Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Il frustino, in quanto strumento atto ad offendere, costituisce arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585, comma secondo n. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 14974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14974 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 3/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 363
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16573/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT Di RC;
contro la sentenza 13 gennaio 2003 della Corte d'Appello di Milano;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RT Di RC, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e di maltrattamenti in danno della moglie IA IF, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Premesso che per le lesioni la moglie aveva rimesso la querela, denunzia violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilità dell'aggravante dell'uso di arma impropria e quindi alla perdurante procedibilità dell'azione. L'arma in realtà era un frustino da cavallo in mano al ricorrente, perché appena smontato dal quadrupede, oggetto dunque non diretto a recare offesa alla persona e di uso consentito.
In ordine ai maltrattamenti rileva che malamente è stata ritenuta l'abitualità della condotta, svolta invece in un arco di tempo limitatissimo e con carattere di occasionalità. Mancherebbe anche il dolo necessario perché gli episodi contestati non traevano origine da un atteggiamento vessatorio, ma da scenate di gelosia. Tali episodi si ridurrebbero in realtà a due certamente inidonei a integrare una condotta di prevaricazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte, con ordinanza in data odierna, ha respinto la richiesta avanzata dall'avvocato Vailati di rinviare il processo di impedimento. Risulta infatti che il ricorrente è difeso anche dall'avvocato Caratozzolo, mai revocato, mentre è in atti la revoca di altro difensore, avvocato Chiodo.
2. Il ricorso è privo di fondamento.
Quanto alle lesioni va osservato che il frustino è strumento atto ad offendere e che quindi esso rientra nella nozione di arma di cui all'art. 585 secondo comma n. 2 ultima parte c.p.. Va aggiunto che, ai fini della ricorrenza dell'aggravante di cui al primo comma dello stesso articolo, secondo il costante insegnamento di questa Corte, è irrilevante stabilire se il porto del frustino fosse o meno giustificato al momento in cui le lesioni furono inferte, in quanto la sussistenza di un tale motivo esclude semmai la contravvenzione di cui alla legge n. 110 del 1975, ma non degrada la natura dell'oggetto impiegato da arma in non arma e l'aggravante in parola deve sempre applicarsi se il fatto è stato commesso con armi.
3. In ordine ai maltrattamenti l'arco di tempo considerato dalle pronunzie di merito, lungi dall'essere limitatissimo, va dall'ottobre del 1997 al gennaio del 1999.
Poiché l'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di rendere abitualmente doloroso il rapporto con la vittima senza che rilevino i moventi della condotta (gelosia, interesse, atteggiamento vessatorio o altro), è ininfluente assumere che il comportamento del ricorrente fu determinato da cause specifiche e non da prevaricazione.
La sentenza impugnata rappresenta un quadro oggettivo corrispondente alla fattispecie penale. Essa infatti descrive in primo luogo il timore incluso dal Di RC che si vantava dei suoi precedenti penali anche per reati denotanti violenza, riferisce poi degli episodi di violenza compiuti pure alla presenza dei figli minori quali esempi della condotta e ad essi aggiunge la determinazione di una continua mortificazione morale, attraverso l'introduzione dell'amante nell'azienda luogo di lavoro dei coniugi.
Le censure mosse a tale accertamento, già ampiamente disattese in sede di merito, propongono in realtà a questa Corte una terza lettura degli atti e quindi un nuovo giudizio di fatto.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004