Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/02/2004, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. BOGNANNI TO - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO RA S.P.A., in persona del curatore Avv. ACCURSIO GALLO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMERI, difeso dall'avvocato DIEGO ZIINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, FERRARA SALVATORE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/3347 proposto da:
RD ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. ANDREA IMPERIALI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO RA S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 609/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 05/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MANFREDONIA Massimo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso in via principale inammissibilità del ricorso principale. Assorbito ricorso incidentale;
in subordine rigetto ricorso principale. Accoglimento primo motivo ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24/6/94 TO ER, dopo aver premesso che in data 20/4/93 aveva acquistato dalla concessionaria RA s.p.a., tramite il commissionario Orient Auto, un'autovettura Ford Escort Ghia telaio n. WFOAXXGCAAPR-88847 pagando il prezzo di lire 22.500.000, interamente versato;
che la vettura gli era stata consegnata senza le targhe e senza i documenti per circolare;
che, nonostante i solleciti che egli aveva rivolto, tramite il commissionario, sia alla RA sia alla società produttrice RD ITALIA, non era riuscito ad ottenere ne' la targa ne' i documenti;
che successivamente la RA era stata dichiarata fallita, conveniva davanti al Tribunale di Palermo sia il NT sia la RD chiedendo che, previo riconoscimento dell'avvenuto acquisto dell'autovettura ai sensi dell'art. 1153 f) c.c., le convenute fossero condannate, in solido, alla consegna dei documenti e al risarcimento del danno.
Si costituivano entrambe le convenute.
La RD eccepiva che, non essendo stato pagato per intero il prezzo del veicolo, la vendita effettuata dalla RA al ER doveva ritenersi inefficace per effetto della clausola di riserva di proprietà contenuta nell'accordo di concessione di vendita automobilistica da essa RD stipulato con la RA in data anteriore alla vendita de qua. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, accertarsi che proprietaria del veicolo era la RD e, di conseguenza, rigettarsi la domanda attorea e condannarsi il ER alla restituzione del veicolo consegnatogli dalla RA. Il NT eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea nei suoi confronti perché non proposta nelle forme e nei modi previsti dalla legge fallimentare;
in ogni caso, ne chiedeva il rigetto sostenendo che la clausola di riserva di proprietà non era opponibile al terzo acquirente in quanto non apposta nel contratto di vendita del veicolo e che la vendita, in quanto conclusa dalla RA, quale concessionaria della RD ITALIA, doveva ritenersi valida ed efficace, anche in caso di non integrale pagamento del prezzo.
Con sentenza 4/4/96 il Tribunale, dichiarata la domanda attorea inammissibile nei confronti del NT e rigettata la medesima nei confronti della RD, accoglieva la riconvenzionale condannando il ER a restituire alla RD l'autovettura consegnatagli dalla concessionaria.
Osservavano i giudici di primo grado che non ricorrevano nella specie i requisiti per l'applicazione dell'art. 153 c.c., invocato dall'attore, perché il veicolo era stato consegnato al ER in condizioni tali (privo, cioè, di targhe e di documenti) da non poter essere destinato all'uso suo proprio e da far ritenere esclusa la buona fede dell'acquirente; poiché, d'altra parte, il prezzo non risultava interamente pagato, il veicolo, in forza della clausola di riservato di proprietà contenuta del contratto di concessione stipulato tra la concessionaria RA e la RD, doveva ritenersi di proprietà della società produttrice, la quale aveva perciò il diritto di ottenerne la restituzione.
Contro la sentenza proponeva appello il NT, chiedendo che, previo riconoscimento del suo interesse al gravame, fosse "con qualsiasi statuizione" accolto l'appello, rigettata la riconvenzionale della RD e dichiarata la validità ed efficacia della vendita effettuata dalla RA al ER, riconoscendosi che la clausola di riserva di proprietà non era opponibile al terzo acquirente e che, comunque, la detta clausola consentiva alla concessionaria di vendere il veicolo a terzi anche se il prezzo non era stato interamente pagato.
Mentre il ER restava contumace, la RD si costituiva eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse della Curatela all'impugnazione e per novità della domanda proposta dall'appellante; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
Con sentenza 5/7/2000 la Corte d'appello di Palermo, disattese le eccezioni preliminari, rigettava il gravame compensando le spese del grado.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NT per cinque motivi.
Ha resistito la RD con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Nessuna attività difensiva ha svolto il ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Previa riunione dei ricorsi, vanno esaminati anzitutto i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato, in quanto prospettano questioni di carattere pregiudiziale rispetto a quelle prospettate con il ricorso principale e indipendenti, quindi, dall'esito di questo (Cass. Sez. Un. n. 212/01). Sostiene la RD che il NT, avendo proposto nel giudizio di primo grado soltanto l'eccezione di inammissibilità, ai sensi della legge fallimentare, delle domande proposte nei suoi confronti dall'attore ER, senza formulare alcuna domanda di merito ne' riserva di gravame per il caso che l'eccezione non fosse stata accolta, non aveva alcun interesse, una volta che la detta eccezione era stata accolta, ad impugnare la sentenza di primo grado nel merito, non potendo essere ritenuto soccombente, neppure in linea teorica.
In ogni caso, sostiene ancora la RD, proprio perché il NT non aveva avanzato nel giudizio di primo grado alcuna richiesta di merito, la domanda dallo stesso proposta per la prima volta in appello, volta a far dichiarare valida ed efficace la vendita del veicolo effettuata dalla RA al ER, doveva considerarsi preclusa perché costituiva domanda nuova.
2. Le censure vanno entrambe disattese.
È ius receptum che la soccombenza dalla quale discende l'interesse ad impugnare una sentenza va valutata non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, quando queste contengano affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante, suscettibili di passare in giudicato. Esso va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione può determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione deve considerarsi ammissibile ogni qual volta sussista per la parte la possibilità di conseguire dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata un risultato utile, giuridicamente apprezzabile (Cass. Sez. Un. n. 3092/85). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'interesse del NT all'impugnazione della sentenza di primo grado, perché, avendo il Tribunale ritenuto configurabile un'ipotesi di vendita di cosa altrui, il NT "si sarebbe trovato esposto all'azione risarcitoria del ER (che i primi giudici si erano limitati a dichiarare inammissibile), non avendo la RA adempiuto all'obbligo di procurargli l'acquisto del bene".
La decisione non merita censura.
Risulta, infatti, dagli atti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla RD con i due motivi in esame, il NT, nel costituirsi in giudizio davanti al Tribunale, non si era limitato ad eccepire l'inammissibilità ai sensi della legge fallimentare della domanda attorea, ma aveva anche svolto, rispetto al thema decidendum - quale delineatosi a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale della RD - un'autonoma difesa di merito, sostenendo, in opposizione alla tesi della RD, che la vendita del veicolo al ER doveva ritenersi valida ed efficace, in quanto la clausola di riserva di proprietà contenuta nell'accordo di concessione automobilistica RA-RD non era opponibile al terzo acquirente e consentiva, comunque, alla concessionaria di vendere i veicoli a terzi anche nel caso di mancato integrale pagamento del prezzo (v. comparsa di risposta della Curatela davanti al Tribunale, pagg. 2-4).
Tale essendo il thema decidendum, la decisione del Tribunale che, accogliendo la riconvenzionale della RD, aveva ritenuto inefficace la vendita del veicolo al ER, costituiva una pronunzia sfavorevole per il NT, in quanto implicava un accertamento di merito di segno opposto a quello affermato dalla Curatela, che, proprio perché tale, poteva essere fatto valere dal ER in sede fallimentare a sostegno della domanda risarcitoria. Donde l'interesse del NT ad impugnare nel merito la sentenza di primo grado al fine di evitare i possibili effetti pregiudizievoli dipendenti dal suo passaggio in giudicato.
Il primo motivo del ricorso incidentale va, quindi, respinto. Parimenti deve respingersi il secondo motivo.
Secondo la Corte territoriale non poteva parlarsi di domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché il NT "anche in prime cure aveva contestato la validità ed efficacia della clausola di riserva della proprietà posta dalla RD a sostegno della domanda riconvenzionale, deducendo, di contro, la piena operatività dei contratti di vendita stipulati dalla RA".
Anche in questo caso la decisione non merita censura. Esercitando il potere di interpretazione delle domande ed eccezioni delle parti, che è riservato dalla legge al giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è sorretto da ragioni logiche adeguate, la Corte palermitana ha, infatti, ritenuto mero sviluppo delle precedenti difese di merito le richieste formulate dal NT in appello, dato che queste, se poste in relazione con le deduzioni svolte nella parte motiva dell'atto, miravano ad ottenere, sulla base dei medesimi fatti dedotti dal NT in primo grado e dibattuti tra le parti, nient'altro che la modifica in senso favorevole al NT dell'accertamento in ordine all'(in)validità ed (in)efficacia della vendita RA-ER, costituendo, quindi, una domanda consentita ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla legge riformatrice n. 353/90, da applicarsi nel caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato prima del 30/4/95.
I primi due motivi del ricorso incidentale vanno, quindi, respinti e si può procedere all'esame del ricorso principale.
3 - Col primo motivo di tale ricorso si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 1523, 1362 e segg. c.c.; artt. 42 e segg. R.D. n. 167/42) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo censurando l'impugnata sentenza per avere ritenuto la clausola di riserva della proprietà contenuta nell'art. 12 dell'accordo di concessione automobilistica RA-RD opponibile a terzi, compreso il NT, non tenendo conto del principio secondo il quale il curatore del fallimento, in quanto portatore degli interessi della massa, deve considerarsi terzo rispetto agli atti ed ai negozi compiuti dal fallito, con la conseguenza che gli atti intercorsi tra i terzi (nella specie la RD) ed il fallito (la RA) sono inopponibili alla Curatela se non hanno data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.. In particolare, la sentenza non avrebbe, secondo il ricorrente, considerato che, al fine dell'opponibilità al NT della clausola di riserva di proprietà, non erano atti idonei ne' l'accordo di concessione, trattandosi di un contratto "quadro", privo cioè dell'individuazione dei beni sui quali era apposta la clausola di riservato dominio, ne' la fattura rilasciata nell'occasione dalla RD alla RA, trattandosi di documento privo di carattere negoziale e senza data certa.
La censura va disattesa.
La Corte territoriale ha preliminarmente osservato - e sul punto non vi è censura - che nel caso in esame "ogni questione inerente all'opponibilità a terzi della clausola di riserva della proprietà era estranea al thema decidendum", sia perché la domanda principale proposta dal ER era stata rigettata per difetto di prova in ordine agli elementi della fattispecie di cui all'art. 1153 c.c., sia perché nella controversia de qua il NT "non rivestiva la qualità di terzo, non essendo stata proposta nei suoi confronti dalla RD alcuna domanda di rivendicazione dell'autovettura, che non risultava acquisita alla procedura concorsuale" (v. sentenza pagg. 9- 10).
Delimitato, pertanto, l'ambito della lite all'"accertamento dell'esistenza, in relazione all'autovettura in questione, della dedotta clausola di riserva della proprietà, ritenuta dalla RD vincolante per la concessionaria", la Corte di merito ha osservato - ed anche su tale punto non vi è censura - che "nei rapporti diretti concedente-concessionario l'esistenza della clausola (che non necessita, tranne che nell'ipotesi in cui l'oggetto del contratto richieda per la sua conclusione la forma scritta ad substantiam) può risultare non solo da un elemento documentale, ma da altri elementi, anche presuntivi, posto che la vendita con patto di riservato dominio di un bene mobile (ogni autoveicolo nuovo, non immatricolato e non ancora iscritto al PRA non rientra infatti nella categoria dei beni mobili registrati, per i quali soltanto è prevista una disciplina speciale), trattandosi di un contratto a forma libera, può essere stipulata verbalmente" (v. sentenza pag. 12).
Tutto ciò premesso, e rilevato (ed anche su tale punto non vi è censura) che era pacifico che l'accordo di concessione aveva avuto esecuzione per una serie di veicoli, compreso quello oggetto di causa, la Corte di merito ha ritenuto che il comportamento tenuto dalle parti nel caso di specie (la RD aveva trattenuto i documenti relativi al veicolo, ne' la RA ne aveva reclamato la consegna, benché avesse già ceduto il veicolo al ER) dimostrava per facta concludentia che la vendita del veicolo al ER era stata conclusa con patto di riservato dominio, così come risultava, peraltro, dalla fattura rilasciata dalla RD alla RA, nella quale la riserva era reiterata.
In conclusione, quindi, secondo il giudice d'appello, la clausola di riserva di proprietà, benché non apposta per iscritto al singolo atto di vendita, doveva nel caso di specie ugualmente ritenersi operante perché, non essendo indispensabile la forma scritta, essa appariva provata in via presuntiva, essendo desumibile dalle particolari circostanze di fatto che caratterizzavano la vicenda. Pertanto, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza non ha considerato decisivi ne' l'accordo di concessione nè, tanto meno, la fattura proveniente dalla RD, ma, invece, la possibilità, derivante dalla natura giuridica del bene oggetto della vendita, di accertare con mezzi di prova diversi dalla prova scritta che la vendita in questione, certamente anteriore al fallimento, era stata conclusa dalla concessionaria con la clausola di riserva della proprietà, di modo che non si poneva questione alcuna in ordine alla opponibilità della stessa al NT.
Tale essendo la ratio decidendi che sorregge la sentenza, i rilievi mossi dal ricorrente risultano incongrui, perché non attaccano il presupposto logico su cui la decisione si fonda, e vanno, quindi, respinti.
4 - Il secondo ed il terzo motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Col secondo motivo si lamentano violazione di legge (artt. 1523 e segg., 2740 e 2741 c.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per non avere la sentenza considerato che la RD non poteva avvalersi della clausola di riservato dominio perché, contestualmente all'emissione della fattura di vendita, aveva ceduto i (presunti) diritti di credito derivanti dalla vendita del veicolo al terzo RD CREDIT, con la conseguenza che, non essendo più la titolare del credito a tutela del quale era stata stabilita la clausola di riserva di proprietà, non poteva più far valere la clausola stessa nei confronti del debitore-acquirente.
Col terzo motivo si lamentano ancora violazione di legge (artt. 1362 e segg. c.c. e 112 c.p.c.) nonché vizi di motivazione su punto decisivo per avere la sentenza interpretato l'accordo di concessione automobilistica RA-RD nel senso che la concessionaria, in presenza della clausola di riserva di proprietà, non aveva il potere di vendere a terzi i veicoli di cui non era stato pagato il prezzo per intero, laddove l'accordo in questione non solo non conteneva alcuna disposizione in tal senso, ma consentiva in tali casi di concludere validamente una vendita con effetti obbligatori.
Entrambe le censure vanno disattese.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha correttamente interpretato sia l'accordo di concessione che la clausola di cui all'art. 12, riconoscendo che, in base ad essi, la concessionaria aveva il potere di vendere i veicoli a terzi anche se non era stato ancora pagato il prezzo. In particolare ha posto in evidenza che si trattava di vendita con effetti obbligatoti, nella quale il trasferimento della proprietà al compratore era differito fino al momento dell'integrale pagamento del prezzo, restando fino a tale momento la RD proprietaria del veicolo. Sulla base di tali premesse, ha osservato che la cessione al terzo RD CREDIT del credito relativo al residuo prezzo non escludeva che il venditore, nel caso di vendita con effetti obbligatoli, restasse proprietario del veicolo ed esercitasse tutti i diritti inerenti alla titolarità del bene.
Entrambi i motivi sono, pertanto infondati e vanno, quindi, respinti.
5 - Col quarto motivo si denunciano ancora violazione dell'art. 1524 c.c. e omessa motivazione su punto decisivo per non avere la sentenza considerato che, ai fini dell'opponibilità ai terzi della clausola di riserva di proprietà, occorreva la trascrizione della stessa ai sensi del 1524 c.c. ultima parte. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione di cui è precluso l'esame, perché non risulta dedotta in appello.
6 - Col quinto motivo si chiede, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, la modifica della statuizione relativa al regolamento delle spese.
Essendo stati i precedenti motivi disattesi, la censura è inammissibile, per evidente difetto di interesse.
7 - In conseguenza dell'esito del ricorso principale il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
8 - In considerazione dell'esito del giudizio che vede entrambi i ricorrenti soccombenti e in relazione alle questioni trattate, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti ricorsi, rigetta entrambi, compensando le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004