Sentenza 20 gennaio 2001
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- 1. Impiego pubblico, natura, caratteri, compiti dirigenziali pubblici, distinzioni, conferimento, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
AULA "B" CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE / 01 0 0 8 5. UFFICIO COPIE Richiesta colliSOLE VORE dal Sig. 300 per diritti L. 010 ZZ GEN. 2001 REPUBBLICA ITALIANA 0 il IL CANCELLIERE 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 13553/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente Cron. 1735 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Donato Figurelli Consigliere Rep. Ud. 25 ot-Dott. Luciano Vigolo Consigliere tobre 2000Dott. Camillo. Filadoro Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. D.AMATI في 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 23 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE IG RI, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvalla- zione Orientale 4720, presso l'avv. Prof. Guido Zangari, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio Erba 7 luglio 1998 e successivamente, giusta procura speciale per atto notaiospeciale p Testa 12 ottobre 2000, depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2000, domiciliata in Roma, via Gramsci n. 20, presso l'avv. prof. Giancarlo Perone che la rappresenta e difende per effetto della stessa procura;
- ricorrente
contro
E VARIE DCV 4441 n società Alitalia, Linee Aeree Italiane S.p.A., elettivamente domi- ciliata in Roma, via C. Monteverdi n. 16, presso l'avv. Prof. Giu- seppe Consolo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
: - controricorrente avverso la sentenza n. 12601/97, decisa il 23 settembre 1997 e pubblicata il 22 novembre 1997, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 222/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati prof. Giancarlo Perone nell'interesse della ri- corrente e Gianfranco Ruggiero per delega dell'avv. Giuseppe Con- solo per la resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO acco-Con sentenza in data 11 gennaio 1996 il Pretore di Roma glieva la domanda proposta da IG RI e intesa ad otte- nere a carico dell'Alitalia S.p.A., già sua datrice di lavoro, il risarcimento dei danni conseguenti a demansionamento, accertato con sentenza passata in giudicato. Condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di lire 232.050.000. Interponeva appello l'Alitalia S.p.A. e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12601/97 emessa in data 23 settembre - 22 novembre 1997, accoglieva in parte il gravame riducendo la condan- na in favore della IG a lire 116.025.000 e così, per quanto 2 n rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che l'ammontare della retribuzione mensile e la durata della dequalificazione costituiscono validi parametri di riferi- : mento ma non dati da utilizzare nella loro oggettività per un cal- colo aritmetico, dovendosi pur sempre considerare che la retribu- zione non rappresenta soltanto il corrispettivo della capacità professionale del lavoratore e la dequalificazione può essere di differente incidenza. Assumeva quindi a base del calcolo la metà della retribuzione con- cretamente percepita, con le conseguenze sopra menzionate in or- dine alla liquidazione del danno. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne IG RI con atto notificato in data 14 luglio 1998; deduce due motivi. L'Alitalia S.p.A. resiste con controricorso notificato in data 31 luglio 1998. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che nella sentenza denunciata vi sarebbe contraddizione tra il principio affermato, nel senso che la retribuzione rappresenta un mero parametro di ri- ferimento, e il successivo utilizzo degli stessi dati per effet- tuare un conteggio aritmetico che si assume essere altresì errato. 3 La censura non è fondata. Il Tribunale ha in sostanza affermato che la pretesa di parte at- trice di rapportare il risarcimento alla retribuzione globale, in- dipendentemente dalla circostanza che vi sia una prestazione di lavoro part time, non si può dire conforme a giurisprudenza conso- lidata, come aveva sostenuto nel giudizio di appello l'odierna ri- corrente, atteso che l'Ufficio dinanzi al quale la causa è stata trattata in secondo grado era invece orientato nel senso di assu- mere la retribuzione quale mero parametro di riferimento, eviden- temente per una valutazione equitativa. Ha quindi operato tale liquidazione con riferimento alla metà del- la retribuzione, operando così una riduzione in egual misura ri- spetto alla somma globale liquidata dal Pretore. Posto che non vi sono criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento, il giudizio del Tribunale si mantiene nell'ambito di una valutazione di fatto, riservata al giudice del merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimità. Non sussiste invero la denunziata contraddizione mentre appare adegua- ta la motivazione offerta nel senso che la retribuzione non rap- presenta soltanto il corrispettivo della capacità professionale del lavoratore mentre la dequalificazione può assumere vari li- velli e giustificare così differenti risarcimenti. Quanto al preteso errore di calcolo, si premette che sembra ardito censurare una sentenza siccome priva di "fondamento logico e nume- rico, qualitativo e quantitativo" poichè l'errore logico è concet- tualmente diverso da quello aritmetico che può essere motivo di correzione di errore materiale o eventualmente di revocazione ove risultino accettati dati di partenza diversi da quelli riscontrati in atti. Si deve in ogni caso escludere la sussistenza di un qualsiasi er- rore nell'iter argomentativo che ha portato alla scelta dei dati destinati ad essere utilizzati per il conseguente calcolo. Invero la ricorrente effettua i conteggi sul presupposto del ri- getto dell'appello di controparte e pretende utilizzare quale dato di partenza la retribuzione integrale, pur in caso di lavoro part time. Il Tribunale ha invece accolto l'appello dell'Alitalia S.p.A. e, coerentemente, ha effettuato il calcolo con riferimento agli stes- si dati accolti dal Pretore, avuto riguardo peraltro alla metà delle retribuzioni di fatto accertate dal primo giudice;
in esito a tale argomentazione ha liquidato la metà dell'importo globale riconosciuto dal Pretore, senza incorrere in errore di sorta, ar- gomentativo o aritmetico. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 2087 e 2103 cc e si afferma che la ricorrente aveva il diritto ad ottenere il risarcimento inte- grale del danno subito per effetto del demansionamento, quanto me- no nella misura stabilita dal Pretore. Si afferma ancora che nel determinare la misura del risarcimento si doveva tener conto della così detta indennità di cassa , non 5 percepita proprio per l'avvenuta assegnazione a mansioni inferio- ri. Quanto al primo profilo prospettato si osserva che nella sentenza denunciata non è stato certo contestato il diritto ad un risarci- mento ma solamente si è quantificato il relativo importo in via equitativa e pertanto non si vede come possa sussistere la viola- zione e ancora la falsa applicazione delle disposizioni richiama- te. Quanto all'indennità di cassa, si osserva che la ricorrente aveva proposto appello incidentale condizionato chiedendo, nel caso di variazione dei parametri per la determinazione del quantum, di te- ner conto, ai fini della determinazione della retribuzione spet- tante in relazione alla mansione superiore, anche della predetta indennità. Il Tribunale ha accolto il principio che la retribuzione effetti- vamente percepita costituisce un mero parametro di riferimento ed ha così escluso che si possa tener conto della predetta indennità, non corrisposta, posto che il relativo incarico non era stato svol- to;
ha quindi posto in rilievo che l'appellata ed appellante inci- dentale, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 436 cpc, non aveva indicato ragione di sorta per cui si dovrebbe assumere quale parametro di riferimento la retribuzione nella sua globalità anzi- ché la retribuzione concretamente percepita. 6 La ricorrente non censura tale statuizione se non sotto il profilo del mancato riconoscimento, qualificato come "ingiusto", della perdita dell'indennità di cassa quale elemento da considerare nel- la valutazione equitativa del danno. Trattasi di censura attinente ad una valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, in mancanza di qualsia- si indicazione circa un eventuale errore argomentativo 0 un'insufficienza di motivazione, neppure adombrati posto che il motivo è introdotto con richiamo al n. 3 anziché al n. 5 dell'art. 360 cpc. Conclusivamente il ricorso va respinto. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 25 ottobre 2000 ikivo IL PRESIDENTE Talla ha IL CONSIGLIERE ESTENSORE дее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI 20 GEN. 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, PASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART ORATORE DELLA LEGGE 11-8-73 N LLERIA 7