Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
0 122 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA COR I CASSAZIONE Oggetto SERVITS SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 13887/99 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- 17932/99 Consigliere- Cron.3031 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. IO SETTIMJ Consigliere- Rep. 361 GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto Ud. 13/07/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 PARCIASEPE TERESA, PARCIASEPE ERMANNO, elettivamente per diritty 30 GEN. 2002 domiciliati in ROMA VIA GIOLITTI 202, presso lo studio IL CANCELLIERE che li difende, dell'avvocato PIETRO CIAVARELLA, giusta delega in atti;
ricorrenti €1,55 3000
contro
IA PA OV, IO OM;
- intimati °e sul 2° ricorso n' 17932/99 proposto da: DG724605 proprio, anche quale erede di PA OVin 2001 IO OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato 1192 -1- FORTE, che lo difende unitamente MARIA ROSARIA all'avvocato MICHELE PORTOGHESE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TERESA, PARCIASEPE ERMANNO, elettivamente PARCIASEPE domiciliati in ROMA VIA GIOLITTI 202, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CIAVARELLA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale la sentenza n. 209/99 del Tribunale di avverso BENEVENTO, depositata il 25/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Pietro CIAVARELLA, difensore del ricorente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il rigetto del secondo e l'assorbimento del terzo;
il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo dell'accoglimento del primo motivo del ricorso 4 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1.6.1965 IO PE conveniva in giudizio, dinanzi al Precure di CO, IO LL e EN OR perché sentissero dichiarare non sussistere alcuna servitù sulla sua proprietà sita in Campolattaro, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. A tal uopo esponeva l'attore di essere proprietario di un piccolo orto (fol.9 part.lla 142) oltre che, nelle adiacenze, di altro piccolo spazio, ricavato dal momentaneo abbattimento di un vano casa che prima insisteva su di esso. Riferiva, altresì, che il tutto era ubicato nella parte retrostante alla casa di abitazione dei coniugi LL - OR e che, per accedere all'orticino di cui alla menzionata particella 142, esisteva una zonetta di terreno comune, larga cm. 106, la quale passava in confine con lo my spazio ottenuto dal vano prima esistente e, attraverso un orticino che - risultava intestato, fino a prova contraria, ad AN ZA - giungeva, poi alla particella 142. Dichiarava, inoltre, che le acque del tetto della casa del LL erano state convogliate in un tubo di scarico il quale, all'altezza di circa mezzo metro, faceva esitare le acque stesse nella proprietà di esso attore (p.lla 142); che tali acque, poi, secondo le affermazioni dei convenuti, si sarebbero dovute immettere in un fognolo che, correndo sotto il piano di calpestio della zonetta della larghezza di cm. 106, le avrebbe convogliate in una camera d'aria, in proprietà PE dove venivano già scaricate sempre provenienti dal fabbricato di LL OR, acque. - probabilmente luride. Evidenziava, infine, che in proprietà OR era stato aperto un portone che dava sulla detta zonetta. Instaurato il contraddittorio, i convenuti si costituivano e contestavano la domanda chiedendone il rigetto;
in via preliminare eccepivano l'incompetenza per valore dell'A. G. adita. Il Pretore, con sentenza n. 96/79, ritenuta la propria competenza, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava non sussistere alcuna servitù sulla proprietà di IO PE;
compensava la metà delle spese del giudizio e condannava i soccombenti al pagamento della restante metà. Avverso detta pronunzia proponevano appello IO LL e EN OR chiedendo che, previa revoca della stessa, fosse dichiarata l'incompetenza del Pretore e, in subordine, fosse rigettata la domanda proposta in prime cure. TE ed ER PE, figli ed unici eredi legittimi di IO PE nelle more deceduto, si costituivano e resistevano al gravame chiedendone il rigetto. Con sentenza in data 9/25.3.1999 il Tribunale di Benevento accoglieva in parte l'appello regolando le spese. Osservava il Tribunale adito, per quanto ancora ne occupa, che, andava evidenziato, con riferimento alle acque raccolte dal tetto dei convenuti, che le stesse si riversano direttamente su una striscia triangolare di terreno di esclusiva proprietà del LL. Il PE, quindi, in merito a tale circostanza, non poteva vantare alcun diritto perché carente di legittimazione attiva in ordine alla domanda negatoria servitutis. Con riguardo, invece, alla presenza di un fognolo che raccoglie le acque che cadono dalla pluviale e che si immette nel viottolo che insiste sulla zonetta di cm 106 e attraverso la quale le acque stesse giungono ad una camera d'aria, si rilevava che la domanda del PE era fondata e, pertanto, la sentenza sul punto andava confermata, e ciò a prescindere dalla circostanza che effettivamente vi fosse o meno il deflusso delle acque. 2 La valutazione doveva riguardare, in via incidentale, anche la prima parte del tratto in cui le acque vengono convogliate, seppure ubicato nella proprietà esclusiva dei coniugi LL, in quanto, secondo ciò che era emerso dalla CTU, il pluviale è pur sempre destinato a coinvolgere la zonetta di proprietà comune e successivamente il fognolo sito nella part.lla 142. Effettivamente tale opera, in sé stessa e a prescindere da un suo effettivo utilizzo, si traduceva nell'attrazione di una porzione comune nella sfera di disponibilità esclusiva del comunista in quanto si verificava una occupazione permanente di una parte della zona. Né dalla istruttoria espletata i convenuti in primo grado avevano provato di aver acquistato per usucapione il diritto a sistemare i detti tubi ed esercitare la relativa servitù. Con riguardo, invece, all'ultima richiesta formulata in primo grado dal PE, relativa alla declaratoria di non sussistenza, a carico della zonetta dianzi indicata, né della servitù di passaggio per accedere al portone aperto né della servitù di sopportare a qualsiasi titolo l'apertura del portone medesimo, riteneva il Collegio che anche con riferimento a tale punto la sentenza pretorile non poteva essere condivisa. Premesso poi che la zonetta era di uso comune e che sulla stessa veniva già esercitata una servitù di passaggio (cfr. scrittura dell'1.4.60), ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
può altresì apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglioramento della cosa. Atteso lo stato dei luoghi così come risultava dalla planimetria allegata alla CTU, l'apertura di detto portone non alterava l'entità materiale del bene né modificava la sua destinazione, di talchè doveva ritenersi consentita. Né potevano venire in rilievo altre questioni relative alle distanze perché la 3 natura del giudizio di primo grado era da individuarsi in un'actio negatoria servitutis e, quindi, ogni altra istanza che tenda a dimostrare l'illegittimità dell'apertura sotto diversi profili incontrava il limite della domanda nuova non ammissibile in appello. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ER e TE PE, sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso il LL, il quale proponeva altresì ricorso incidentale, cui resistono con controricorso i PE. Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. му Sussistono ragioni logiche per procedere all'esame del ricorso principale, che propone questioni di fondo che vanno risolte preliminarmente. Con il primo motivo, concretantesi nella pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 100 - 112 e 116 cpc e 1079 e ss. e 2058 c.c., i ricorrenti lamentano in buona sostanza che la sentenza impugnata, nell'affermare che i PE non avrebbero potuto vantare alcun diritto, siccome carenti di legittimazione attiva, in quanto le acque raccolte dal tetto dei LL riversano direttamente su una striscia triangolare di terreno di proprietà esclusiva degli stessi LL, sarebbe in contraddizione con se stessa, in quanto, successivamente, riconoscerebbe che le acque stesse andrebbero a scaricare sul viottolo di passaggio comune, come poi nell'attiguo orticino di proprietà PE. Ora, non può essere ignorata la considerazione svolta nel controricorso, secondo cui si tratterebbe, nella specie, di un accertamento di fatto, come tale incensurabile in questa sede. 4 Peraltro, risulta inoppugnabilmente che la zonetta di proprietà LL è di 30 cm. e che il pluviale installato termina a circa cinquanta cm. dal suolo. Queste considerazioni, unite al riscontro, contenuto nella stessa sentenza, secondo cui le stesse acque vanno a defluire sulla proprietà comune prima e nell'orticello PE poi, rendono per un verso contraddittoria la motivazione e per altro verso illogica, atteso che la modestissima estensione della zonetta non consente di ritenere che le acque si arrestino in detta piccola porzione specie se cadenti da 50 cm. di altezza. Risulta pertanto difficilmente ricostruibile l'iter argomentativo della sentenza impugnata al riguardo, cosa questa che ne impone la cassazione sul punto per difetto di motivazione. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell'art.360, nn.3 e 5, cpc in relazione agli artt. 1102, 1079 e 901 e ss. c.c., sostanzialmente dolendosi del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 1102 c.c. La questione va inquadrata nella fattispecie, che risulta pacificamente dalla sentenza impugnata, in cui si ha modificazione non già di una cosa di proprietà comune, ma di una proprietà individuale;
è indubbiamente tale l'apertura del portone del fabbricato LL. Ma se così è, e le risultanze ricavabili dalla sentenza impugnata sono inequivoche al riguardo, non è applicabile alla fattispecie la norma invocata dal giudice dell'appello, che concerne il limite di utilizzazione della cosa comune, non già la modifica della cosa propria esclusivamente, che vada ad incidere sulla possibilità di utilizzazione della cosa comune da parte dei comunisti (v. Cass.20.6.2000, N.8397; 2.6.1999, n.5390). Ciò premesso, appare carente e apodittica la affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "l'apertura di detto portone non altera l'entità materiale del bene né modifica la sua destinazione"; d'altro canto, anche la questione relativa alle distanze, giudicata esulante dalle originarie richieste attoree, appare non sufficientemente suffragata alla luce dell'ampia formulazione della richiesta così come articolata e sostenuta. Anche tale punto della sentenza impugnata va pertanto cassato sia per la riscontrata inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. alla fattispecie, quanto meno nei generici termini enunciati, sia per il riscontrato vizio di insufficiente motivazione. Il terzo motivo di ricorso principale, alla luce delle decisioni sin qui adottate, siccome afferente alle spese di lite, risulta assorbito. Il ricorso incidentale, che è ammissibile, in quanto emerge in modo inequivoco, al di là delle espressioni formalmente usate, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, si articola, ad avviso di questa Corte, my in due distinte doglianze. La prima (violazione degli artt. 360, nn. 3 e 5 cpc in relazione agli artt. 110 e 116 cpc, 1102, 1058 e 1079 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) attiene al preteso difetto di legittimazione attiva in capo ai PE essendo stato accertato che la camera d'aria non era dei PE ma di proprietà di altri. Poiche la doglianza non specifica ulteriormente né perché tanto sarebbe stato accertato, né in quali atti processuali sarebbe dato rinvenire tale estremo, è evidente la genericità e la inconcludenza di una affermazione totalmente sfornita di riscontri. La seconda doglianza, che è basata sui medesimi presupposti, investe una questione di fatto, la cui valenza, alla luce della già riscontrata carenza motivazionale concernente il primo motivo del ricorso principale, appare comunque assorbita dalle considerazioni ivi svolte. 619 Ne consegue che la impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
assorbito il secondo. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 13.7.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Paolo Talafico CEPCS CENCELLERIA CST 129,11 30 GEN. 2002 Tabrico LEET 20,66 TOT: 1h1,771 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 satie 4. Registrato in data $22538 149.77 vortale (euro CENTOSUARANTANOVE/77) p. Dirigento MaServici (Dott.ssa Maria DI FILIPPO) fi Responsabile Atti Gludiziari (Dr. M/RACZICHINI) 7