Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N n E e , N p 1 O I 8 a Z 9 g r A 1 - e R t 1 T s S 1 i I - s G 4 l E LA COR E SUPREM0 1-290 702 2 a EPUBBLICA ITALIANA R . e A L h D c i 3 f E i 2 T d . N o T E m S R E A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE MUSIS Presidente R.G.N. 2556/99 Dott. Rosario LOSAVIO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 3583 Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Walter Ud. 20/09/01 CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LO IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MONACI 13, presso l'avvocato MAZZELLA DI BOSCO V., rappresentato e difeso dall'avvocato RONCO PASQUALE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001
- controricorrente -
1894 avversO la sentenza n. .3/98 della Pretura di TRANI, Sezione Distaccata di CORATO, depositata il 05/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ET di Trani sezione distaccata di Corato con sentenza 5 febbraio 1998 rigettava la opposi- zione proposta da OS SS contro la ordinanza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore- stali (20 febbraio 1997) che gli aveva ingiunto il pa- gamento della sanzione amministrativa di lire 982.943.714 per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2. legge 898/1986, per avere cioè indebitamente percepito premi a carico del Fondo Europeo Agricolo con riferi- mento ad operazioni di imbottigliamento di olio di oli- va. Rilevava il ET che l'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio doveva ritenersi soddi- sfatto con il rinvio ad altri atti già portati a cono- scenza del destinatario;
che il verbale di accertamento della violazione era stato tempestivamente notificato, per accertamento dovendosi intendere il momento in cui SU 2 la p.a. ha avuto compiuta conoscenza della violazione;
che infondata era per altro la eccezione di prescrizio- ne quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981, poi- chè il verbale di accertamento era stato notificato il °7 marzo 1992 e l'ordinanza ingiunzione il 1 marzo 1997; che, infine, quanto al merito, il provvedimento di archiviazione del g.i.p. presso il Tribunale di Tra- ni (in ordine al delitto di cui all'art. 2 legge 898/1986, privo di autorità di cosa giudicata) non era l'apprezzamento del giudiceidoneo а condizionare dell'opposizione alla ordinanza ingiunzione, mentre la documentazione prodotta (fatture, copie assegni emessi a favore della impresa produttrice), benchè regolarmen- te tenuta, non per ciò doveva considerarsi veritiera, essendo contraddetta dall'accertamento compiuto, in se- de di verifica fiscale, dalla Guardia di Finan- za, Tenenza di Trani, nel senso che la apparente forni- trice dell'olio 1 la ditta Andria Alimentari - "non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'olio venduto alla ditta SS" (nè lo stesso opponente era stato in grado di offrire la prova contraria decisiva, come quella relativa all'acquisto degli “imballaggi necessa- ri all'imbottigliamento dell'olio fittiziamente acqui- stato dall'Andria Alimentari"). Contro questa sentenza OS SS ha proposto Wine 3 ricorso per cassazione, notificandolo 1 il 29 gennaio 1999 al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali presso il procuratore del libero foro che aveva rappresentato e difeso l'Amministrazione nel giu- dizio di opposizione. Questa Corte, con ordinanza 27 giugno 2000, sul ritenuto presupposto della nullità della notificazione così eseguita, ne ha disposto la rinnovazione presso l'Avvocatura generale dello Stato (al controricorso del Ministero, tardivamente notifica- oltre il termine di cui all'art. 370, primo comma, to - non potendo riconoscersi efficacia sanante c.p.c. della nullità di notificazione del ricorso). OS LO SO, infine, ha provveduto al tempestivo rinnovo del- la notifica e il Ministero ha resistito con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorren- te prospetta due distinti profili di censura, per vio- lazione del disposto dagli artt. 3 legge 241/1990 e 18 legge 689/1981 (per avere il ET negato la eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione, motivata con il mero richiamo all'atto di accertamento e contestazio- ne); nonchè per "erronea applicazione" dell'art. 15 legge 689/1981, in luogo del disposto di cui all'art. 4 legge 898/1986 (per avere il ET ritenuto la tempe- Chart 4 stività della notificazione degli estremi della viola- invece ben oltre il termine di 180zione, eseguita giorni dall'accertamento, compiuto - per espressa di- il 21 maggiochiarazione della stessa amministrazione 1990). Entrambi i profili di censura, prospettati con ri- ferimento al motivo tipizzato sub 3) dell'art. 360 c.p.c., sono infondati.
1.1 Condivide il Collegio l'indirizzo della giu- risprudenza di legittimità che ben può dirsi consoli- 7186/2000; 13254/1999; 9196/1999; dato: Cass. 12881/1998; 9433/1998; 6529/1998; 779/1997; 911/1996; 774/1996; 10412/1994 secondo cui il requisito della 18, comma 2, legge motivazione prescritto dall'art. 689/1981 è soddisfatto dall'esplicito riferimento all'atto di accertamento e contestazione (e dunque alle sue stesse ragioni), tempestivamente notificato e quin- di conosciuto dall'interessato, che è posto nelle con- dizioni di esercitare, con l'atto di opposizione, una adeguata difesa nel merito. Il ricorrente con il primo motivo della sua opposizione non aveva lamentato la in- completezza del richiamato atto di contestazione (tale da non consentire, in ipotesi, il concreto esercizio delle facoltà difensive), ma si era limitato a conte- تھر N ovit stare in linea generale di principio la ammissibilità 5 della motivazione per relationem, come asserito difetto di contenuto forma del provvedimento: e sul punto il ET ha correttamente deciso attenendosi all'indirizzo di questa Corte secondo cui la motivazio- ne per relationem soddisfa tuttavia le esigenze difen- sive. Nè le decisioni (Cass. nn. 7135, 7136 e 7137 del 1995) richiamate dal ricorrente contraddicono tale in- dirizzo, poichè esse attengono a fattispecie di accer- tata incompletezza dello stesso atto di contestazione (cui l'ordinanza - ingiunzione aveva fatto riferimento) e di omessa considerazione delle ragioni difensive ri- tualmente prospettate al riguardo dall'interessato a norma dell'art. 18, comma 1, legge 689/1981. 1.2 Quanto al secondo profilo di censura, è appena il caso innanzitutto di rilevare che il riferimento all'art. 15 legge 689/1981 contenuto nella sentenza im- pugnata è palese espressione di un errore materiale, avendo il ET inteso richiamare la regola del pre- cedente art. 14 secondo cui il termine di novanta per la notificazione degli estremi della vio- giorni - lazione (quando non sia stata possibile la immediata contestazione) decorre dal compiuto "accertamento". E appunto il ET ha verificato l'osservanza di tale regola, affermando, con riguardo ad indagini ammini- War strative nella specie particolarmente complesse, la 6 tempestività della notificazione dell'accertamento "avvenuta in data 7.3.1992”. E' certo per altro che il indicato dal ET termine di riferimento -1 come in cui 1'Amministrazione completò momento riflette un errore materiale (lal'accertamento, "verifica" della guardia di finanza sarebbe "terminata in data 28.4.1992" e quindi in tempo successivo alla stessa notificazione). Ebbene il ricorrente non si avvede del duplice er- rore materiale nella stesura letterale della sentenza e deduce l'errore in diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere il ET applicato il disposto dell'art. 15 (rectius dell'art. 14) legge 689/1981 e non invece con- siderato che la norma speciale dell'art. 4, sub a) del- la legge 898/1986 (quanto agli illeciti amministrativi in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) prevede per la notifica il più ampio termine di 180 - giorni dal concluso accertamento -. La censura così formulata è agevole riconoscere - non è pertinente alla effettiva decisione, fondata sul- la verifica in fatto della tempestività della notifica eseguita entro il termine dell'art. 14 (più breve dun- que rispetto a quello della legge 898/1986) dall'esaurito accertamento. Nè l'apprezzamento di meri- to così compiuto dal ET può dirsi messo in discus- 3487 7 sione dal ricorrente (sotto il profilo, in ipotesi, di vizio motivazionale) con la mera affermazione cui non si accompagna la indicazione di alcun verificabile ri- secondo cui l'accertamento era stato conclu- scontro per asserita ammissione della stessa Amministrazio- SO, ne, il 21 maggio 1990, sicchè tardiva doveva conside- rarsi la notificazione del 7 marzo 1992. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricor- rente denuncia "omessa insufficiente e/o contraddit- ' toria motivazione" sul punto decisivo della controver- della “fittizietà delle operazioni sia relativo alla prova commerciali" che il ET ha giudicato raggiunta in fiscale e bancaria" contrasto con la "documentazione prodotta dall'opponente e con l'accertamento negativo compiuto dal giudice penale sui medesimi fatti (avendo il g.i.p. disposto l'archiviazione al riguardo in acco- glimento della richiesta del pubblico ministero argo- mentata con l'affermazione che "il SS ebbe real- mente ad acquistare olio dall'Andria Alimentari per l'imbottigliamento e a venderlo a terzi"). Nè il ET ha provveduto in ordine alla prova per testimoni dedotta dall'opponente, omettendo quindi di valutarne ammissibilità e rilevanza. Il motivo è infondato e in parte inammissibile. Il ricorrente infatti non considera, e perciò non 10140 8 critica, il nucleo essenziale della motivazione e cioè l'argomento dal ET prospettato come decisivo nel senso che la verifica fiscale eseguita dalla guardia di finanza presso l'Andria Alimentari aveva accertato che la stessa società "mai aveva avuto la disponibilità ma- teriale dell'olio" apparentemente venduto al SS che perciò "non può aver ricevuto l'olio indicato nelle fatture emesse in suo favore dalla Andria Alimentari". E su un tale non contestato accertamento il ET ha fondato il convincimento che la documentazione esibita dal SS riflettesse il 'comunissimo espediente per precostituirsi la prova documentale della regolarità dell'operazione posta in essere fittiziamente”. Adeguata e logicamente ineccepibile è dunque la mo- tivazione che argomenta l'apprezzamento delle prove do- cumentali prodotte dal SS;
mentre è inammissibile la doglianza di omessa pronuncia in ordine alla prova per testimoni che il ricorrente afferma di aver propo- sto nel giudizio di merito, formulata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, priva come della necessaria indicazione d temi di fatto dedotti al riguardo, sicchè non è dato valutare in questa sede la rilevanza della istanza probatoria e, conseguente- mente, della stessa censura. - e in parte inammissibili - essendo 3. Infondati 9 tutti i motivi della impugnazione, il ricorso deve es- sere rigettato. Soccombente, il SS è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della Amministrazione resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessive lire. 10120.00 delle quali lire 10 milioni per onorari di avvocato). Roma, 20 settembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musisвой mis Giovanni Losavio IL CANCELLIERE [ Arion Planchi ILGANCELLISHE BOLLI 89 E 6 E . ISTRAZION N 1, penale 8 1-19 REG a -1 al sistem 24 DA . L ESENTE 3 2 odifiche . T R A m 10