Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo concernente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di un chirurgo per il reato di cessione di stupefacenti, nel quale gli si attribuiva la paternità di un conversazione, non presente nel testo dell'ordinanza cautelare, del seguente tenore: "sbrigati, mi serve quella cortesia, non ho più tempo, devo operare" - considerato che l'ordinanza cautelare descriveva detto medico come assiduo assuntore di sostanze stupefacenti, facendo, inoltre, espresso riferimento ad operazioni chirurgiche effettuate sotto l'effetto dell'eroina e che, pertanto, la notizia era vera e di sicura rilevanza pubblica mentre le espressioni attribuite al medico non erano idonee a stravolgerla, trattandosi di mere inesattezze e, pertanto, di coloritura del nucleo essenziale di notizia relativa a fatto grave e allarmante.
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 11 aprile 2011, aveva condannato L. Paride, in qualità di direttore responsabile del periodico "Il quotidiano", alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c.p., 13 l. n. 47 del 1948, 57 c.p., per avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, fosse commesso il reato di diffamazione, contestato a M. Antonio, autore dell'articolo "Sgominata banda di truffatori", …
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di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: giornalista non punibile se la notizia è mutuata dal provvedimento giudiziario (Cass. Pen. n. 13782/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2009, n. 28258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28258 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI OL - Consigliere - N. 567
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4017/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GG EL N. IL 06/06/1953;
contro
:
2) NA AL N. IL 08/09/1967;
3) IE PA N. IL 25/02/1949;
avverso SENTENZA del 18/11/2008 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
sentito per la parte civile avv. RANUZZI che riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento;
udito il difensore avv. GERACI Mario di Roma in sost. dell'avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile) Caterina che deposita delega, chiede un rinvio per mancata notifica e comunque conclude associandosi alle richieste del Procuratore Generale. FATTO
1.- Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IG LD per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p. e L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 4 e 21) in danno di GE IC
perché il fatto non costituisce reato e nei confronti di LI OL in relazione a quello di omesso controllo, di cui agli artt.57 e 595 c.p. e L. 8 febbraio 1948, a 47, art. 21, perché il fatto non sussiste in relazione all'articolo, pubblicato su "Il Corriere del Sera", con il titolo "Droga a Roma: in cella regista e chirurgo". "Il medico arrestato viceprimario di neurologia al Pertini: per l'accusa assumeva eroina prima degli interventi" e con il sottotitolo "sbrigati, mi serve quella cortesia. Non ho più tempo: devo operare", nel testo del quale si affermava che la "droga (era) perfino in ospedale, dove un chirurgo prendeva eroina prima di entrare in sala operatoria ..., il medico (era) infatti sospettato di avere preso almeno in tre circostanze, fra giugno e settembre 2004, dosi di eroina all'insaputa dei suoi colleghi prima di eseguire delicati interventi chirurgici ..." e che "... secondo gli investigatori, (egli stesso era) un pusher e un assuntore abituale di eroina, anche a pochi minuti dall'inizio di un intervento in sala operatoria", come si evinceva dal testo delle intercettazioni delle conversazioni del 30 giugno 2004, del 13 luglio 2004 e del 16 settembre 2004 avute dal medico con altri due arrestati. 2.- Il GE propone ricorso per cassazione, deducendo omissione, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'art. 51 c.p. e 595 c.p., comma 3, e L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 13 nonché violazione delle stesse disposizioni di legge, in quanto nell'articolo gli erano state attribuite condotte gravemente diffamatorie, per la non corretta e a tratti falsata rappresentazione di quanto era riportato nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, quali quella di avere intrapreso interventi chirurgici sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, supportate per giunta da intercettazioni telefoniche, riportanti conversazioni mai effettuate dal medesimo ed assolutamente non presenti nell'ordinanza applicativa della misura cautelare a suo carico. Precisa il ricorrente che, mentre nell'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Roma, egli veniva definito assuntore abituale di eroina tanto che si era appreso che il giorno 30 giugno 2004 aveva eseguito in reparto di chirurgia vertebrale dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma alcune operazioni chirurgiche sotto l'effetto dell'eroina assunta nelle prime ore della mattinata, nell'articolo di cronaca giudiziaria veniva definito quale soggetto indagato dalla Procura di Roma per ipotesi di spaccio di stupefacenti e quale medico chirurgo che era solito operare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tanto da indicare n. 6 episodi dai quali si vincerebbe tale condotta e gli si attribuiva la paternità di una conversazione mai effettuata e non presente nel testo dell'ordinanza cautelare quale "sbrigati, mi serve quella cortesia;
non ho più tempo, devo operare".
Così che vi sarebbe un contrasto tra l'ordinanza cautelare, indirizzata all'analisi di condotte penalmente rilevanti D.P.R. n.3009 del 1990, ex art. 73, che evidenziava che non fosse da escludere che esso GE, in quanto assuntore abituale di sostanze stupefacenti, avesse anche operato sotto l'effetto di tali sostanze e ciò quale conseguenza delle abitudini personali, e indicato in termini di certezza soltanto in una circostanza, e l'articolo pubblicato dove si faceva riferimento al fatto che il professionista era abitualmente dedito a intraprendere interventi chirurgici sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tanto ben sei episodi non esistenti, e si indicava lo stesso come non in grado di intraprendere la propria professione se non con l'aiuto di tale sostanza, modificando il fatto di avere in una occasione assunto casualmente tale sostanza, confondendo una casualità tra l'assunzione e l'attività chirurgica dallo stesso esercitata in una causalità propedeutica all'intervento chirurgico.
Per cui non poteva ritenersi sussistente la condizione della veridicità dell'informazione per riconoscere l'esimente del diritto di cronaca.
DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il Giudice ha accertato che nei confronti della parte offesa, dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero Sandro Pertini di Roma, era stata applicata la custodia cautelare in carcere da parte del GIP di Roma in data 27 settembre 2005 in relazione a sei ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 3009 del 1990, art. 73, aventi ad oggetto la cessione di stupefacente, eroina, e che nell'ordinanza applicativa il GE veniva descritto come un assiduo assuntore di sostanza stupefacente e si faceva espresso ed esplicito riferimento alla circostanza per la quale alcune operazioni chirurgiche sarebbero state effettuate dal querelante sotto l'effetto dell'eroina.
Da ciò il Giudice ha tratto la considerazione che la notizia era vera e di sicura rilevanza pubblica tenuto conto del fatto che esso GE era un medico, oltretutto ospedaliere, dipendente di una struttura pubblica, e tenuto, quindi, agli obblighi di un qualsiasi pubblico dipendente, e che l'effettuare interventi chirurgici sotto l'effetto di stupefacente non poteva non riguardare immediatamente e direttamente l'utenza, che per contratto sociale veniva a interagire con la struttura sanitaria e con il medico che ivi prestava la propria attività intellettuale, stante il diritto alla salute. Pertanto, logicamente e legittimamente, il Gup ha ritenuto che si versasse in un'ipotesi di esercizio del diritto di cronaca per il quale sussistesse l'esimente di cui all'art. 51 cpv. c.p. in quanto il fatto era vero e non poteva essere ridotto al rango attinente alla mera sfera privata e alla vita personale dell'interessato, essendo la notizia rilevante, tenuto conto che riguardava un'iniziativa giudiziaria concernente un dirigente medico di chirurgia, presso il Presidio Ospedaliere Sandro Pertini di Roma, descritto come assuntore abituale di eroina.
La circostanza che nell'articolo il GE venisse indicato quale "pusher" non è poi in contrasto con tale ordinanza se nei confronti dello stesso medico era stata applicata la custodia cautelare in carcere per sei fatti di reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art.73, cioè se erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza per ipotesi di cessione di stupefacente. La frase riportata nell'articolo, "sbrigati fammi quella cortesia non ho più tempo, devo operare", e l'indicazione che fosse sospettato di avere preso almeno in diverse occasioni dosi di eroina anche pochi minuti dall'inizio di un intervento in sala operatoria, non sono idonee a stravolgere la notizia.
In proposito, questa Corte ha affermato che non inducono il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che incidono su semplici modalità del fatto narrato, senza modificarne la struttura essenziale, così come non supera il requisito della continenza anche espressioni che possono ritenersi coloriture (Cass., sez. 5^, 21 sett. dep. il 14 ottobre 2005, n. 37463). Nella specie, se nell'ordinanza cautelare era evidenziato come il GE chirurgo fosse anche assuntore abituale di pericolosissime sostanze stupefacenti, eroina, che causa una fortissima dipendenza, e si faceva espresso ed esplicito riferimento alla circostanza per la quale alcune operazioni chirurgiche fossero state effettuate dal querelante sotto l'effetto dell'eroina, logicamente se ne doveva ricavare che lo stesso fosse tossicodipendente, e quindi che lo stesso anche nell'attività professionale, quale chirurgo, operasse sotto l'influsso dell'eroina, non potendosi ritenere che solo nell'attività professionale egli fosse immune da qualsiasi dipendenza.
Per cui l'attribuzione di più fatti di assunzione pochi minuti prima di un intervento in sala operatoria e la frase "sbrigati ... non ho più tempo, devo operare" sono una mera inesattezza e una coloritura del nucleo essenziale di una notizia relativa ad un fatto grave ed allarmante, cioè quello che il GE, dirigente medico chirurgo ospedaliero, fosse indagato per spaccio di stupefacenti, fosse assiduo assuntore di tali pericolosissime sostanze, l'eroina, che causano una fortissima dipendenza, e sotto tale condizione operasse interventi chirurgici, di particolare rilievo, tenuto conto che l'attività di un chirurgo, tossicodipendente, come rileva logicamente il giudice del merito, none meno pericolosa di chi guida un autoveicolo.
Legittima è anche l'ulteriore argomentazione del giudice secondo cui la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca faceva venire veniva meno anche il fatto dell'omesso controllo addebitato al direttore del giornale, in quanto lo stesso doveva ritenersi effettuato e la pubblicazione validamente licenziata. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009