Sentenza 17 novembre 2011
Massime • 1
In materia di esame delle parti private, la denuncia presentata dalla parte offesa può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del pubblico ministero e utilizzata per le contestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2011, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/11/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1755
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24151/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18-12-09 della Corte di Appello di Roma, sezione 1^ penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. SELVAGGI Eugenio, per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di OL NA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 18-12-09, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti della predetta in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p., perché, dopo avere sporto denuncia
contro
AR AT, OS MA e GL BE per averle incendiato l'autovettura, deponendo poi come teste al successivo dibattimento in data 2-2-2004, benché reiteratamente ammonita a dire la verità, aveva tenuto una condotta reticente e aveva affermato il falso e negato il vero in riferimento alle accuse da lei originariamente mosse nei confronti dei predetti. Nel ricorso si deduce:
1. Violazione dell'art. 526 c.p.p., art. 500 c.p.p., comma 1, art.503 c.p.p., comma 4, art. 511 c.p.p., comma 4, art. 431 c.p.p. per la inutilizzabilità quali fonti di prova delle contestazioni effettuate dal P.M. durante l'esame testimoniale della persona offesa, in quanto attinte dal contenuto della denuncia-querela.
Tale atto, infatti, sarebbe utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, sicché da esso il Giudice non avrebbe potuto trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione della vicenda.
2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto e dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 372 c.p.. Ad avviso della ricorrente, in caso di contrasto tra dichiarazioni dibattimentali e dichiarazioni precedenti provenienti dalla stessa persona (utilizzate per le contestazioni ed acquisite agli atti del processo) queste ultime non sarebbero mai di per sè prova piena dei fatti in esse affermati, potendo solo concorrere a formare il convincimento del Giudice, se desunto anche da altri elementi di riscontro, acquisiti nel corso del dibattimento o aliunde. Inoltre la Corte di merito non avrebbe considerato che nel caso di specie la difformità del racconto poteva essere stata determinata dal processo naturale che rende i ricordi, dopo il trascorrere del tempo, lacunosi ed imprecisi, senza che con ciò potesse infirmarsi la buona fede della dichiarante.
3. Erronea applicazione della legge penale, dovendosi il fatto ricomprendere nella esimente di cui all'art. 384 c.p.. A tali conclusioni i Giudici di merito sarebbero dovuti giungere in considerazione dello stato d'animo dell'imputata durante il proprio esame testimoniale, che denotava chiaramente come la OL fosse stata costretta con le continue minacce subite a tentare di fornire una versione difforme dei fatti da lei stessa prima denunciati. 2 .-. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che in materia di esame delle parti private, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del Pubblico Ministero e utilizzata per le contestazioni, la denuncia presentata dalla parte offesa (Sez. 2^, Sentenza n. 14318 del 27/10/1999, Rv. 215087, Caputi;
Sez. 2^, Sentenza n. 6727 del 28/03/1995, Rv. 201774, Terrosi). In particolare, si è sottolineato che la stessa giurisprudenza costituzionale - nell'esaminare la disciplina delle contestazioni nell'esame testimoniale, approntata dall'art. 500 c.p.p. con riferimento "alle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero" - ha escluso che tale norma impedisca di poter contestare al denunciante-persona offesa le diverse circostanze da lui dedotte in denuncia (Corte Cost., 28 novembre 1994, n. 407). Che la denuncia sia introduttiva della notizia di reato è naturalmente fuori discussione.
Ma non si vede, ha aggiunto questa Corte, la ragione perché ciò sia in grado di impedire che la denuncia orale documentata attraverso verbale dalla polizia giudiziaria (come nel caso in esame) possa divenire oggetto di giudizio comparativo con la successiva dichiarazione dibattimentale del denunciante - una prova dichiarativa -, attesi la sua natura e i suoi contenuti del pari schiettamente dichiarativi.
Nè appare ravvisabile un qualsiasi limite di natura logico- argomentativa nella ricostruzione operata dalla Corte territoriale degli altri elementi che hanno condotto all'affermazione dell'attendibilità delle circostanze come narrate dalla persona offesa in sede di denuncia. Si tratta in verità di conferme - quelle evidenziate dai giudici di merito - di un certo spessore probatorio, avendo tali elementi riguardato la particolare situazione emotiva e le modalità delle dichiarazioni rese dalla OL in dibattimento, sostanzialmente reticenti in ordine alla circostanziatissima ricostruzione dell'episodio criminoso da lei subito, effettuata in denuncia.
Risultanze queste che la Corte di Appello ha, con ragionamento logico ed adeguato, poste alla base della ritenuta sussistenza nella fattispecie in esame dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 372 c.p., dovendosi escludere che la prevenuta avesse avuto un vuoto di memoria.
In base alle considerazioni sopra svolte, deve concludersi per la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Alle medesime conclusioni deve giungersi pure in riferimento all'ultimo motivo di ricorso formulato nell'interesse della ricorrente. Anche in questo caso la Corte di Appello, con valutazione di fatto ineccepibile sul piano della logica e quindi non censurabile in questa sede, ha rilevato che i precedenti episodi richiamati erano distanti nel tempo rispetto al reato oggi in contestazione, sicché mancava la attualità delle gravi minacce alla incolumità fisica dell'imputata e dei suoi familiari.
3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 17 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2012