Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è condizionata all'avvenuta espiazione di un congruo periodo d'espiazione, tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, ord. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 23588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23588 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
23588 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/05/2008
SENTENZA
N. 1567108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CANZIO GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CORRADINI GRAZIA 11 N. 042335/2007 2. Dott.ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO IT
4. Dott. CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AP TR N. IL 17/10/1949
avverso ORDINANZA del 21/09/2007
GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Ачма све lue chiesto CASSANO MARGHERITA
che il ricorso to dichiarato inammissibile.
ست
Con provvedimento del 21 settembre 2007 il magistrato di sorveglianza di
Napoli, pronunziandosi in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con sentenza del 21 aprile 2004 in ordine alla domanda di remissione del debito avanzata da PI AP condannato alla pena dell'ergastolo, determinata con provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo del 15 dicembre 1997 concernente condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, soppressione di cadavere, violazione alla normativa in materia di armi - dichiarava non luogo a provvedere limitatamente alla somma (euro 258,23), dovuta a titolo di sanzione pecuniaria ovvero alla cassa delle ammende, sul rilievo che l'istituto in questione riguarda esclusivamente le spese di giustizia e di mantenimento in carcere, e, nel resto, rigettava l'istanza alla luce degli elementi e delle informazioni acquisite, evidenzianti una pluralità di fonti reddituali derivanti da delitto.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AP, quale lamenta: a) violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al requisito della regolare condotta;
b) violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta disponibilità di ingenti redditi di provenienza delittuosa.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. L'art. 6 del Testo unico sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha sostituito l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, abrogato dall'art. 299 del detto decreto, prevede il beneficio della remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento nei confronti di condannati detenuti o internati che versino in condizioni economiche disagiate ed abbiano tenuto in istituto regolare condotta ai sensi dell'art. 30- ter, comma ottavo, ord. pen. (comma 2) e stabilisce che, a tal fine, la domanda possa essere presentata al magistrato competente fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero, che, se è in corso, viene sospesa. In base all'art. 212 del D.P.R. n. 212 del 2002, mentre le spese di mantenimento devono essere recuperate dopo che è cessata la espiazione della pena in istituto, quelle del processo devono essere richieste non appena è passato in giudicato ovvero è divenuto definitivo il provvedimento costituente la fonte dell'obbligo. Di conseguenza, poiché l'ufficio deve procedere al
سے recupero di tali spese ed all'invito di pagamento non appena diventa definitivo il provvedimento e non è consentito attendere l'espiazione della pena, la regolarità della condotta deve essere valutata con riguardo al momento in cui è presentata la istanza e non a quello in cui cessa l'esecuzione della pena. Diversamente ragionando, la remissione del debito non sarebbe mai concedibile ai condannati che si trovano ad espiare la pena in carcere se non nei casi di pene di brevissima durata.
Si deve, quindi, ritenere che la valutazione della condotta per il condannato detenuto, ai fini della remissione del debito, debba essere limitata al periodo di esecuzione della pena già sofferta, sempre che si tratti di un congruo periodo, tale da consentire la valutazione della perdurante pericolosità sociale del soggetto ai sensi dell'art. 30- ter, comma ottavo, ord. pen. Con la valutazione positiva devono, peraltro coesistere gli altri presupposti richiesti dalla legge (Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 5674, rv. 234057).
2. Il provvedimento impugnato è conforme ai principi in precedente illustrati, in quanto con motivazione puntuale e logica, basata sull'analisi delle circostanze di fatto acquisite in quanto tali non sindacabili in sede di legittimità - ha evidenziato l'omessa rescissione dei legami di AP con ambienti della criminalità organizzata e l'esistenza di una pluralità di fonti reddituali derivanti da delitto, obiettivamente indicative di un articolato e complesso regime di remunerazione e di
"previdenza" criminale, volto a sostenere gli oneri processuali del ricorrente e ad assicurare allo stesso e ai congiunti adeguate risorse economiche e finanziarie.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Margherita Cassano Giovanni Canzio
77 Margherite Cossono
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