Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 1
Il sequestro conservativo su richiesta della sola parte civile può essere disposto esclusivamente a garanzia delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sicché, in tale caso, la valutazione di proporzionalità va operata tra il valore dei beni sequestrati e i crediti vantati dalla parte civile, senza riferimento alcuno ai crediti dell'Erario, ivi comprese le pene pecuniarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 19903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19903 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 17/04/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 601
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 007052/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT TA N. IL 04/01/1964;
2) IN AU N. IL 24/03/1953;
avverso ORDINANZA del 29/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore degli indagati avvocato Ciotti Simon Pietro in sostituzione dell'avvocato Corrias Lucente Giovanna, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro, con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2008, ha confermato il provvedimento - emesso il 25 settembre 2008 dal GIP presso il Tribunale della stessa Città, successivamente al rinvio a giudizio per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e bancarotta patrimoniale degli imputati TT ON + sei - di sequestro conservativo di quote di società e quote di proprietà riferibili agli imputati NI CL, AC EN, D'OS LU LI e FE UI su richiesta avanzata dalla costituita parte civile curatela del fallimento LA BI Supernatural Fast Food s.r.l..
Il Tribunale poneva in evidenza quanto al periculum in mora che vi era pericolo di perdita delle garanzie tenuto conto della attività di svuotamento della fallita società e del fatto che gli imputati si stavano disfacendo di quote di proprietà e di quote societarie e che il valore dei beni sequestrati appariva proporzionato alle pene pecuniarie ed alle obbligazioni risarcitorie.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione ON TT e CL NI che deducevano:
1) la violazione di legge processuale in relazione all'art. 316 c.p.p., comma 2, perché il Tribunale aveva ritenuto apoditticamente la proporzionalità tra il valore dei beni sequestrati e le pene pecuniarie e le obbligazioni risarcitorie, nonostante l'istanza fosse stata presentata soltanto dalla parte civile e non anche dal Pubblico Ministero;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 316 c.p.p., comma 2, art. 111 Cost. e art. 185 c.p., perché era stata omessa qualsivoglia valutazione, sia pure approssimativa, del valore dei beni sequestrati - non è stata effettuata alcuna stima - e del rapporto tra tale valore e quello del credito vantato, precisando che il danno risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p., è costituito dalla parte di credito che i creditori della fallita non hanno, o non avranno, recuperato con la insinuazione al passivo fallimentare. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da TT ON e NI CL sono fondati.
Il sequestro conservativo dei beni è stato richiesto dalla sola parte civile, ovvero dalla curatela del fallimento LA BI Supernatural Fast Food s.r.l., e non anche dal Pubblico Ministero. Premesso che è ammissibile la richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato di bancarotta fallimentare del curatore del fallimento a garanzia dei crediti vantati dalla curatela (vedi Cass., Sez. 5^ penale, 13 febbraio 2007 - 5 marzo 2007, n. 9233, CED 235839), essendo esclusa soltanto la richiesta di misure cautelari reali sui beni del fallimento fatte dal creditore individualmente, così come disposto dalla L. Fall., art. 51 (vedi SS. UU. 24 maggio 2004 - 9 luglio 2004, n. 29951, curatela fallimento in processo Focarelli), va detto che, mentre ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 3, il sequestro disposto a richiesta del Pubblico Ministero giova anche alla parte civile, quello disposto a richiesta della sola parte civile non giova anche al Pubblico Ministero, non essendo ciò previsto dal legislatore.
Il fatto che la estensione sia prevista esplicitamente nel caso di sequestro disposto ad istanza della parte pubblica significa che volutamente il Legislatore ha voluto escludere siffatta estensione nel caso di sequestro conservativo disposto a richiesta della parte civile.
D'altronde a tale conclusione si perviene non soltanto per effetto della interpretazione letterale della norma, ma anche perché, mentre è del tutto logico ritenere che una iniziativa pubblica possa giovare anche al privato, sarebbe del tutto illogico ritenere il contrario, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano l'iniziativa pubblica in siffatte situazioni.
Da tanto discende, per quel che qui interessa, che in caso di sequestro conservativo disposto su richiesta della sola parte civile la valutazione di proporzionalità deve essere compiuta tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed i crediti vantati dalla parte civile, anche se non è necessario che l'importo del credito sia determinato in modo puntuale, essendo sufficiente che sia determinabile anche se con qualche approssimazione (vedi sul punto Cass., Sez. 5^ penale, 21 luglio 1998 n. 4906, Frattasio). Bisogna escludere, invece, che nella ipotesi indicata la valutazione di proporzionalità possa essere compiuta anche con riferimento alle pene pecuniarie, perché in tal caso si tratta di crediti dell'Erario, che possono essere garantiti soltanto da una iniziativa del Pubblico Ministero e non anche dalla richiesta della parte civile.
Da quanto detto risulta che la valutazione di proporzionalità è nel caso di specie errata perché effettuata anche con riferimento alle pene pecuniarie da infliggersi agli imputati all'esito del procedimento penale e, quindi, potrebbe risultare sbilanciata in eccesso in danno del debitore.
È necessario, pertanto, che il giudice di merito riformuli detta valutazione rapportandola esclusivamente al valore, anche se approssimativo, dei crediti vantati dalla parte civile. Quanto al secondo motivo di impugnazione, va detto che, se è vero, come si è dinanzi ricordato, che il valore dei crediti vantati dalla parte civile può anche essere approssimativamente indicato, sarebbe necessario precisare il valore dei beni sottoposti a sequestro, risultante possibilmente da una apposita stima, e confrontare i due valori.
La motivazione del provvedimento di sequestro, infatti, è apodittica e meramente apparente quando il giudice si limiti, come è accaduto nel caso di specie, ad affermare la esistenza di tale rapporto in assenza di qualsiasi esplicitato metro comparativo, non potendo il sequestro estendersi superfluamente oltre lo scopo per cui è disposto (vedi Cass., Sez., 5^ penale, 14 febbraio 2006, n. 11591). Nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato necessario accertare ed indicare l'ammontare del passivo del fallimento, nonché il presumibile attivo dello stesso e, quindi, il possibile grado di soddisfazione dei creditori insinuatisi nel passivo fallimentare, essendo il credito tutelabile con il sequestro conservativo dei beni dell'imputato quello non recuperabile con la insinuazione al passivo fallimentare e riconducibile alle condotte fraudolente degli imputati.
Soltanto entro tali precisi parametri è possibile tenere conto di un valore anche approssimativo dei crediti posti a fondamento della richiesta, tenuto conto del fatto che non sempre appare possibile una quantificazione del credito in termini di assoluta precisione nella fase iniziale del dibattimento quando la procedura fallimentare spesso non si è ancora chiusa.
Ebbene nel caso di specie i giudici del merito non hanno individuato con precisione nemmeno i criteri per la quantificazione del danno e non hanno, quindi, proceduto ad alcuna valutazione dello stesso ed al rapporto in concreto esistente tra l'ammontare dei crediti vantati ed il valore dei beni da porre sotto sequestro;
si deve, perciò, ritenere che la valutazione di proporzionalità sia sostanzialmente priva di motivazione.
Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009