Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, il giudice, per accertare la sussistenza di tale stato, può avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma secondo, lett. A), Cod. strada, laddove per le fattispecie più gravi di cui alle lettere B) e C) della stessa norma è necessario l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.
Commentario • 1
- 1. Ebbrezza .. senza etilometro? (Cass. 24698/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2008, n. 26132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26132 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/06/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1141
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 038363/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) HD LÌ, N. IL 01/01/1963;
avverso SENTENZA del 24/08/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. LOMBARDO Giuseppe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 24/8/2007, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DA AL in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica perché il fatto non sussiste (capo A) ed in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (capo B).
Ricorre per cassazione, limitatamente alla pronuncia di proscioglimento dall'imputazione sub A), il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, censurando per violazione di legge la tesi propugnata in sentenza dal primo giudice, secondo la quale la recente introduzione di sanzioni differenziate a seconda del tasso alcolemico rilevato a carico del trasgressore, ad opera del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, lett. a), non consentirebbe più di desumere lo stato di ebbrezza solo da elementi sintomatici esterni, onde, in caso di suo rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, la condotta dell'imputato non sarebbe più sanzionarle penalmente, proprio per effetto dell'indeterminatezza del tasso alcolemico al quale rapportare la corrispondente sanzione.
Il ricorso è fondato.
La tesi sostenuta nella sentenza impugnata, per giustificare il proscioglimento dell'imputato dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza alcolica, è giuridicamente infondata, conducendo essa al risultato aberrante di disapplicare sostanzialmente la legge nei confronti di coloro che trasgrediscano al precetto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, e, successivamente, rifiutino di sottoporsi al test alcolimetrico.
Invero, la modifica introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art.5, lett. a), (poi, convertito con modificazioni con L. 2 ottobre 2007, n. 160) in materia di guida in stato di ebbrezza, lungi dal depenalizzare una tale condotta, ha al contrario per lo più inasprito - in coerenza, del resto, alle intenzioni del legislatore di "incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale" - il relativo trattamento sanzionatorio, graduandolo in relazione alla maggiore o minore gravita della violazione, la quale, quindi, è stata configurata in tre, per così dire, "fasce" di illiceità, differenziate in ragione della diversa consistenza del tasso alcolemico accertato, tuttavia il mantenendo fermo il valore che delimita l'area di rilevanza penale a 0,5 grammi per litro. Le tre "fasce" di illiceità individuate dal legislatore sono state, in sintesi, così configurate:
1. prima fascia (lett. A): ammenda da Euro 500,00, a 2.000,00, nei casi in cui il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8. È d'uopo avvertire che la legge di conversione n. 160/2007 citata, avendo soppresso la previsione dell'arresto congiunta all'ammenda, ha reso oblabile la contravvenzione di "prima fascia", con la conseguenza che la nuova più favorevole disposizione sanzionatoria, voluta dalla legge di conversione, entra nell'orbita dell'art. 2 c.p., comma 4, ed è, pertanto, destinata ad essere applicata ai procedimenti in corso in cui sia stato accertato il tasso alcolemico sopra indicato, nonché, per le ragioni di seguito precisate, nei casi in cui la prova dello stato di ebbrezza non sia fondata su accertamenti tecnici, perché non eseguiti a seguito di rifiuto del trasgressore o non ritualmente eseguiti.
2. seconda fascia (lett. B): ammenda da Euro 800 a 3.200,00, ed arresto fino a 3 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5.
3. terza fascia (lett. C): ammenda da Euro 1.500,00, a 6.000,00, di arresto fino a 6 mesi se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Orbene, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, sembra al Collegio - in coerenza all'intero sistema normativo nella materia de qua agitur - debba, pur a seguito della riformulazione dell'art. 186 C.d.S., circoscriversi alla sola fattispecie meno grave (quella di prima fascia, di cui alla lett. A) dell'art. 186 C.d.S., comma 2), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (quelle di seconda e terza fascia) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue.
Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha, discostandosi erroneamente dalla corretta interpretazione dell'art. 186 C.d.S., eluso sostanzialmente l'obbligo di motivazione in tema di prova dello stato di ebbrezza del conducente dell'autoveicolo, stato che, in conformità ai consolidati e tutt'ora operanti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, come sostiene il predetto giudice, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S., (c.d. etilometro). Infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (ad es. dall'alterazione della deambulazione, dall'eloquio sconnesso, dall'alito vinoso, etc.), così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro" - ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolico concordanti ed effettuate a intervallo di cinque minuti - sempre che del suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente. Dall'accoglimento del ricorso del P.G. consegue l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, affinché ulteriormente proceda nei confronti dell'imputato in relazione al reato ascrittogli al capo A) della rubrica, uniformandosi ai principi giuridici sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008