Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2002, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 A / 15 , . 4 0 0954/02 R / N T A le 6 6 S I - 2 I . R B G R . E . A P R . L T L D U A A L B . E D I B D A R E I T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S T A N I 1 N E 3 E R S 1 S E I E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . A Z N A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.19104.98 Cron.2559 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. PASQUALE REALE Rep. CONSIGLIERE Dott. ENRICO PAPA Ud.
4.10.01 CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA OGGETTO: impresa CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER reddito CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA accertamento ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RL IO titolare di omonima ditta individuale corrente in Lauria, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Caterina Miraglia giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso la stessa piazzale Clodio 14 ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA OGSSAZIONE: intimato, controricorrente CAMPIONS CIVILE 1N. 61587 1 1 9 1 кли avversO la sentenza n. 349.5.97 in data 22.9.97 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, depositata in data 5.11.97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.10.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. Gentili;
Generale Dott. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il rigetto del ricorso;
UMBERTO DE AUGUSTINIS, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di accertamento notificato 1' 8.2.95, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Lauria rideterminava il reddito di impresa (bar) dichiarato da AR AG da lit. 30.210.000 а lit. 103 milioni. L'ufficio riteneva irrisorio un ricarico del 39,3% applicato agli acquisti di un bar ed applicava una percentuale, ritenuta corretta, del 110%. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 2. primo grado, la quale lo accoglieva parzialmente e riduceva il reddito accertato a lit. 70 milioni. Proponeva appello IL AR e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado. Ha proposto ricorso per Cassazione AR AG, deducendo 3. Resiste con controricorsodue motivi. 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE ه م 4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. decisivo della pseudo-motivazione, la quale fa riferimento alla Trattasi di economicalaconica dicitura tenuto conto della struttura supportata da esigua clientela e da limitati ricavi>. infondato. La sentenza tributaria richiede una 5. Il motivo è motivazione sintetica, la quale deve dare conto della decisione adottata, senza superflue lungaggini. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale e prima di essa la Commissione Tributaria di primo grado- hanno dato atto del ricarico dichiarato 1 del ricarico accertato, della determinazione intermedia> adottata dal giudice di merito sulla base di criteri (clientela e ricavi) atti а temperare il ricarico praticato dall'ufficio. La Commissione Tributaria Regionale ha richiamato e trascritto i criteri adottati dalla Commissione Tributaria di primo grado e li ha fatti propri. На aggiunto che il contribuente non ha dal canto suo offerto alcuna prova o documento atto a dimostrare una redditività ancora minore, ovvero l'inconsistenza dell'accertamento. La motivazione della sentenza di merito appare esauriente, immune da lacune ○ vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità.
6. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, del D.P.R. n. 600.73. L'ufficio ha proceduto con accertamento induttivo, al di 3 km fuori delle ipotesi di cui all'art. 39, in particolare della lettera 'd' . Non è sufficiente rilevare una discordanza tra il ricarico dichiarato e il ricarico medio del settore.
7. Il motivo è infondato. Trattasi di rettifica analitica extracontabile, la quale ha assunto come dato di partenza i costi dichiarati dal contribuente. Su tali costi, il AR ha dichiarato un ricarico del 39,3%, ricarico che è apparso risultavano all'ufficio irrisorio ed incongruente. Le rimanenze di rotazione delle merci proprio del contrastanti con l'indice settore economico. Inoltre l'Ufficio ha osservato che, prendendo per buoni i dati dichiarati, sarebbe stato più conveniente investire il capitale in un deposito bancario anzichè impiegarlo nel bar. Pur in presenza di scritture contabili formalmente regolari, è 8. consentito all'Amministrazione procedere а rettifica analitica quando in base а presunzioni serie ovvero adextracontabile, elementi di comune esperienza tali scritture risultino inattendibili. Le Commissioni di merito hanno ritenuto che dinanzi ad acquisti per lit. 89milioni e costi dichiarati per oltre lit. 103milioni sia inattendibile un utile lordo del 39% circa. L'ufficio ha ritenuto che un bar non possa avere un utile lordo inferiore al 110% dei costi;
la Commissione Tributaria di primo grado ha ritenuto di diminuire tale percentuale. Il contribuente si limita ad eccepire l'illegittimità del modus procedendi>, ma offre alcun elemento di prova atto a dimostrare che, in relazione H вли alle concrete circostanze in cui opera, l'impresa rende non più del 40% rispetto al costo del venduto. Il ricorso va quindi rigettato, le spese seguiranno la soccombenza 9. e si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese del giudizio, che 2milioni per liquida in lit.
2.150.000 ivi comprese lit onorari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 4 ottobre 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Mi Mubile DEPOSITATO IN CANCELLERIA E Oggi 26 GEN. 2002 N 0 IL CANCELLIERE CT O 6 I S IL CANCELLIERE C1 9 Z Osvaldo Ascanio . 1 A / A I Osvaldo Ascanio N R A 4 R / E T B 6 A S P 2 I U T S . G L R U . L E P A B . A R R I D D . O R B C L E A T E T A T D I N I 1 R E S 3 S E N 1 E E T . S A I N A M