Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
In merito all'interrogatorio dell'arrestato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, limitatamente all'inciso "nel corso delle indagini preliminari" e 302 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 5 n.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civile e politici nella parte in cui, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.77 del 3 aprile 1997, non prevedono l'interrogatorio di garanzia dell'imputato arrestato dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, atteso che le disposizioni contestate, essendo concepite sul presupposto che a procedere all'interrogatorio sia lo stesso giudice che ha disposto la misura ed è in possesso dei relativi atti, sono ancorate per natura e struttura alla fase delle indagini preliminari e non sono trasponibili alla fase del dibattimento, di modo che non è incidendo sull'art. 294, comma 1, che potrebbe soddisfarsi l'esigenza in questione. (Fattispecie in cui l'imputato, arrestato all'estero durante la fase degli atti introduttivi e nei cui confronti era stato disposto il rinvio del dibattimento ai sensi dell'art. 486 cod. proc. pen., lamentava di non essere mai stato interrogato ai sensi dell'art. 294).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/1998, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. SATTA FLORES BRUNO Presidente del 7.5.1998
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. " LOSAPIO RO D. " N. 1439
3. " IACUBINO MATTEO " REGISTRO GENERALE
4. " EP PA " N. 12072/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LI RE, nato a [...] il 3 - XII - 1960 imputato a) spaccio continuato in concorso con altri di cocaina in distinti episodi acc. in Venezia mag. - ott. 1995 avverso l'ordinanza 28-01-1998 del Tribunale di Venezia con cui è stato rigettato l'appello dello LI contro l'ordinanza 23 - XII - 1997 del Tribunale di Venezia.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Iacubino Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. P. Calderone che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Sandro De Martin che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in fatto
Con l'ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata è stata confermata in sede di appello, l'ordinanza del Tribunale di Venezia - invertito del giudizio nei confronti dell'imputato LI EA - ordinanza che aveva rigettato l'istanza dell'imputato stesso inteso alla declaratoria di inefficacia della custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari per omesso interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 302 cpp. Con la stessa ordinanza è stata dichiarata manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 294 co. 1 cpp, limitatamente all'inciso "nel corso delle indagini preliminari", e 302 cpp in relazione agli artt. 3 - 24 della Costituzione e all'art. 5 n. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel 1955, nonché al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1977).
Ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa in grado di appello il difensore di detto imputato sostenendo, in primis, che essendo stata al dibattimento stralciata la posizione dello LI per il suo legittimo impedimento a comparire e fissata nuova udienza per la celebrazione del processo a suo carico per il giorno 08/04/1998, esso processo era tornato nella fase compresa tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, sicché la competenza in materia "di libertate" si apparteneva ancora al Gip. Male, perciò, con l'ordinanza impugnata si era ritenuto non più possibile l'interrogatorio ex art. 294 cpp per essere gli atti già trasmessi al giudice del dibattimento. Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente ripropone la già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 co. 1^. Poiché con la sentenza n. 77 del 1997 della Corte Costituzionale era stato eliminato dall'art. 302 cpp l'inciso "disposta nel corso delle indagini preliminari" ma, "singolarmente" non era stato eliminato lo stesso inciso dall'art. 294 c. 1^ cpp, ne derivava che "se l'imputato viene arrestato dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'interrogatorio di garanzia non è più previsto e, quindi, la carcerazione può protrarsi senza che l'impugnato debba essere tradotto avanti un giudice che rivalenti le condizioni di applicabilità della custodia cautelare" (v. fol. 4 ricorso).
Tale situazione, riflettente la posizione di esso ricorrente, determina "la persistenza di un contrasto dell'art. 294 co. 1^ coni principi della Corte Costituzionale" (ibid). Tanto perché nella fase degli atti preliminari al dibattimento e in quella degli atti introduttivi "non è previsto alcun tipo di interrogatorio o d'esame dell'imputato" (ib. Fol. 5).
Peraltro, anche nella successiva fase dibattimentale, esso imputato "viene ascoltato in fatti oggetto dell'imputazione e non già sui presupposti della misura cautelare in atto" (ibid). Nel corso di specie, precisa il difensore impugnante, lo LI era giunto sul territorio nazionale il 9-XII-1997 e da allora - ristretto nel carcere di Rebibbia - mai era stato interrogato ai sensi dell'art. 294 cpp. Ripercorrendo quindi tutte le argomentazioni che avevano portato la Corte Costituzionale alla pronuncia di cui alla citata sentenza n. 77/1997, il ricorrente - sul presupposto che l'interrogatorio ex art. 294 co. 1^ cpp, quale efficace strumento di difesa dell'imputato "in vinculis", è insuscettibile di subire vincoli per motivi unicamente collegati alla fase ed al grado di giudizio in cui la custodia cautelare ha avuto inizio, sottopone all'esame del giudice delle leggi la "razionale estensione alla fase dibattimentale e, in ogni caso, ai giudizi di merito, del principio di cui alla normativa dell'art. 294 cpp", così colmandosi in "un buco legislativo", a tutela di "colui nei confronti del quale l'esecuzione della custodia cautelare in carcere avvenga durante il dibattimento..." (ibid. fol. 12).
In diritto
Palesemente infondato il primo motivo di impugnazione, posto che - si legge nella ordinanza 23-XII-97 del Tribunale di Venezia - "nel corso del dibattimento si ebbe notizia dell'arresto dello LI avvenuto in Costarica e... alla chiusura della istruttoria dibattimentale il Tribunale, su istanza del difensore, riconosciuto il suo legittimo impedimento, ne dispose lo stralcio della posizione, fissando per la celebrazione del processo a suo carico l'udienza del 18-03-1998".
Gli atti, pertanto, erano già al giudice per il dibattimento e si era nella fase - considerata la posizione dell'imputato de quo - degli atti introduttivi (art. 484 e segg. cpp). Nell'esercizio dei poteri ex art. 486 cpp il Tribunale, appunto, rinviò il dibattimento relativo a quell'imputato, fissando la data della nuova udienza. Infondato è altresì il secondo, e ultimo, mezzo di ricorso, avendo correttamente i giudici di merito ritenuto la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt.294 e 302 cod. proc. pen. in relazione agli art. 3 e 24 della
Costituzione.
Invero, una volta trasmessi gli atti al giudice per il dibattimento ed istaurata la fase degli atti preliminari al dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare non ha più alcuna competenza ad adottare provvedimenti relativi alle misure cautelari (cfr. Cass. Sez. Un. 8-05-95 n. 7, rv. 200820; Sez. Un. 11-05-1995 n. 6, rv. 200821); v. a. 279 cpp e 91 di atti. La disposizione dell'art. 294 co. 1^, pur con la integrazione dovuta alla decisione della Corte Costituzionale (Sent. 3-04-97 n. 77), resta ancorata per sua natura e struttura a quella fase del procedimento - così come lo è l'art. 302, per via del richiamo espresso ivi contenuto al "termine previsto dall'art. 294". Tali norme non sono trasponibili alla fase del dibattimento, essendo peraltro concepite sul presupposto che all'interrogatorio di garanzia provveda lo stesso giudice che ha disposto la misura cautelare e sia in possesso di relativi atti.
Poiché, una volta transitato nella fase dibattimentale, la competenza in materia passa al giudice che procede (nel caso di specie Tribunale), non è incidendo sull'art. 294 co. 1^ che potrebbe soddisfarsi l'esigenza rappresentata dal ricorrente. Ha rilevato correttamente il giudice a quo che "il giudice del dibattimento non è in possesso degli atti per procedere ad un interrogatorio di garanzia, ne' ha il potere di acquisirli" (v. ord., impugnata). Ancor prima osservare il giudice procedente che ha tutela, rappresentata dall'imputato con la questione de qua "non potrà mai risolversi in una estensione, magari attraverso una sentenza della Corte Costituzionale, anche alla fase dibattimentale della normativa di cui all'art. 294 cpp" (v. ord. 23-XII-97 cit.). Tali rilievi vengono ignorati dal ricorrente, che continua a riproporre con le stesse argomentazioni, già contrastate efficacemente dai giudici di merito, la medesima eccezione di incostituzionalità degli artt. 294 e 302 cpp. Nè ha senso impugnare per illegittimità costituzionale una norma che si ritiene legittima nella fase in cui è strutturalmente inserita (in senso processuale), ma della quale si lamenta la carenza in un'altra fase, quasi che fosse consentito al giudice delle leggi sostituirsi al legislatore.
Val la pena di precisare, al di là della infondatezza manifesta della eccezione di costituzionalità così come sollevata, che nel caso di specie lo LI, resosi latitante (e così rendendo impossibile l'interrogatorio di garanzia nella fase delle indagini preliminari), non ha impugnato, pur nel corso di lunghi anni, con istanza di riesame l'ordinanza dispositiva della misura, così rendendo loro giudicata la esistenza delle condizioni di applicabilità ex art. 273 e le esigenze cautelari pregresse ex art.274 cpp, che lo stesso imputato si è guardato bene, pur a seguito della sua cattura a distanza di oltre due anni, quando si era già al dibattimento, di chiedere la revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli all'origine della misura, così ottenendo l'agognato interrogatorio di garanzia da parte del tribunale procedente (art. 299 co. 3 ter ultimo inciso cpp); che, infine, tanto non risulta nemmeno aver dedotto all'udienza dell'8-04-1998, di inizio del giudizio a suo carico, ove si è limitato a invocare sic et simpliciter la scarcerazione "in relazione all'art. 294 cpp", senza nulla dedurre in merito alla carenza o meno delle esigenze cautelari e delle condizioni di applicabilità della misura. Al rigetto del ricorso, siccome infondato, consegue la condanna del ricorrente alle spese (a. 616 cpp).
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA Il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, co. 1 ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998