normative a sostegno dell’applicabilità erga omnes del contratto 8 aziendale di II livello della società Tra.In s.p.a., erroneamente interpretando il comma 3 del d.l. n. 138/2011 (che appare scollegato alla categoria di contratti previsti al comma 1 e, in specie, alle finalità e alle materie specificate nella disposizione normativa); inoltre, la società non ha contestato specificamente (con conseguente prova del fatto) che i contratti aziendali (vigenti nelle singole unità operative) non fossero stati approvati a maggioranza dei lavoratori (condizione posta dal suddetto comma 3, ai fini dell’efficacia erga omnes di detti accordi) o a maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali vigenti (condizione posta dall’Accordo Interconfederale 28.6.2011). 2.1. Il motivo di ricorso non è fondato. 2.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, i fatti costitutivi (o modificativi o estintivi) del diritto allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione, esonerando la parte onerata dal provarli - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva logicamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza, quando manchi del tutto una contestazione di detti fatti o quando la contestazione sia del tutto generica (Cass. S.U. n. 761/2002; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 2832/2016, Cass. n. 16970/2018, Cass. n. 20998/2019, Cass. n.12434/2020). Il presupposto logico- giuridico dell’applicazione di tale regola iuris è che i fatti siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione, visto che l’allegazione dei fatti è potere che compete esclusivamente alle parti e proprio con i primi atti difensivi delle parti viene delineato l’ambito della lite. 2.3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato che l’invocazione dell’applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 9 138/2011 (che disciplina i c.d. contratti di prossimità) e dell’Accordo Interconfederale 28.6.2011 è stata effettuata solamente nelle note difensive finali nel corso del giudizio di primo grado;
né parte ricorrente, in ossequio al principio di specificità del motivo, richiama (e trascrive, nella parte essenziale) il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ove i fatti costitutivi dell’applicabilità dell’art. 8, comma 3, del suddetto d.l. e dell’Accordo Interconfederale (ossia i fatti, rispettivamente, dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori dei contratti aziendali vigenti nelle singole unità operative e dell’approvazione a maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali vigenti) erano stati allegati. La Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha, dunque, verificato l’assenza delle condizioni per l’applicazione delle due fonti invocate dai lavoratori. Inoltre, la Corte territoriale ha sottolineato che mancava il requisito di applicazione dell’Accordo Interconfederale, ossia l’adesione della società TI all’associazione sindacale (Confindustria) stipulante l’accordo. 2.4. In ordine ai c.d. contratti di prossimità e alla interpretazione dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 138/2011 - pur trattandosi di ricognizione ultronea ai fini del presente giudizio (avendo, la Corte territoriale, comunque escluso la ricorrenza del requisito costitutivo dell’approvazione a maggioranza dei lavoratori del contratto di II livello invocato) - la finalità legislativa che permea tutta la disposizione normativa è quella espressamente esplicitata nel comma 1, che ha indotto il legislatore a creare questa particolare figura di contratto aziendale o territoriale su specifiche materie. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo, la Corte di appello, omesso di valutare il sesto motivo di appello concernente l’unitarietà e inscindibilità del contratto collettivo di lavoro con conseguente illegittimità dei contratti 10 individuali stipulati dalla società TI con i nuovi assunti per violazione dell’art. 2077 c.c. 3.1. Il motivo non è ammissibile. 3.2. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308). 3.3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affrontato la questione sottoposta dai lavoratori, sottolineando che l’inesistenza, a monte, di un contratto collettivo cui i contratti individuali dovevano conformarsi, impediva di valutare l’applicabilità (e dunque la violazione) dell’art. 2077 c.c. 4. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1 R.D. 148/1931, art. 13 C.C.NL. luglio 1976, art. 6 C.C.NL. luglio 1997, 1362 c.c. e segg. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e art. 1218 c.c., contraddittorietà ed illogicità manifesta fra i fatti accertati e le conclusioni in diritto tratte: la società TI ha disatteso tutte le norme invocate e, in particolare l’art. 13 del CCNL 23 luglio 1976 sulla disciplina di II livello ove si prevede che ad ogni agente sia assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimo del 5% della retribuzione minima conglobata, e sono concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennità e premi per effettive particolar prestazioni e rimborsi spese. La Corte territoriale ha trascurato l’obbligatorietà dei compensi accessori, che inoltre non siano inferiori al 5% ed ha, 11 inoltre, erroneamente posto a carico dei lavoratori l’onere di provare che la sommatoria dei compensi variabili erogati non raggiungeva il 5%. La sentenza impugnata è, inoltre, contraddittoria nella misura in cui, da una parte ha escluso la violazione del CCNL del 1976 e, dall’altra, ha rilevato che l’accordo sindacale del febbraio 2016 era migliorativo rispetto ai trattamenti accessori riconosciuti con i contratti individuali. 4.1. Il motivo è inammissibile e per la parte residua non è fondato. 4.2. Il motivo è inammissibile, rientrando la valutazione della correttezza della motivazione nel diverso paradigma impugnatorio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, tra i quali, all'esito del d.l. n. 83/12, non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge – cfr. Cass. n.19881/2014- ovvero concreti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio). 4.3. Inoltre, secondo accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha rilevato che non è stata raggiunta la prova che le competenze accessorie riconosciute con i contratti individuali ai neoassunti dalla società TI (ossia indennità variabili stabilite dal CCNL, indennità riconosciute per specifiche condizioni nonché competenze ulteriori via via concordate con le organizzazioni sindacali dal 2012 al 2015 analiticamente indicate nella sentenza impugnata) fossero inferiori al 5% stabilito dall’art. 13 del CCNL del 1976. 4.3. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun 12 modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi intendeva avvalersi dell’estensione del contratto aziendale di II livello applicato dalla società Tra.In s.p.a. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 115, comma 2, c.p.c. , 1362 c.c. in relazione ai verbali di conciliazione sindacale di assunzione, 2113 c.c. 2077 c.c. e all’impugnazione degli stessi con riguardo alla parte in cui è prevista (a fronte della rinuncia dei lavoratori ad impugnare i contratti a tempo determinato) l’offerta di un rapporto di lavoro indeterminato ed è contenuta l’illustrazione del trattamento economico e normativo che non recepisce il trattamento applicato nella società Tra.In. 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.” (Cass. n. 22478/2018). 5.2. La Corte territoriale, con interpretazione dei verbali sindacali stipulati dai lavoratori, ha sottolineato che il trattamento economico ivi analiticamente esposto è stato inserito “in chiave di trasparenza del regime contrattuale già applicato e delle indicazioni di dettaglio delle singoli voci e non per ricomprenderlo nell’ambito di operatività delle rinunce formulate nei verbali (riguardanti solo l’impugnazione dei pregressi contratti a termine)”; nessuna indicazione è contenuta – nel ricorso per cassazione – in ordine alla violazione dei canoni esegetici violati dalla Corte territoriale su tale punto, con conseguente correttezza della valutazione di irrilevanza della impugnazione di detti verbali 13 ai fini del diritto vantato dai lavoratori (di applicazione del trattamento economico dei contratti aziendali di II livello della società Tra.In). 6. Con il sesto motivo si deduce contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione ex art. 132 c.p.c., vizio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c. per omessa comparazione tra il regime collettivo Tra.In e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo la Corte territoriale errato a comparare l’accordo sindacale del 19.2.2016 con i contratti individuali di lavoro stipulati con i lavoratori, dovendo effettuare, invece, la comparazione con la contrattazione collettiva della società Tra.In. 6. Il motivo non è fondato. 6.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940/2017), censure nel caso di specie precluse dalla pronuncia c.d. doppia conforme. Nessuno di questi profili è presente nella sentenza impugnata, ove il percorso logico-giuridico è del tutto intellegibile. 14 6.2. Nessun vizio di omessa pronuncia è rinvenibile nella sentenza impugnata con riguardo alla mancata comparazione tra il regime collettivo Tra.In e il regime dei nuovi assunti del febbraio 2016, avendo, la Corte territoriale, statuito sulla questione e sottolineato che tale operazione logica avrebbe richiesto l’accoglimento della domanda vantata dai lavoratori (ossia l’applicazione, nei loro riguardi, del trattamento economico previsto dall’accordo aziendale di II livello della società Tra.In), presupposto che - nell’ambito dell’approfondita motivazione – era già stato ritenuto infondato. Non sussiste, pertanto, la dedotta pretesa violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 6.3. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve avere ad oggetto il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016); ebbene, nessuna censura viene mossa con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. 7. Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato proposta in sede di appello avverso la riproposta eccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictio actionis (eccezione respinta in primo grado e non impugnata dalla società). 7.1. Il motivo è infondato. 15 7.2. Si configura decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste, come nel caso in esame, risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto chiaramente superata l’eccezione di giudicato (in ordine alla eccezione di rito della società di inammissibilità e/o nullità della domanda per difetto di edictio actionis) a fronte dell’accertata insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dai lavoratori. 8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 16 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Margherita Maria Leone